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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28854/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità, intende proporre a questa Corte un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, adducendo plurimi elementi probatori convergenti in punto di affermazione di responsabilità; Considerato che il secondo motivo è del tutto generico in ordine alla critica della ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, e quanto al mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non tiene in considerazione che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come avvenuto nel caso di specie.

Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione dell'art. 131 bis, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente evidenziato l'inapplicabilità della causa di non punibilità per superamento dei limiti edittali.

Quanto invece al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la doglianza non considera l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, che reputa sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, avendo la Corte operato idoneo riferimento alla negativa personalità dell'imputato, come attestata dai precedenti penali anche specifici.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità, intende proporre a questa Corte un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, adducendo plurimi elementi probatori convergenti in punto di affermazione di responsabilità; Considerato che il secondo motivo è del tutto generico in ordine alla critica della ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, e quanto al mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non tiene in considerazione che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come avvenuto nel caso di specie. Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione dell'art. 131 bis, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente evidenziato l'inapplicabilità della causa di non punibilità per superamento dei limiti edittali. Quanto invece al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la doglianza non considera l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, che reputa sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, avendo la Corte operato idoneo riferimento alla negativa personalità dell'imputato, come attestata dai precedenti penali anche specifici. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle am
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