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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 29123/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ex art. 10 comma 2 della L. 48/2017, per avere contravvenuto al divieto del Questore di Caserta di accedere alla piazza antistante alla clinica [OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni.2.

Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio di violazione di legge, non avendo la Corte dichiarato la illegittimità del provvedimento di [OSCURATO:PERSONA] adottato dal questore, con conseguente assoluzione.

Il predetto provvedimento, infatti, si sarebbe limitato a rilevare la necessità di neutralizzare la pericolosità del ricorrente attraverso mere affermazioni apodittiche, non comprendendosi quali siano le condotte antisociali in grado di mettere a rischio la sicurezza nell'area indicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è del tutto infondato, alla luce di una congrua motivazione del provvedimento questorile, come rilevata dalla Corte di appello, e che rendeva lo stesso insuscettibile di alcun sindacato negativo: tale spiegazione della Corte non pare realmente considerata dal ricorrente, in violazione al noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014„ Rv. 259425).

E invero, la Corte non si è limitata a rilevare che il questore con il suo provvedimento ha giustificato la necessità di allontanare il prevenuto in ragione della presenza, negli spazi di interesse, di una clinica medica in cui il flusso di persone "è generalmente più intenso ed idoneo ad agevolare lo svolgimento dell'attività abusiva", ma ha anche "specificamente motivato le ragioni per le quali il destinatario della misura aveva reiteratamente impedito l'accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggio presso la clinica da parte del pubblico, svolgendo reiteratamente attività di parcheggiatore abusivo".

In altri termini, la Corte, senza che sul punto emerga una specifica confutazione, ha colto nella illustrazione di una condotta di parcheggiatore abusivo tradottasi anche nell'impedire l'accessibilità e fruizione delle aree di parcheggio - evidentemente in funzione della personale determinazione di disporre a proprio piacimento e secondo il proprio interesse di parcheggiatore ancorchè abusivo, dell'accesso ad aree pubbliche e quindi nella libera disponibilità di tutti - un valido ritenuto motivo (da parte del Questore) di 2pericolo, per la sicurezza, ove si consideri, a fronte della molestia certamente insita nel gestire arbitrariamente aree di accesso pubblico disciplinandone a proprio piacimento l'accesso dei cittadini, il non remoto pericolo di pregiudizio alla libertà di spostamento e di contrasti con chi veda impedito o comunque arbitrariamente nonchè illegittimamente gestito il suo diritto di accesso - peraltro senza nulla dovere sul piano economico a tali soggetti (quale ulteriore possibile fonte di contrasto) -, ad aree pubbliche.

In proposito, è sufficiente aggiungere che questa Suprema Corte ha già affermato che «in tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione e senza sostituire la propria valutazione a quella espressa da quest'ultimo, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte trasgressive che hanno fondato tale provvedimento e alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica» (Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026, Rv. 289617 - 01).

Si tratta di conclusioni da ribadirsi anche alla luce delle importanti precisazioni della Corte costituzionale (sent. n. 47 del 2024), che ha delineato le coordinate cui attenersi per un'interpretazione dell'art. 10, comma 2, d.l. cit., in linea con i principi costituzionali.

In particolare «nel contesto della norma sottoposta a scrutinio il termine 'sicurezza' può - e deve - essere inteso in un senso più ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all'istituto in discussione, e al tempo stesso in linea con il dettato costituzionale: vale a dire propriamente nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose» (Corte cost., n. 47 del 2024).

La Corte costituzionale ha posto in evidenza che «la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezza emerga 'dalla condotta tenuta' (non, dunque, dalla sola personalità dell'agente, desunta ad esempio dai precedenti penali).

Affinché scatti la misura più incisiva del divieto di accesso il comportamento del soggetto deve risultare concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza può ingenerare per i fruitori della struttura (ad esempio, in ragione dell'atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti)» (§ 5.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).

È dunque evidente, alla luce di quanto esposto, che il giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un soggetto tratto a giudizio per la violazione di un decreto del Questore, emesso ai sensi degli artt. 9 e 10 d.l. n. 14 del 2017, è tenuto a valutare - dandone ovviamente conto in motivazione, 3secondo i principi in precedenza richiamati) - la legittimità di tale provvedimento, e la conseguente configurabilità della fattispecie contravvenzionale, attenendosi rigorosamente ai parametri individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 47 del 2024.

A tali parametri, il giudice dunque, si ribadisce, si è attenuto seppure con spiegazione sintetica.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ex art. 10 comma 2 della L. 48/2017, per avere contravvenuto al divieto del Questore di Caserta di accedere alla piazza antistante alla clinica [OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni.2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge, non avendo la Corte dichiarato la illegittimità del provvedimento di [OSCURATO:PERSONA] adottato dal questore, con conseguente assoluzione. Il predetto provvedimento, infatti, si sarebbe limitato a rilevare la necessità di neutralizzare la pericolosità del ricorrente attraverso mere affermazioni apodittiche, non comprendendosi quali siano le condotte antisociali in grado di mettere a rischio la sicurezza nell'area indicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è del tutto infondato, alla luce di una congrua motivazione del provvedimento questorile, come rilevata dalla Corte di appello, e che rendeva lo stesso insuscettibile di alcun sindacato negativo: tale spiegazione della Corte non pare realmente considerata dal ricorrente, in violazione al noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014„ Rv. 259425). E invero, la Corte non si è limitata a rilevare che il questore con il suo provvedimento ha giustificato la necessità di allontanare il prevenuto in ragione della presenza, negli spazi di interesse, di una clinica medica in cui il flusso di persone "è generalmente più intenso ed idoneo ad agevolare lo svolgimento dell'attività abusiva", ma ha anche "specificamente motivato le ragioni per le quali il destinatario della misura aveva reiteratamente impedito l'accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggio presso la clinica da parte del pubblico, svolgendo reiteratamente attività di parcheggiatore abusivo". In altri termini, la Corte, senza che sul punto emerga una specifica confutazione, ha colto nella illustrazione di una condotta di parcheggiatore abusivo tradottasi anche nell'impedire l'accessibilità e fruizione delle aree di parcheggio - evidentemente in funzione della personale determinazione di disporre a proprio piacimento e secondo il proprio interesse di parcheggiatore ancorchè abusivo, dell'accesso ad aree pubbliche e quindi nella libera disponibilità di tutti - un valido ritenuto motivo (da parte del Questore) di 2pericolo, per la sicurezza, ove si consideri, a fronte della molestia certamente insita nel gestire arbitrariamente aree di accesso pubblico disciplinandone a proprio piacimento l'accesso dei cittadini, il non remoto pericolo di pregiudizio alla libertà di spostamento e di contrasti con chi veda impedito o comunque arbitrariamente nonchè illegittimamente gestito il suo diritto di accesso - peraltro senza nulla dovere sul piano economico a tali soggetti (quale ulteriore possibile fonte di contrasto) -, ad aree pubbliche. In proposito, è sufficiente aggiungere che questa Suprema Corte ha già affermato che «in tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione e senza sostituire la propria valutazione a quella espressa da quest'ultimo, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte trasgressive che hanno fondato tale provvedimento e alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica» (Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026, Rv. 289617 - 01). Si tratta di conclusioni da ribadirsi anche alla luce delle importanti precisazioni della Corte costituzionale (sent. n. 47 del 2024), che ha delineato le coordinate cui attenersi per un'interpretazione dell'art. 10, comma 2, d.l. cit., in linea con i principi costituzionali. In particolare «nel contesto della norma sottoposta a scrutinio il termine 'sicurezza' può - e deve - essere inteso in un senso più ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all'istituto in discussione, e al tempo stesso in linea con il dettato costituzionale: vale a dire propriamente nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose» (Corte cost., n. 47 del 2024). La Corte costituzionale ha posto in evidenza che «la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezza emerga 'dalla condotta tenuta' (non, dunque, dalla sola personalità dell'agente, desunta ad esempio dai precedenti penali). Affinché scatti la misura più incisiva del divieto di accesso il comportamento del soggetto deve risultare concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza può ingenerare per i fruitori della struttura (ad esempio, in ragione dell'atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti)» (§ 5.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto). È dunque evidente, alla luce di quanto esposto, che il giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un soggetto tratto a giudizio per la violazione di un decreto del Questore, emesso ai sensi degli artt. 9 e 10 d.l. n. 14 del 2017, è tenuto a valutare - dandone ovviamente conto in motivazione, 3secondo i principi in precedenza richiamati) - la legittimità di tale provvedimento, e la conseguente configurabilità della fattispecie contravvenzionale, attenendosi rigorosamente ai parametri individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 47 del 2024. A tali parametri, il giudice dunque, si ribadisce, si è attenuto seppure con spiegazione sintetica. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M
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