CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza (sent. n. 46199-21 del 23/11/2021), il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 13/1/2022 ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 23/6/2021, di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen, 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/90. La Corte di cassazione, con la sentenza sopra richiamata, aveva annullato la precedente ordinanza in relazione alla scelta della misura, ritenendo che i giudici avessero espresso una motivazione perplessa in ordine alla idoneità della sola misura custodiale degli arresti domiciliari ad impedirgli di intrattenere rapporti con soggetti operanti in circuiti criminali internazionali e di recarsi nel porto di Salerno per svolgere il lavoro di spedizioniere, che gli consentiva di favorire traffici illeciti. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 13/1/2022, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 275 e 125 cod. proc. pen. Nel motivo unico di ricorso si duole della genericità delle argomentazioni espresse dal Tribunale. Lamenta incoerenza della motivazione nella parte in cui, individuando il pericolo di reiterazione del reato nell'attività di spedizioniere svolta dal ricorrente e nei contatti intrattenuti con le società di trasporto ed i suoi clienti, giunge alla conclusione che soltanto impedendo all'Apicella di muoversi sul territorio sia possibile tutelare le esigenze cautelari. La motivazione così offerta sarebbe soltanto apparente. L'unica spiegazione fornita è quella che individua nella inclinazione a delinquere dell'indagato la ragione della misura applicata; mancherebbero argomentazioni specifiche in grado di colmare la lacuna segnalata dai giudici di legittimità. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.2. La Corte di cassazione ha sollecitato i giudici di merito a valutare l'idoneità della misura applicata degli arresti domiciliari a garantire le esigenze di cautela ricorrenti nel caso di specie, offrendo adeguata motivazione sul punto. Si è riconosciuta, nel provvedimento rescindente, l'esistenza di cospicuo materiale indiziario a carico dell'indagato in relazione alla contestazione elevata ed anche la ricorrenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si è proceduto. Il Tribunale era stato tuttavia invitato ad indicare le ragioni per le quali avesse ritenuto che unica misura idonea a tutelare le esigenze di cautela individuate nella fattispecie in esame fosse quella custodiale degli arresti domiciliari. 3. Occorre premettere come il giudizio che investa la scelta della misura da applicarsi sia un giudizio di merito, che postula una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determinato la commissione, alla personalità dell'indagato e ad ogni altra situazione e condizione di vita dello stesso (cfr. Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 07/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281047 - 05). Per altro verso, il sindacato di legittimità da esperirsi in tale ambito riguarda la correttezza della motivazione, nel senso più volte ribadito, di assenza di argomentazioni manifestamente illogiche e incongrue (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01:"In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento"). 4. Alla luce dei principi richiamati, occorre rilevare come la giustificazione offerta dal Tribunale del riesame non appaia meritevole di essere censurata. Il Tribunale ha affermato come soltanto la misura degli arresti domiciliari possa prevenire il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede. Ha in proposito rimarcato come la restrizione domestica, comprendendo il divieto di comunicazione telefonica e telematica, sia idonea ad evitare che l'Apicella possa, mediante strumenti di comunicazione, reiterare condotte criminose analoghe, trattandosi di modalità attraverso cui è stata posta in essere 7t9 la condotta in contestazione ("la restrizione domestica comprende il divieto di comunicazione telefonica e telematica con persone diverse dalle conviventi che nessuna misura cautelare non custodiale garantisce. Si tratta di una inibizione fondamentale all'esigenza cautelare da tutelare posto che le indagini hanno dimostrato come Apice/la Giuliantonio, nel suo ruolo di spedizionieri, abbia tenuto i contatti con il complice svizzero [OSCURATO:PERSONA] proprio mediante tali strumenti di comunicazione, in particolare ricorrendo agli applicativi Tele gram e Signal e fornendo, finanche telematicamente, la propria disponibilità a concorrere nell'illecito trasporto di stupefacente"). Il Tribunale ha anche osservato che, imponendo all'Apicella un diverso obbligo (obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), si consentirebbe al predetto di riprendere l'attività di spedizioniere presso il porto di Salerno, dove si è realizzata la condotta criminosa. Si tratta di motivazione del tutto congrua, in cui non si individuano le aporie e le incongruenze lamentate dalla difesa. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 30 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]