CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24262/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - co ntroricorrente - Oggetto: spese di lite Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 274/03/20 depositata in data 08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso il fermo amministrativo notificatogli e la presupposta cartella di pagamento; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tale pronuncia di appello il contribuente; - c on la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il Palermo con atto affidato a due motivi e illustrato con memoria; il riscossore resiste con controricorso; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazion e e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 c. 4 del d. M. n. 55 del 2014, dell’art. 91 e dell’art. 92 c.p.c. dell’art. 2233 c. 2 c.c. dell’art. 15 c. 2 te e c. 2 quinquies del d. Lgs. n. 546 del 1992 nel testo modificato dall’art. 9 del d. Lgs. n. 156 del 2015; la violazione dell’art. 36 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 75 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR mancato di rapportare la liquidazione delle spese di lite al valore dell’atto impugnato, concretamente determinandone l’importo in misura inferiore ai minimi previsti dai parametri, in modo non confacente al decoro professionale del difensore; - il secondo motivo si incentra sulla violazione delle medesime norme di legge e regolamento, censurandosi la pronuncia impugnata sotto il diverso profilo dell’erronea applicazione delle stesse poiché la liquidazione qui concretamente operata si discosta notevolmente sia dagli ammontari indicati dai parametri, sia dalla nota spese prodotta; inoltre, la pronuncia impugnata, secondo il ricorrente, manca di motivare in ordine al Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] come abbia deciso di liquidare le spese in misura inferiore ai parametri; - il motivo è fondato ; - ritiene il Collegio, aderendo alla costante giurisprudenza di questa Corte (si veda tra le molte la pronuncia resa da Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 ) che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizioe le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione; - inoltre, (in termini, cfr., ex multis , Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018 ) ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione; - nel caso che ci occupa, effettivamente l’ammontare delle spese liquidate (euro 250 per il primo grado ed euro 350 per il secondo grado) a fronte del valore della controversia, superiore a euro 10.000,00, risulta invero simbolico e quindi irrispettoso dei principi di cui si è detto; - inoltre, la CTR non ha minimamente motivato, in sentenza, in ordine alle circostanze che l’hanno indotta a provvedere con tal Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] simbolica liquidazione a fronte di un valore della controversia non simbolico; - conseguenteme nte, il ricorso è integralmente accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuova statuizione nel rispetto dei principi sopra enunciati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, che statuirà anche quan