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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 12731/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11073-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1563/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11073 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 11073/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con un unico motivo l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR del Veneto che con sentenza nr 1563/2018 , aveva rigettato l'appello dell'Ufficio nei riguardi della pronuncia della CTP di Vicenza che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio dell'85% del capitale sociale della società di persone [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, nei riguardi di un avviso di accertamento avente ad oggetto la maggiore imposta Irpef fondato su un precedente avviso emesso nei confronti della società.

La ricorrente ,in particolare, denuncia la violazione dell'ad 111, secondo comma della Cost, degli art 101 e 102 c.p.c., dell'ad 14 del dlgs 546/1992 in combinato disposto con l'art 1, comma secondo, del medesimo decreto con l'art 40, secondo comma del D.P.R. nr 600/1973 in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. .

Ritiene infatti l'Agenzia delle Entrate che il contribuente, avendo impugnato anche l'avviso di rettifica indirizzato alla società si sarebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della società stessa e nei confronti dell'altra socia [OSCURATO:PERSONA] , socia accomandante con quota di partecipazione al 15%.

Il motivo è fondato.

Al riguardo deve ricordarsi che "secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio i necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass.

S.U. n. 10145/12; Cass. sez.

V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez.

VI-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).

Nel caso in esame poiché nel primo grado il ricorso risulta proposto solo dal socio accomandatario, come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata dall' Agenzia, e dall'esame della sentenza di merito, occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra socia e della società, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile - anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass.

S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez.

V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12, Cass. n. 17549 del 02/09/2016).

Poiché nella specie non è in discussione l'unitarietà dell'accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge.

La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: "se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione.., altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall'art. 39 c.p.c."; "se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio".

Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP di Vicenza ) ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria provinciale di Vicenza P.Q.

M. La Corte cassa la decisione impugnata per la mancata integrazione del contraddittorio e rinvia la causa la causa alla CTP di Vicenza .

Roma 22.3.2022 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11073-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1563/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11073 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 11073/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con un unico motivo l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR del Veneto che con sentenza nr 1563/2018 , aveva rigettato l'appello dell'Ufficio nei riguardi della pronuncia della CTP di Vicenza che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio dell'85% del capitale sociale della società di persone [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, nei riguardi di un avviso di accertamento avente ad oggetto la maggiore imposta Irpef fondato su un precedente avviso emesso nei confronti della società. La ricorrente ,in particolare, denuncia la violazione dell'ad 111, secondo comma della Cost, degli art 101 e 102 c.p.c., dell'ad 14 del dlgs 546/1992 in combinato disposto con l'art 1, comma secondo, del medesimo decreto con l'art 40, secondo comma del D.P.R. nr 600/1973 in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. . Ritiene infatti l'Agenzia delle Entrate che il contribuente, avendo impugnato anche l'avviso di rettifica indirizzato alla società si sarebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della società stessa e nei confronti dell'altra socia [OSCURATO:PERSONA] , socia accomandante con quota di partecipazione al 15%. Il motivo è fondato. Al riguardo deve ricordarsi che "secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio i necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. VI-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16). Nel caso in esame poiché nel primo grado il ricorso risulta proposto solo dal socio accomandatario, come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata dall' Agenzia, e dall'esame della sentenza di merito, occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra socia e della società, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile - anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12, Cass. n. 17549 del 02/09/2016). Poiché nella specie non è in discussione l'unitarietà dell'accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge. La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: "se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione.., altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall'art. 39 c.p.c."; "se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio". Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP di Vicenza ) ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. La Corte, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria provinciale di Vicenza P.Q. M. La Corte cassa la decisione impugnata per la mancata integrazione del contraddittorio e rinvia la causa la causa alla CTP di Vicenza . Roma 22.3.2022 Il P
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