CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che: - il primo motivo dei rispettivi ricorsi in tema di valutazione della penale responsabilità denuncia, sotto vari profili, censure di fatto e meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con puntuali, corretti argomenti giuridici, privi di vizi logici, dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-7); - il secondo motivo dei rispettivi ricorsi (per Strangio incentrato sull'attenuante ex art. 114 cod. pen.; per Pippicelli sulle attenuanti generiche) declina censure meramente oppositive al ragionamento tutt'altro che inadeguato o viziato della Corte di appello (cfr. pagg. 7-8 quanto alla descrizione della condotta tenuta da Strangio; cfr. pag. 6 dove è stato puntualmente dato atto dei parametri concreti tratti dall'art. 133 cod. pen. che giustificavano il diniego delle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così dec