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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19210/2023

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l Tribu nale di Milano, pubblicato il 2.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il giudice delegato del Tribunale di Milano, esaminando la domanda tardiva d’insinuazione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria dell’[OSCURATO:SOCIETA]. proposta dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., ha ammesso al passivo, in chirografo, la somma di euro 117.894,07 relativa ad un credito per prestazioni di trasporto di merce,escludendo la natura di crediti prededucibili per l’insussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge.

Con decreto del 2.3.20, il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della suddetta società, osservando che: premessi gli elementi costitutivi della prededuzione di cui all’art. 3,c.1ter, dl n. 347/03, l’opponente non aveva dimostrato il requisito soggettivo, in quanto non era sufficiente l’autocertificazione per dimostrare l’appartenenza del creditore alla categoria delle PMI- come classificata dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.5.03- in mancanza della documentazione afferente alle ULA del periodo in questione; non sussistevano i requisiti oggettivi, cioè l’erogazione di una fornitura necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali alla società debitrice oppure, alternativamente, una fornitura relativa al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute (di cui al decreto del PCM del 14.3.14); in particolare, l’opponente non aveva depositato un fascicolo contenente le fatture, gli ordini e i DDT a sostegno della domanda d’insinuazione al passivo, mentre il suo difensore aveva dichiarato che la società ricorrente non aveva effettuato trasporti che avessero per destinazione lo stabilimento Ilva di Taranto; pertanto, le prestazioni oggetto di causa non s’inserivano nel processo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento di Taranto, in quanto prestazioni di autotrasporto pacificamente svolte presso altri stabilimenti dell’Ilva; tale convincimento traeva origine dall’art. 8, c.1 bis , dl 20.6.1 7, n.91 - convertito con modifiche nella l. n. 123/17- contenente l’interpretazione autentica dell’art. 3, c.1ter, del dl n. 347/03, nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili, ex art. 111 l.f., rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.

Non si è costituita la procedura; con ordinanza interlocutoria dell’8.4.22,la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza per la questione di particolare rilevanza prospettata dal terzo motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.f., 24 e 111, Cost., in quanto il Tribunale, malgrado la delega al giudice relatore potesse investire la sola trattazione del giudiz io, erroneamente non ha statuito che l’opponente dovesse discutere la causa innanzi al collegio cui spettava la decisione.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 111bis, l.f., e vizio d’ultrapetizione, per non aver il Tribunale tenuto conto del fatto che i commissari straordinari, non costituendosi nel giudizio d’opposizione, non avevano contestato la prededucibilità del credito, come formulata nella domanda tardiva d’ammissione al passivo.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, c.1ter, dl n. 347/03, e 8, c.1bis, l. n. 123/17, per non aver il Tribunale ritenuto prededucibile il credito fatto valere, escludendo la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al riconoscimento di tale rango del credito.

In particolare, la ricorrente si duole che:a)il Tribunale abbia ritenuto che tra i requisiti soggettivi vi fosse, oltre all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, anche quello dimensionale di piccola o media impresa, come desumibile dalla relazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di copertura finanziaria della l. n. 20 del 4.3.15; b) non era stata considerata probante l’autocertificazione prodotta in ordine alle dimensioni di PMI, avente efficacia probatoria alla luce della mancata contestazione di controparte, e considerando che essa riproduceva dati verificabili facilmente con accesso a banche-dati pubbliche; c) il Tribunale non abbia considerato che la l. n. 20/15 era stata introdotta non solo per disciplinare l’attività dell’Ilva in Taranto, ma in generale, con riferimento alla l. n. 347/03, anche le attività che “gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ..considerato che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, sopratutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell’ambiente e della salute”.

Pertanto, la ricorrente assume la sussistenza del predetto requisito oggettivo, avendo la società effettuato forniture all’[OSCURATO:SOCIETA]. di materiale finito finalizzato alla chiusura del ciclo produttivo, i nteso quest’ultimo non solo con riguardo alla produzione del materiale siderurgico, ma anche al la sua cessione finale (che nella specie avveniva con il trasporto commissionato a spese dell’[OSCURATO:SOCIETA]. mediante il quale il materiale era trasportato dalle sedi di produzione al destinatario finale); pertanto, non era condivisibile il decreto impugnato nella parte in cui ha ristretto la prededucibilità ai crediti relativi a prestazioni riguardanti i soli altoforni siti nello stabilimento di Taranto, escludendo il trasporto delle mate rie prime che sono strettamente funzionali all’esercizio degli stessi altoforni, e s’inseriscono comunque nell’ambito del processo produttivo.

Infine, la ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa (artt. 156, 161 e 183, c.p.c., 24 e 111, Cost.), non avendo il Tribunale segnalato alle parti la questione rilevabile d’ufficio in ordine alla carenza della prova sul requisito soggettivo (dimensione della PMI).

Il primo motivo è infondato; la ricorrente si duole di non aver discusso la causa innanzi al collegio, ma innanzi al giudice relatore.

Invero, la causa, istruita dal giudice relatore, è stata correttamente decisa dal collegio previa rimessione del primo.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 99 l.fall. (nella formulazione derivante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione - possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall., puramente eventuale e facoltativa -non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare (Cass., n. 12116/16).

Il secondo motivo è infondatoin quanto il parere dei commissari non è vincolante ai fini della decisione in questione.

Al riguardo, è stato osservato che, in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass., n. 16554/15; 19734/17; n. 12973/18).

Non sussiste, pertanto, alcun vizio d’ultrapetizione.

Il terzo motivo è del pari infondato.

Viene in rilievo l’art. 3, c.1ter, dl n. 347/03 secondo il cui disposto, ai fini del riconoscimento della prededuzione, la creditrice deve essere una PMI individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6.5.2003.

Il Tribunale ha ritenuto nonsufficiente l’autocertificazione dell’impresa per dimostrare tale requisito soggettivo per il riconoscim ento della prededuzione relativaalle prestazioni per cui è causa.

L’art. 2della predetta raccomandazione CE 2003 dispone che: “

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni diEUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupameno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.

Ora, sebbene le raccomandazioniemanate dalla Commissione europea costituiscano atti comunitari tipici, non obbligatori, preordinati allo scopo di assicurare il funzionamento e lo sviluppo della Comunità europea, mediante la prospettazione della soluzione che appare preferibile adottare nell'ottica comunitaria e, conseguentemente, privi di carattere vincolante nei confronti del legislatore nazionale(Cass., n. 18620/03), nella fattispecie il legislatore ha inteso recepire il contenuto della predetta raccomandazione del 2003 in ordine ai requisiti necessari per qualificare una PMI, ai limitati fini del riconoscimento della prededuzione dei crediti fatti valere nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza ealla continuita' dell'attiv ita' degli impianti produttivi essenziali,nonche' de i crediti anteriori relat ivi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tuteladell'ambiente e della salute previst i dal piano di cui al DPCM del

14.3.14. Sul punto, la ricorrente non sviluppa specifiche critiche alla statuizione del Tribunale; peraltro, la motivazione contestata si riferisce adati che sarebbero agevolmente attingibili da fonti di pubblica disponibilità(le cd.

ULA).Deve dunque ritenersi che, sulla scorta dell’art. 3, c.1 ter , dl n. 347/03, l’autocertificazione prodotta non costituisca prova del fatto che la società ricorrente sia una PMI ai fini del riconoscimento della prededuzione richiesta.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del commissario straordinario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimpor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribu nale di Milano, pubblicato il 2.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il giudice delegato del Tribunale di Milano, esaminando la domanda tardiva d’insinuazione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria dell’[OSCURATO:SOCIETA]. proposta dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., ha ammesso al passivo, in chirografo, la somma di euro 117.894,07 relativa ad un credito per prestazioni di trasporto di merce,escludendo la natura di crediti prededucibili per l’insussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge. Con decreto del 2.3.20, il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della suddetta società, osservando che: premessi gli elementi costitutivi della prededuzione di cui all’art. 3,c.1ter, dl n. 347/03, l’opponente non aveva dimostrato il requisito soggettivo, in quanto non era sufficiente l’autocertificazione per dimostrare l’appartenenza del creditore alla categoria delle PMI- come classificata dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.5.03- in mancanza della documentazione afferente alle ULA del periodo in questione; non sussistevano i requisiti oggettivi, cioè l’erogazione di una fornitura necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali alla società debitrice oppure, alternativamente, una fornitura relativa al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute (di cui al decreto del PCM del 14.3.14); in particolare, l’opponente non aveva depositato un fascicolo contenente le fatture, gli ordini e i DDT a sostegno della domanda d’insinuazione al passivo, mentre il suo difensore aveva dichiarato che la società ricorrente non aveva effettuato trasporti che avessero per destinazione lo stabilimento Ilva di Taranto; pertanto, le prestazioni oggetto di causa non s’inserivano nel processo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento di Taranto, in quanto prestazioni di autotrasporto pacificamente svolte presso altri stabilimenti dell’Ilva; tale convincimento traeva origine dall’art. 8, c.1 bis , dl 20.6.1 7, n.91 - convertito con modifiche nella l. n. 123/17- contenente l’interpretazione autentica dell’art. 3, c.1ter, del dl n. 347/03, nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili, ex art. 111 l.f., rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Non si è costituita la procedura; con ordinanza interlocutoria dell’8.4.22,la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza per la questione di particolare rilevanza prospettata dal terzo motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.f., 24 e 111, Cost., in quanto il Tribunale, malgrado la delega al giudice relatore potesse investire la sola trattazione del giudiz io, erroneamente non ha statuito che l’opponente dovesse discutere la causa innanzi al collegio cui spettava la decisione. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 111bis, l.f., e vizio d’ultrapetizione, per non aver il Tribunale tenuto conto del fatto che i commissari straordinari, non costituendosi nel giudizio d’opposizione, non avevano contestato la prededucibilità del credito, come formulata nella domanda tardiva d’ammissione al passivo. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, c.1ter, dl n. 347/03, e 8, c.1bis, l. n. 123/17, per non aver il Tribunale ritenuto prededucibile il credito fatto valere, escludendo la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al riconoscimento di tale rango del credito. In particolare, la ricorrente si duole che:a)il Tribunale abbia ritenuto che tra i requisiti soggettivi vi fosse, oltre all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, anche quello dimensionale di piccola o media impresa, come desumibile dalla relazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di copertura finanziaria della l. n. 20 del 4.3.15; b) non era stata considerata probante l’autocertificazione prodotta in ordine alle dimensioni di PMI, avente efficacia probatoria alla luce della mancata contestazione di controparte, e considerando che essa riproduceva dati verificabili facilmente con accesso a banche-dati pubbliche; c) il Tribunale non abbia considerato che la l. n. 20/15 era stata introdotta non solo per disciplinare l’attività dell’Ilva in Taranto, ma in generale, con riferimento alla l. n. 347/03, anche le attività che “gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ..considerato che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, sopratutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell’ambiente e della salute”. Pertanto, la ricorrente assume la sussistenza del predetto requisito oggettivo, avendo la società effettuato forniture all’[OSCURATO:SOCIETA]. di materiale finito finalizzato alla chiusura del ciclo produttivo, i nteso quest’ultimo non solo con riguardo alla produzione del materiale siderurgico, ma anche al la sua cessione finale (che nella specie avveniva con il trasporto commissionato a spese dell’[OSCURATO:SOCIETA]. mediante il quale il materiale era trasportato dalle sedi di produzione al destinatario finale); pertanto, non era condivisibile il decreto impugnato nella parte in cui ha ristretto la prededucibilità ai crediti relativi a prestazioni riguardanti i soli altoforni siti nello stabilimento di Taranto, escludendo il trasporto delle mate rie prime che sono strettamente funzionali all’esercizio degli stessi altoforni, e s’inseriscono comunque nell’ambito del processo produttivo. Infine, la ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa (artt. 156, 161 e 183, c.p.c., 24 e 111, Cost.), non avendo il Tribunale segnalato alle parti la questione rilevabile d’ufficio in ordine alla carenza della prova sul requisito soggettivo (dimensione della PMI). Il primo motivo è infondato; la ricorrente si duole di non aver discusso la causa innanzi al collegio, ma innanzi al giudice relatore. Invero, la causa, istruita dal giudice relatore, è stata correttamente decisa dal collegio previa rimessione del primo. Al riguardo, ai sensi dell'art. 99 l.fall. (nella formulazione derivante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione - possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall., puramente eventuale e facoltativa -non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare (Cass., n. 12116/16). Il secondo motivo è infondatoin quanto il parere dei commissari non è vincolante ai fini della decisione in questione. Al riguardo, è stato osservato che, in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass., n. 16554/15; 19734/17; n. 12973/18). Non sussiste, pertanto, alcun vizio d’ultrapetizione. Il terzo motivo è del pari infondato. Viene in rilievo l’art. 3, c.1ter, dl n. 347/03 secondo il cui disposto, ai fini del riconoscimento della prededuzione, la creditrice deve essere una PMI individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6.5.2003. Il Tribunale ha ritenuto nonsufficiente l’autocertificazione dell’impresa per dimostrare tale requisito soggettivo per il riconoscim ento della prededuzione relativaalle prestazioni per cui è causa. L’art. 2della predetta raccomandazione CE 2003 dispone che: “ 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni diEUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupameno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”. Ora, sebbene le raccomandazioniemanate dalla Commissione europea costituiscano atti comunitari tipici, non obbligatori, preordinati allo scopo di assicurare il funzionamento e lo sviluppo della Comunità europea, mediante la prospettazione della soluzione che appare preferibile adottare nell'ottica comunitaria e, conseguentemente, privi di carattere vincolante nei confronti del legislatore nazionale(Cass., n. 18620/03), nella fattispecie il legislatore ha inteso recepire il contenuto della predetta raccomandazione del 2003 in ordine ai requisiti necessari per qualificare una PMI, ai limitati fini del riconoscimento della prededuzione dei crediti fatti valere nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza ealla continuita' dell'attiv ita' degli impianti produttivi essenziali,nonche' de i crediti anteriori relat ivi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tuteladell'ambiente e della salute previst i dal piano di cui al DPCM del 14.3.14. Sul punto, la ricorrente non sviluppa specifiche critiche alla statuizione del Tribunale; peraltro, la motivazione contestata si riferisce adati che sarebbero agevolmente attingibili da fonti di pubblica disponibilità(le cd. ULA).Deve dunque ritenersi che, sulla scorta dell’art. 3, c.1 ter , dl n. 347/03, l’autocertificazione prodotta non costituisca prova del fatto che la società ricorrente sia una PMI ai fini del riconoscimento della prededuzione richiesta. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del commissario straordinario. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimpor
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