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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 41283/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 69 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è del tutto generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di un più favorevole giudizio di bilanciamento tra circostanze, peraltro non praticabile in considerazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui è attinto l'imputato /la cui esclusione non è mai stata invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 69 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è del tutto generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di un più favorevole giudizio di bilanciamento tra circostanze, peraltro non praticabile in considerazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui è attinto l'imputato /la cui esclusione non è mai stata invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 41283/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris