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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04723/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte dì appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per ì reati di furto tentato e consumato di cui ai capi 3, 4, 5 e 6; mentre ha rilevato il difetto di querela per i restanti fatti, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato, è inammissibile perché ripropone una mera rilettura del materiale probatorio, dimenticandosi, peraltro, che l'imputato ha reso dichiarazioni confessorie all'udienza del 16 marzo 2022 (pag. 8 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte dì appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per ì reati di furto tentato e consumato di cui ai capi 3, 4, 5 e 6; mentre ha rilevato il difetto di querela per i restanti fatti, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato, è inammissibile perché ripropone una mera rilettura del materiale probatorio, dimenticandosi, peraltro, che l'imputato ha reso dichiarazioni confessorie all'udienza del 16 marzo 2022 (pag. 8 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 04723/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris