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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41753/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata in punto di determinazione della pena, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni ostese a sostegno della statuizione censurata, e contraddistinte da assertive quanto apodittiche affermazioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I P sid nté—m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata in punto di determinazione della pena, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni ostese a sostegno della statuizione censurata, e contraddistinte da assertive quanto apodittiche affermazioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I P sid nté—m
Sentenza Cassazione n. 41753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris