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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 09489/2023

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21 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:PERSONA] N. 8 TORINO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino n.376/2021pubblicata in data 6 aprile 2021 ; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],accettata dal controricorrent e ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:PERSONA] N. 8 TORINO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino n.376/2021pubblicata in data 6 aprile 2021 ; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],accettata dal controricorrent e ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fi
Decreto Cassazione n. 09489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris