CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 45545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'istanza proposta da: ufficio esecuzione Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avente ad oggetto l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale di questa Corte, P. Gaeta, che ha chiesto la revoca dell'ordinanza e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 9 marzo 2023, la sezione Settima penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7 aprile 2022. 2.In data 29 marzo 2023 la Corte di appello di Catanzaro„ ufficio esecuzioni, premesso che l'imputato è deceduto in data 1° marzo 2023 e, dunque, lo era già quando l'ordinanza è stata pronunciata, ha chiesto che questa Corte proceda ai sensi dell'art. 150 cod. pen. 3 Con requisitoria scritta fatta pervenire dall'Avvocato generale di questa Corte, P. Gaeta, è stata chiesta la revoca della citata ordinanza e l'annullamento della sentenza della Corte di appello per morte dell'imputato. 4. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel cOrso del processo, può essere considerata errore di fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636). In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207). Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza o — come nel caso di specie — l'ordinanza d'inammissibilità. Non sempre, infatti, il giudice che ha deliberato la sentenza è anche competente quale giudice dell'esecuzione, come chiarito dall'art. 665, comma 2 e 3, cod. proc. pen. Nel caso in esame ne consegue, in particolare, l'attribuzione della relativa competenza a decidere sulla richiesta, a questa stessa Corte di cassazione piuttosto che al giudice del merito che pur sarebbe il giudice che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione nel procedimento (ai sensi del richiamato art. 665, comma 3, cod. proc. pen.) e, ciò, nonostante l'inoppugnabilità dei provvedimenti di questa Corte al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 625- .. bís cod. proc. pen. Si tratta infatti di rilevare una situazione che esclude il determinarsi di successivi effetti giuridici di sorta (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, Ordinanza n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330; Sez. 6, n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703). Sicché, in accoglimento anche della richiesta dell'Avvocato generale, va revocata l'ordinanza del 9 marzo 2023 e, quindi, va annullata senza rinvio la sentenza di appello emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità. P.Q.M. Revoca l'ordinanza n. 11618/23 emessa dalla Settima sezione penale di questa Corte, in data 9 marzo 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; annulla senza rinvio la sentenza emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 7 aprile 2022, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così d