CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 36915/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1840-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in RON1A, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante n carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A.RGENTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1506/2020 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, ha proposto nei confronti della BMW [OSCURATO:PERSONA] GMBH ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di L'Aquila. Dopo la costituzione in giudizio, in questa sede di legittimità, della detta BMW [OSCURATO:PERSONA], nelle more divenuta BMW Bank GMBH, e l'avvio della trattazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ., l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al ricorso La rinuncia è stata sottoscritta dai difensori della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Dalla rinunzia e dall'adesione ad essa, provenienti rispettivamente dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] da un lato e dai difensori della BMW Bank dall'altro, entrambe redatte in unico atto recante data 29/07/2021, risulta che il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già concordate tra le parti stesse. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Nulla deve statuirsi per le spese. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Ric. 2021 n. 01840 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] C aziosi [OSCURATO:PERSONA] " . -------- 2 L