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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10642/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in ordine al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione in relazione al reato di ricettazione di un carnet di dieci assegni di provenienza illecita, è manifestamente infondato perché la Corte ha motivato il giudizio prognostico negativo ostativo alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., in relazione alla condotta di utilizzo degli assegni protrattasi per un periodo di tempo di circa due mesi, sintomatico dell'intensità del dolo e della pervicacia con cui ha reiterato le condotte illecite.

Che tali considerazioni non appaiono manifestamente illogiche e risultano conformi al dettato normativo, in quanto fondano la prognosi negativa su elementi di cui all'art.133 cod.pen. ; Rilevato che l'imputato ha un precedente penale sicchè non avrebbe potuto fruire del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod.pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in ordine al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione in relazione al reato di ricettazione di un carnet di dieci assegni di provenienza illecita, è manifestamente infondato perché la Corte ha motivato il giudizio prognostico negativo ostativo alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., in relazione alla condotta di utilizzo degli assegni protrattasi per un periodo di tempo di circa due mesi, sintomatico dell'intensità del dolo e della pervicacia con cui ha reiterato le condotte illecite. Che tali considerazioni non appaiono manifestamente illogiche e risultano conformi al dettato normativo, in quanto fondano la prognosi negativa su elementi di cui all'art.133 cod.pen. ; Rilevato che l'imputato ha un precedente penale sicchè non avrebbe potuto fruire del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod.pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio
Sentenza Cassazione n. 10642/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris