CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, LozitoPablo, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Puglian.4167/2024 depositata il 13/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 13002/2025Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 9060/2026Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano