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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2017

Cassazione n. 37040/2022

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ZA sul ricorso 20893/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -eicesiTente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 114/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 07/03/2017 R.G. n. 426/2015; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 7 marzo 2017, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia ed il [OSCURATO:PERSONA] - Direzione generale del Personale e della Formazione - [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a rivestire le medesime funzioni in cui era stato reintegrato all'esito del giudizio instaurato per la declaratoria di illegittimità della rimozione dall'incarico rivestito di Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna ed il risarcimento dei danni morali e all'immagine subiti; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa atteso che il datore, pur dopo una sentenza di condanna alla reintegra nelle originarie mansioni, conserva il proprio ius variandi nell'ambito dell'equivalenza ) formale di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, giutrilwettat rispettosa di tale criterio l'assegnazione dell'istante alle funzioni di coordinamento dell'area tecnica presso il Centro di Giustizia Minorile di Bologna; - che per la cassa ne di tale decisione ricorre lo Ziccone, ihn -e 91, affidando l'impugnazio e a cinque motivi, cui resiste, con unico controricorso, entrambe le amministrazioni intimate; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost in una con l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale circa le denegata esecuzione coattiva dell'obbligo di reintegrazione nel medesimo posto di lavoro divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della relativa sentenza che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il rilievo attribuito all'intervenuta nomina di altro responsabile nelle funzioni del ricorrente privo, viceversa, di efficacia impeditiva dell'esecuzione dell'ordine di reintegra; - con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché alla violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell'accordo sindacale del 10.11.2011, il ricorrente lamenta essere il pronunciamento della Corte territoriale circa l'equivalenza delle mansioni assegnate al ricorrente a seguito dell'intervenuta reintegra inficiato dalla mancata considerazione degli elementi discretivi tra le due mansioni rilevabili in fatto e comunque emergenti dalla relativa disciplina di legge e di contratto; - che con il quarto motivo la violazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. è prospettata in relazione alla violazione del giudicato derivante dal carattere definitivo della pronunzia che reintegrava il ricorrente nella posizione e nelle funzioni originarie; - che con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2729 c.c. nonché 115 c.p.c. assumendo la pronunzia della Corte territoriale inficiata dall'erroneo apprezzamento del comportamento datoriale come non viziato da inadempimento e insuscettibile di dar luogo di per sé ad un danno risarcibile; - che il primo motivo di ricorso merita accoglimento dovendo ritenersi che la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento recante la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro emessa ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 come novellato dal d.lgs. n. 75/2017 (c.d.

"decreto Madia") debba trovare esecuzione coattiva, qualificando la predetta norma la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro quale "sanzione unica" a fronte del licenziamento illegittimo la cui mancata attuazione configura inadempienza da parte del datore di lavoro pubblico ed inottemperanza all'ordine del giudice (nel senso della necessaria attuazione di tutte la statuizioni recate dalla sentenza di reintegra cfr. Cass. n. 19520/2018); - che alla luce di quanto sopra devono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori motivi; - che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 20893/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -eicesiTente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 114/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 07/03/2017 R.G. n. 426/2015; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 7 marzo 2017, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia ed il [OSCURATO:PERSONA] - Direzione generale del Personale e della Formazione - [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a rivestire le medesime funzioni in cui era stato reintegrato all'esito del giudizio instaurato per la declaratoria di illegittimità della rimozione dall'incarico rivestito di Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna ed il risarcimento dei danni morali e all'immagine subiti; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa atteso che il datore, pur dopo una sentenza di condanna alla reintegra nelle originarie mansioni, conserva il proprio ius variandi nell'ambito dell'equivalenza ) formale di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, giutrilwettat rispettosa di tale criterio l'assegnazione dell'istante alle funzioni di coordinamento dell'area tecnica presso il Centro di Giustizia Minorile di Bologna; - che per la cassa ne di tale decisione ricorre lo Ziccone, ihn -e 91, affidando l'impugnazio e a cinque motivi, cui resiste, con unico controricorso, entrambe le amministrazioni intimate; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost in una con l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale circa le denegata esecuzione coattiva dell'obbligo di reintegrazione nel medesimo posto di lavoro divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della relativa sentenza che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il rilievo attribuito all'intervenuta nomina di altro responsabile nelle funzioni del ricorrente privo, viceversa, di efficacia impeditiva dell'esecuzione dell'ordine di reintegra; - con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché alla violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell'accordo sindacale del 10.11.2011, il ricorrente lamenta essere il pronunciamento della Corte territoriale circa l'equivalenza delle mansioni assegnate al ricorrente a seguito dell'intervenuta reintegra inficiato dalla mancata considerazione degli elementi discretivi tra le due mansioni rilevabili in fatto e comunque emergenti dalla relativa disciplina di legge e di contratto; - che con il quarto motivo la violazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. è prospettata in relazione alla violazione del giudicato derivante dal carattere definitivo della pronunzia che reintegrava il ricorrente nella posizione e nelle funzioni originarie; - che con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2729 c.c. nonché 115 c.p.c. assumendo la pronunzia della Corte territoriale inficiata dall'erroneo apprezzamento del comportamento datoriale come non viziato da inadempimento e insuscettibile di dar luogo di per sé ad un danno risarcibile; - che il primo motivo di ricorso merita accoglimento dovendo ritenersi che la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento recante la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro emessa ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 come novellato dal d.lgs. n. 75/2017 (c.d. "decreto Madia") debba trovare esecuzione coattiva, qualificando la predetta norma la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro quale "sanzione unica" a fronte del licenziamento illegittimo la cui mancata attuazione configura inadempienza da parte del datore di lavoro pubblico ed inottemperanza all'ordine del giudice (nel senso della necessaria attuazione di tutte la statuizioni recate dalla sentenza di reintegra cfr. Cass. n. 19520/2018); - che alla luce di quanto sopra devono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori motivi; - che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in