CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 33861/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 934/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17764/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1967; avverso la sentenza del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio; letta la memoria depositata il 1° agosto 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse dell’imputato, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33861/2025 Roma, lì, 15/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli in rubrica (art. 474 cod. pen., per aver detenuto, per la successiva vendita, borse, cinture ed occhiali recanti marchi contraffatti; art. 648 cod. pen. per aver ricevuto i predetti capi, frutto del reato di contraffazione, al fine di procurarsi un ingiusto profitto) perché ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorso, proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce la radicale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, essendo, quella offerta dal Tribunale, del tutto avulsa dalla realtà processuale (facendosi riferimento a violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e, comunque, priva della specifica indicazione della sussistenza dei presupposti normativi della norma applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che il ricorso non è qualificabile ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., in quanto, nella formulazione introdotta con la l. n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. preclude al Pubblico Ministero la possibilità di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 (fra i quali l'art. 474, comma 2, cod. pen.), per cui, in questi casi, l’unico strumento d’impugnazione riconosciuto alla parte pubblica è il solo ricorso per cassazione (nel quale, peraltro, l’organo della pubblica accusa, in mancanza di esplicita limitazione, è legittimato a dedurre tutti i motivi indicati nell’art. 606 cod. proc. pen.: Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 Rv. 288029). 2. Ciò considerato, il ricorso è fondato. Il Tribunale ha motivato la sussistenza della ritenuta causa di non punibilità evidenziando l’incensuratezza dell’imputato e la lieve entità delle violazioni accertate, non idonee ad incidere sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro; circostanze del tutto incoerenti con i dati processuali (essendo stato l’imputato già condannato in via definitiva per fatti analoghi) e con le contestazioni mosse (che attengono al commercio di prodotti falsi e alla connessa ricettazione). Tanto, all’evidenza, rende l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, necessari affinché l’impianto argomentativo offerto sia idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, sia in ordine agli elementi di fatto, sia in ordine alla loro concatenazione logica. 3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in differente composizione fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]