CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione codice ORDINANZA della strada sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24267/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59B42 J452N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Oristano, via Rockefeller n. 8, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 295/2019, pubblicata il 30 maggio 2019, notificata il 31 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del controricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva due distinte opposizioni, successivamente riunite, davanti al Giudice di Pace di Terralba, avverso i verbali di accertamento n. 12476C/2010/V Prot. 1908/2010 del 15 giugno 2010, n. 12482C/2010/V Prot. 1914/2010 del 15 giugno 2010 e n. 13779C/2010/V Prot. 3306/2010 del 21 luglio 2010, elevati nei suoi confronti dalla Polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla contestata violazione dell'art. 142 del codice della strada, per il superamento del limite di velocità stabilito in 70 km/h lungo la strada provinciale n. 49, al chilometro 9+200, direzione periferia. L'opponente lamentava: l'irregolarità, per dimensioni, colori e posizione, della segnaletica di preavviso rispetto al posizionamento dell'autovelox, ai sensi dell'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, degli artt. 78, 80, 81, 124 e 125 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada e del d.m. Interno del 15 agosto 2007, in quanto non visibile ed identificabile con congruo anticipo rispetto al punto in cui era collocata la strumentazione di rilevamento della velocità; l'inesistenza giuridica della notifica dei verbali; la nullità assoluta dei verbali impugnati per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. nonché degli artt. 200 e 201 del codice della strada, in quanto, per l'emanazione dei verbali di accertamento e per la conseguente notifica, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso dell'operato di una società privata esterna, la [OSCURATO:SOCIETA].; la trasgressione, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], del divieto di delega a terzi delle attività di accertamento delle violazioni del codice della strada, riservate, ai sensi dell'art. 12, lett. a), del codice della strada, alla Polizia stradale o ad organi ad essa equiparati e, conseguentemente, l'illegittimità delle rilevazioni effettuate a mezzo Traffiphot, per violazione dell'art. 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in quanto si trattava di attività demandata alla società privata [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa la verifica di taratura periodica; il lungo tempo trascorso tra la data dell'accertamento dell'infrazione e quello della notifica dei verbali, tanto da impedirle di ricostruire i movimenti della propria autovettura e di identificare l'effettivo trasgressore; infine, l'irregolarità dell'apparecchiatura elettronica, installata all'interno del perimetro urbano individuato dal Consiglio comunale con delibera del 4 aprile 2007. Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle opposizioni spiegate ed eccepiva: la legittimità dell'accertamento e la regolarità della segnaletica di preavviso posizionata sulla strada provinciale n. 49, in quanto conforme alla normativa vigente, sia per dimensioni che per distanza dalla postazione di rilevamento, nonché la corretta taratura dell'apparecchiatura; la conformità dell'accertamento effettuato al disposto di cui alla legge n. 168/2002, di conversione del d.l. n. 121/2002, poiché effettuato su un tratto di strada extraurbana secondaria, al di fuori del perimetro urbano, come da delibera di Giunta municipale n. 22 del 10 febbraio 2009, e compreso nell'ambito di operatività del decreto n. 1033/2002Dep, emesso in data 24 giugno 2003 dal Prefetto di Oristano. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 231/2014, depositata il 16 luglio 2014, accoglieva le opposizioni e, per l'effetto, annullava i verbali di accertamento opposti, sostenendo - per un verso - che l'Amministrazione procedente non aveva fornito, a fronte di una espressa eccezione formulata dall'opponente, la prova della regolarità della segnaletica di preavviso della postazione fissa di rilevamento della velocità, con specifico riguardo alla sua visibilità e intellegibilità da adeguata distanza, secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento, affinché fosse assolta la prevista funzione informativa, e - per altro verso - che il Comune non aveva nemmeno dimostrato che l'autovelox utilizzato per l'accertamento fosse, nell'occasione, gestito direttamente dagli organi di Polizia stradale, come individuati nell'art. 12 del codice della strada e che si trovasse nell'esclusiva disponibilità degli stessi. Dichiarava assorbiti gli altri motivi di opposizione.2.- Sul gravame interposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], con la resistenza di [OSCURATO:PERSONA] (la quale, in via subordinata, reiterava tutte le eccezioni di illegittimità dei verbali, già sollevate nei ricorsi introduttivi dei giudizi di opposizione in primo grado), il Tribunale di Oristano, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava le opposizioni proposte avverso i richiamati verbali di contestazione, emessi dalla Polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava, per quanto in questa sede di interesse: a) che, in ordine al mancato rispetto di una serie di prescrizioni in tema di regolarità della segnaletica, di cui si lamentava l'inidoneità per dimensioni, colore e distanza, con specifico riferimento anche al parametro della "velocità locale predominante", le allegazioni svolte, involgenti direttamente il tema della visibilità e della leggibilità dei cartelli da parte dell'utente della strada, dovevano essere dimostrate, quali fatti impeditivi, non dalla pubblica amministrazione, ma dal trasgressore; b) che, a tali effetti, rilevava, non già il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato, ma la concreta percepibilità e leggibilità della presegnalazione della postazione di controllo, affinché ne fosse garantito il tempestivo avvistamento, non essendo prevista una distanza minima dall'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, il quale si limitava a disporre che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada; c) che, nel caso di specie, l'Amministrazione comunale aveva allegato, producendo idoneo corredo fotografico a supporto, che i segnali stradali di preavviso erano collocati rispettivamente a una distanza di 400 ml. e 150 ml. dall'apparecchio, distanza da ritenersi adeguata al fine di consentire agli utenti della strada di avere tempestiva contezza dell'esistenza del rilevatore di velocità e di regolare conseguentemente la loro condotta; d) che, per contro, l'opponente non aveva fornito la prova della non visibilità e non percepibilità in concreto dei cartelli di segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità nei termini anzidetti; e) che altrettanto fondato era il motivo di appello attraverso il quale si contestava la sentenza impugnata, per aver ritenuto che le operazioni di rilevamento e di elaborazione dei dati - e, in sostanza, lo stesso accertamento delle infrazioni - sarebbero stati integralmente affidati ad una società privata, in violazione dell'art. 345, quarto comma, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada - il quale prevede che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale elencati dall'art. 12 del codice della strada - nonché dell'art. 4, terzo comma, del d.l. n. 121/2002, convertito in legge n. 168/2002 - da cui emergeva la distinzione tra attività di documentazione della violazione e attività di accertamento, che avrebbe potuto svolgersi anche in tempi successivi, precisandosi altresì che l'accertamento poteva avvenire in modo automatico ovvero senza il diretto intervento degli agenti preposti, purché venissero utilizzate apparecchiature approvate od omologate come per legge -; t) che dalla documentazione in atti emergeva che l'impianto di rilevamento della velocità, all'epoca della commissione degli illeciti, era gestito direttamente dall'organo di Polizia municipale, che aveva proceduto all'accertamento e si era occupato anche delle operazioni di sottoscrizione e di notifica del verbale di contestazione; g) che la rilevazione della velocità era stata effettuata tramite apparecchiatura denominata Traffiphot, regolarmente omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposta a verifica e taratura presso il centro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con certificato emesso il 3 giugno 2010; h) che dal contratto di noleggio, installazione e manutenzione delle apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico da installarsi nel territorio comunale, stipulato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., si desumeva che l'autovelox, all'epoca dei fatti, era gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, cui era affidata l'utilizzazione delle apparecchiature in conformità a quanto previsto dal d.m. 15 agosto 2007 e soprattutto che dalla data della sottoscrizione dei verbali di collaudo la Polizia locale aveva assunto la piena disponibilità e la diretta gestione e vigilanza dei dispositivi e delle relative apparecchiature, a norma delle vigenti disposizioni di legge e delle circolari ministeriali e prefettizie operative in materia, con conseguente spettanza esclusiva alla Polizia locale stessa delle procedure di validazione e verbalizzazione degli accertamenti; i) che alla società privata erano state invece affidate, ai sensi dell'art. 4 del contratto, l'installazione dei dispositivi elettronici di rilevamento della velocità, l'esecuzione di ogni opera necessaria per la funzionalità delle apparecchiature nonché la verifica periodica del corretto funzionamento delle stesse e, inoltre, la raccolta dei potenziali dati di accertamento delle violazioni rilevate dalle apparecchiature oggetto del contratto e la loro indicizzazione in un database relazionale realizzato in un server allocato presso la sede della ditta, accessibile al Comune ai fini della validazione e importazione, da parte della Polizia locale, delle infrazioni per le quali procedere; /) che l'opponente non aveva dimostrato che i dispositivi di rilevamento elettronico fossero stati installati all'interno del centro urbano, in violazione dell'art. 4 della legge n. 168/2002, essendo emerso dalla documentazione prodotta che tali impianti erano, all'epoca degli accertamenti, a distanza di qualche metro dal cartello di delimitazione della fine del centro abitato di [OSCURATO:PERSONA]; m) che dalla delibera del Consiglio comunale n. 20 del 4 aprile 2007, di perimetrazione dell'area urbana, risultava che il limite del perimetro urbano nella zona nord era stato fissato sulla strada provinciale n. 49 al chilometro 9,100, sicché doveva ritenersi dimostrato che le apparecchiature per il rilevamento elettronico della velocità, installate al chilometro 9,200 della strada provinciale n. 49, non ricadevano, all'epoca delle infrazioni, all'interno dell'area urbana; n) che anche la censura in ordine alla nullità del verbale impugnato, per inesistenza giuridica della notifica e per violazione dell'art. 24 Cost., era priva di pregio, poiché il provvedimento opposto era stato ritualmente notificato in data 8 settembre 2010, entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 del codice della strada, attraverso il servizio postale, mediante lettera raccomandata spedita dall'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], sicché era stato raggiunto lo scopo del procedimento notificatorio; o) che il verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 383, quarto comma, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, poteva essere redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati e i verbali redatti in questa forma, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, ove non si fosse proceduto a contestazione immediata, potevano essere notificati con un modulo prestampato e non in copia autenticata; p) che a queste disposizioni accedeva l'art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 39/1993, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, secondo cui l'apposizione di firma autografa era sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, che era riscontrabile nella specie, risultando dalla copia del verbale il nominativo del responsabile del procedimento di accertamento delle contestate infrazioni, ossia del Comandante della Polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova nonché degli artt. 3, 22 e 23 della legge n. 689/1981 e, ancora, il difetto di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle conseguenze della ripartizione dell'onere probatorio in materia di opposizione a sanzioni amministrative, avendo il Tribunale ritenuto che l'onere della prova relativo all'inadeguatezza della segnaletica stradale di preavviso del controllo elettronico della velocità, da cui derivava la lesione del diritto all'informazione, sarebbe ricaduto sull'opponente e non già sul Comune. Espone, al riguardo, l'istante che l'accertamento era avvenuto in spregio alla previsione di cui all'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada e all'art. 4 della legge n. 168/2002, di conversione del d.l. n. 121/2002, norme che prescrivono che le postazioni di controllo devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi luminosi, con l'effetto che - applicando il principio che governa la distribuzione dell'onere probatorio -, a fronte della contestazione dell'opponente, avrebbe dovuto essere l'ente irrogante a dimostrare l'adeguata segnalazione delle postazioni di controllo della velocità. 1.1.- Il motivo è infondato. Si premette che, ai sensi dell'art. 142, comma 6-bis, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. L'art. 4 della legge n. 168/2002 (di conversione del d.l. n. 121/2002) impone, poi, all'ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. Dal citato plesso normativo emerge, dunque, la sussistenza di obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirla del possibile accertamento di infrazioni, non avendo la pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l'osservanza dei doveri di segnalazione o circa l'eventuale adozione di sistemi informativi alternativi, che ne assicurino la medesima trasparenza nell'attività di segnalazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15899 del 29/07/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5997 del 14/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 21634 del 12/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 26/03/2009). Senonché, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022). A tale fine, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l'esistenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 680 del 13/01/2011). 1.2.- Tanto premesso, nella fattispecie, il Giudice del gravame non si è limitato a sancire le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ma - a monte - ha ricostruito in positivo, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, l'assolvimento degli obblighi informativi ricadenti sull'Amministrazione. Ha, in proposito, osservato che il segnale stradale di preavviso era collocato a una distanza adeguata, al fine di consentire agli utenti della strada di avere tempestiva contezza dell'esistenza del rilevatore di velocità e di regolare conseguentemente la loro condotta. Ha, quindi, escluso, per difetto di alcuna evidenza al riguardo, che la dimensione e l'altezza dei caratteri riportanti la scritta "controllo elettronico di velocità" ne pregiudicassero la visibilità.1.3.- Solo all'esito ha, comunque, correttamente applicato il principio sulla distribuzione dell'onere della prova, sulla scorta del preliminare rilievo in forza del quale l'opponente aveva eccepito, non già la totale assenza della cartellonistica di presegnalazione, bensì la mera inadeguatezza rispetto alla funzione cui la stessa era preordinata, sovvertendo la ripartizione che di tale onere era stata fissata dal Giudice di Pace nel giudizio di prime cure. E precisamente il Tribunale ha evidenziato - conformemente alla giurisprudenza consolidata di legittimità - che, a fronte della mera contestazione del quomodo e non dell'an dell'obbligo di segnalazione, l'onere di fornire la dimostrazione dell'inadeguatezza del dovere informativo, quale fatto paralizzante o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è a carico dell'opponente, con l'effetto che - allorché questi non provi tale asserita inadeguatezza - il verbale di accertamento deve reputarsi valido. Ed invero, questa Corte ha sostenuto che, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36982 del 26/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36274 del 2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36265 del 23/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35088 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35085 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34917 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34895 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34887 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34624 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20613 del 19/07/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 del 11/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 2205 del 30/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 32909 del 19/12/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 20231 del 31/07/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 14362 del 05/06/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del codice della strada nonché dell'art. 345 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, in relazione alla legge n. 168/2002, ed ancora, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del "difetto di motivazione in ordine all'omessa pronuncia" su un'eccezione di nullità rilevabile d'ufficio, avendo il Giudice d'appello trascurato che nel contratto di appalto per il noleggio degli autovelox, intercorso tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la ditta privata [OSCURATO:PERSONA], quale appaltatrice del servizio, si prevedeva un corrispettivo pari ad euro 20,00 per ogni passaggio rilevato dall'autovelox, il che avrebbe reso il contratto aleatorio e quindi nullo. Rileva, sul punto, l'istante che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il citato contratto, da cui si evinceva che tutto il servizio di polizia stradale era svolto in regime di outsourcing, ossia era totalmente esternalizzato alla società privata, essendo le violazioni accertate non già dagli ufficiali e dagli agenti della polizia municipale, privi di qualsiasi potere gestorio sugli autovelox, bensì dalla società privata cointeressata ai proventi delle sanzioni, la quale aveva emesso, in palese conflitto di interessi, i certificati di collaudo e di corretta funzionalità dell'autovelox, che ne avrebbero dovuto garantire il perfetto funzionamento. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del codice della strada nonché dell'art. 345 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, in relazione alla legge n. 168/2002, ed ancora, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione in ordine all'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, avendo il Tribunale violato il principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale e, in particolare, quello che dispone che la gestione delle apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità sia attribuita all'ente pubblico. Evidenzia, all'uopo, l'istante che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abusivamente privatizzato un intero servizio pubblico, delegando lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento amministrativo di accertamento delle violazioni al codice della strada a delle società private. 3.1.- Le doglianze - che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto avvinte da chiare ragioni di connessione - sono infondate. Si premette che la seconda censura introduce una questione nuova, relativa alla validità del contratto di appalto per il noleggio degli autovelox, questione che non risulta, né dalla sentenza né dal contenuto dello stesso ricorso, che fosse stata prospettata nelle precedenti fasi di merito. Tanto premesso, ad ogni modo, il Tribunale, esaminata la disciplina che regolamenta l'accertamento delle infrazioni in tema di superamento dei limiti di velocità mediante apparecchiature elettroniche, ha correttamente evidenziato che l'attività di accertamento compete in via esclusiva all'Amministrazione, potendo essere delegati ai privati i soli servizi di carattere meramente strumentale, diretti a procurare i mezzi necessari al funzionamento dei servizi di polizia stradale. La sentenza ha anche sottolineato che l'attività di "accertamento" delle violazioni, che compete agli organi della polizia stradale, è del tutto distinta dall'attività di "documentazione" delle violazioni, ossia di registrazione analogica o digitale (ovvero della correlata documentazione fotografica o video) dei dati, osservando che - anche nel caso in esame - la Polizia municipale aveva proceduto ad effettuare la lettura del supporto informatico ed aveva redatto i verbali contenenti i dati rilevati dall'apparecchiatura di controllo.Segnatamente è stato puntualizzato dal Giudice del gravame che l'impianto di rilevazione della velocità, all'epoca della commissione degli illeciti, era gestito direttamente dall'organo di Polizia municipale che ha proceduto agli accertamenti e si è occupato anche delle operazioni di sottoscrizione e di notifica dei verbali di contestazione, circostanza, questa, che risultava dal contratto di noleggio, installazione e manutenzione delle apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico, da installarsi nel territorio comunale, stipulato tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, dall'art. 6 di tale contratto, conformemente a quanto previsto dal d.m. 15 agosto 2007, si desumeva che dalla data della sottoscrizione dei verbali di collaudo la Polizia locale aveva assunto la piena disponibilità, la diretta gestione e vigilanza dei dispositivi e delle relative apparecchiature, a norma delle vigenti disposizioni di legge e delle circolari ministeriali e prefettizie in materia, con conseguente spettanza esclusiva alla Polizia locale stessa delle procedure di validazione e verbalizzazione degli accertamenti. Inoltre, l'individuazione dei compiti demandati alla società privata è stata logicamente motivata sulla scorta di quanto previsto dal contratto di affidamento, il quale, all'art. 4, disponeva che l'affidataria dovesse provvedere allo svolgimento di ogni attività necessaria per la installazione e la funzionalità delle apparecchiature, al controllo e alla verifica periodica del loro corretto funzionamento, alla raccolta dei dati per l'accertamento delle violazioni rilevate dalle apparecchiature, alla "loro indicizzazione in un database relazionale realizzato in un server allocato presso la sede della ditta e accessibile al Comune ai fini della validazione ed importazione, da parte del personale della Polizia locale, delle infrazioni per le quali procedere ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. n. 285/1992". In ultimo, il Tribunale ha precisato che il compito di "validazione" dei potenziali dati di accertamento delle violazioni, spettante alla Polizia stradale, non implicava che l'accertamento fosse deputato alla società esterna, mediante l'elaborazione dei dati, tenuto conto che, nel caso in esame, il rilevamento della velocità era effettuato sostanzialmente in modo automatico dai dispositivi elettronici, come espressamente consentito dall'art. 4 del d.l. n. 121/2002, mentre era stato, poi, affidato alla Polizia stradale, in via esclusiva, il compito di verificare e certificare l'idoneità di tali accertamenti ai fini delle contestazioni. La convenzione ha, dunque, riservato all'Amministrazione la valutazione delle risultanze acquisite e il riscontro della sussistenza delle violazioni ("validazione"), ossia i poteri di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, non già la sola formale approvazione di eventuali determinazioni assunte, in proposito, dall'impresa affidataria, del tutto priva di competenze in materia. 3.2.- Ebbene, sotto il profilo delle conseguenze in diritto che discendono dal quadro descritto, occorre osservare che, in linea di principio, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è consentito sindacare la legittimità del sotteso provvedimento (recte del provvedimento presupposto, integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione), al fine della sua eventuale disapplicazione, ove lo si ritenga illegittimo. E tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall'amministrazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 22793 del 27/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 24/01/2013; Sez. U, Sentenza n. 116 del 09/01/2007). Tuttavia, nel caso di rilevamento della velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra l'amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata all'utente della strada, e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo dei suddetti apparecchi, con la conseguenza che l'eventuale invalidità del contratto non si riverbera sulla legittimità della sanzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19839 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 22715 del 08/11/2016). In altri termini, il contratto di appalto/noleggio sotteso ai verbali di contestazione non costituisce un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio, con l'effetto che la sua eventuale invalidità non inficia la legittimità della pretesa azionata, a fronte dell'illecito amministrativo riscontrato. 3.3.- Né la stipulazione di tale contratto, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza impugnata, ha importato la sostituzione della società privata nell'inderogabile assolvimento dei compiti di rilevazione affidati alla Polizia municipale, appunto perché la gestione del potere sanzionatorio è rimasta in capo all'Amministrazione. Ora, nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, l'assistenza tecnica di un privato operatore, limitata all'installazione e all'impostazione dell'apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull'attività di accertamento poi direttamente svolta da quest'ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada, nei confronti dei quali è effettuato il controllo, una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione, ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in generale ex artt. 11 e 12 del codice della strada e, in particolare, la gestione delle apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 345, quarto comma, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29796 del 29/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 20081 del 30/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 22816 del 09/09/2008).Il fatto che la verifica e la certificazione degli accertamenti, ai fini delle potenziali contestazioni, siano nella diretta competenza dell'organo di Polizia municipale esclude, quindi, che detti accertamenti siano stati dall'autorità competente interamente delegati ai privati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7785 del 05/04/2011; Sez. 2, Ordinanza n. 1955 del 28/01/2010). 4.- Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del codice della strada, in relazione all'art. 4 del d.l. n. 121/2002, convertito in legge n. 168/2002, nonché dell'art. 200 del codice della strada, ed ancora, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione e l'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, avendo il Tribunale applicato erroneamente il dettato delle norme censurate, senza accertare preliminarmente se la strada in cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva installato le apparecchiature per il rilevamento di velocità avesse le caratteristiche tecniche di strada urbana di scorrimento o di strada extraurbana secondaria, secondo le definizioni recate dai riferimenti normativi citati. Soggiunge l'istante che il Giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare compiutamente la delibera del Consiglio comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n. 20 del 4 aprile 2007, avente ad oggetto la perimetrazione urbana, dalla quale sarebbe risultato che il perimetro urbano dello stesso Comune ricadeva lungo la strada provinciale n. 49, al chilometro 7,800 nella zona sud e al chilometro 9,200 nella zona nord, con la conseguenza che le apparecchiature in oggetto sarebbero state installate all'interno del centro urbano, in spregio alla legge n. 168/2002, che ne vietava l'installazione ove fosse esistita una strada urbana di scorrimento. 4.1.- Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha, infatti, fornito congrue e logiche argomentazioni confutative dell'assunto della ricorrente, quale verifica in fatto non sindacabile in sede di legittimità.In specie, ha esposto che è emerso dalla documentazione prodotta che gli impianti in questione erano, all'epoca degli accertamenti, a distanza di qualche metro dal cartello di delimitazione della fine del centro abitato di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, ha sostenuto che dalla delibera del Consiglio comunale n. 20 del 4 aprile 2007, di perimetrazione dell'area urbana, risultava che il limite del perimetro urbano nella zona nord era stato fissato sulla strada provinciale n. 49 al "chilometro 9,100", sicché doveva ritenersi dimostrato che le apparecchiature per il rilevamento elettronico della velocità, installate al "chilometro 9,200" della strada provinciale n. 49, ricadevano, all'epoca delle infrazioni, all'esterno dell'area urbana. Sul punto, non è dedotto alcun errore di percezione da parte del Giudice d'appello, né sono stati trascritti i passi significativi della richiamata delibera, in ordine all'individuazione del limite dell'area urbana nella zona nord. 5.- Il quinto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 200, terzo comma, e 201, terzo comma, del codice della strada nonché dell'art. 345 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, in relazione agli artt. 148 e 149 c.p.c. e agli artt. 2699 e 2700 c.c., e ancora l'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, avendo il Tribunale ritenuto infondata la censura relativa all'inesistenza giuridica del verbale e della sua notificazione. Quanto a tale aspetto, l'istante obietta che, in ordine all'elaborazione dei dati relativi all'accertamento e alla emanazione, redazione e notificazione dei verbali, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalso in toto della società privata [OSCURATO:SOCIETA], che peraltro avrebbe ricevuto la somma di euro 8,00 per ogni atto trattato ed una percentuale del 3,5% sui proventi delle sanzioni pecuniarie riscosse, mentre, per legge, l'espletamento delle predette attività sarebbe stato riservato al pubblico ufficiale, essendo una sua prerogativa esclusiva.5.1.- La doglianza è priva di pregio. Con riferimento ai profili attinenti alla notifica dei verbali di accertamento, il Giudice d'appello ha osservato che i provvedimenti opposti erano stati ritualmente notificati in data 8 settembre 2010, entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 del codice della strada, attraverso il servizio postale, mediante lettere raccomandate spedite dall'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], sicché era stato raggiunto lo scopo del procedimento notificato rio. Ha, ancora, obiettato che il verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 383, quarto comma, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, poteva essere redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati e i verbali redatti in questa forma, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, ove non si fosse proceduto a contestazione immediata, potevano essere notificati con un modulo prestampato e non in copia autenticata. Ha aggiunto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 39/1993, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, l'apposizione di firma autografa era sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, che era riscontrabile della specie, risultando dalla copia del verbale il nominativo del responsabile del procedimento di accertamento delle contestate infrazioni, ossia del Comandante della Polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.- Senonché, risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio (Cass.18 Sez. 2, Ordinanza n. 3677 del 12/02/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19839 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26396 del 07/11/2017; Sez. 6-2, Sentenza n. 9815 del 13/05/2015; Sez. 1, Sentenza n. 21918 del 12/10/2006; Sez. 1, Sentenza n. 19780 del 14/09/2006). Quanto, invece, alla individuazione del soggetto firmatario dell'atto, la sentenza gravata, tenuto conto del titolo del credito vantato, ha ritenuto che la competenza spettasse, sulla base delle norme dettate dallo stesso codice della strada, all'ufficio di Polizia municipale, in persona del Comandante, qualifica, questa, che riveste formalmente il soggetto di cui si riproduce in maniera meccanizzata la sottoscrizione. Occorre, all'uopo, precisare che, una volta accertato che la sottoscrizione è riferibile al titolare dell'Ufficio (ossia al Comandante della Polizia municipale), è escluso che questi debba rivestire anche la qualifica dirigenziale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12302 del 17/05/2017). Infine, correttamente il Giudice d'appello ha evidenziato che, ai fini della validità del verbale e della notifica, possono essere affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative alla stampa, imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale. All'esito, la notifica era avvenuta a mezzo posta e non direttamente a cura del soggetto terzo incaricato delle attività prodromiche meramente esecutive (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22167 del 05/09/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 3842 del 08/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24969 del 10/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22588 del 25/09/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22001 del 11/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 462 del 11/01/2017; Sez. 6-2, Sentenza n. 12160 del 14/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 7177 del 10/05/2012). Sicché alla [OSCURATO:SOCIETA]. è stato esternalizzato esclusivamente il compito materiale della stampa, imbustamento e postalizzazione dei verbali de quibus, che sono stati presentati per il recapito al gestore del servizio universale ente Poste, ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., senza che tale soggetto privato potesse incidere sul contenuto dell'atto notificato.Ancora, l'attestazione di conformità del consegnatario dell'atto al destinatario è stata effettuata dall'agente postale di [OSCURATO:PERSONA], abilitato per legge. 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. La regolamentazione delle spese e dei compensi di lite segue la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in