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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 23366/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5812/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 42, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio della medesima, in [OSCURATO:PERSONA] N. 27 -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6062/2022 depositata il 03/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], con atto di intimazione del 5/3/2015 e contestuale citazione per la convalida, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la convalida dello sfratto per morosità relativo alla locazione di un immobile sito in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 31,di proprietà dell’attore e condotto in locazione per uso abitativo dal Casella,in conseguenza del mancato pagamento da parte di quest’ultimo dei canoni dal novembre 2014 al gennaio 2015; il convenuto, nel costituirsi in giudizio , contestò l’ammissibilità dell’azione in quanto l’immobile era stato già rilasciato a seguito del suo recesso dal contratto di locazione e, in via riconvenzionale, formulò una domanda risarcitoria nei confronti del locatore, che comprendeva la restituzione di una parte dei canoni, per gravi vizi emersi nell’immobile condotto in locazione; a seguito di ordinanza di rilascio,il Tribunale di Roma, disposta una CTU e sentiti dei testi, dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento del Casella osservando che, a seguito del recesso del conduttore, considerato il preavviso contrattualmente previsto, il contratto doveva ritenersi ancora in vigore alla data del 2/3/2015 quando era già dovuta la mensilità di marzo e che, in ogni caso , l’obbligazione del pagamento dei canoni era intrinseca alla causa del contratto di locazione, tale da non giustificarne la sospensione; allo stesso tempo, però, considerati i vizi presenti nell’immobile e l’impossibilità di stabilire la data della avvenuta messa a disposizione del medesimo da parte del locatore, il giudice, provvedendo con valutazione equitativa, ritenne che la causa potesse essere definita con la pronuncia di risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore e con la compensazione delle reciproche ragioni di dare ed avere; a seguito di appello di [OSCURATO:PERSONA] che chiese l’accertamento del proprio diritto a percepire canoni scaduti e oneri condominiali fino al momento del rilascio dell’immobile per una somma complessiva di € 18.721,00 e di appello incidentale del Casella che chiese la condanna del locatore alla restituzione della somma di € 23.925,00, indebitamente pagata in ragione dei gravi vizi presenti nell’immobile, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6062 del 2022, ritenuto improcedibile l’appello incidentale per mancata prova della notifica del medesimo, ha parzialmente accolto l’appello principale, ha rigettato la domanda riconvenzionale del Casella ed ha ritenuto l’erroneità della compensazione tra il credito per canoni e il credito per vizi dell’immobile in assenza di una domanda di compensazione , non potendo il giudice rilevarla d’ufficio;ha ritenuto tardiva la domanda sui canoni,introdotta non contestualmente all’intimazione di sfratto; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resiste il Salerno con controricorso; il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. con la seguente motivazione: “con la sentenza impugnata la Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato risolto, per inadempimento del conduttore, odierno ricorrente, il contratto di locazione d'immobile ad uso abitativo intercorso tra le parti, compensando in parte le spese processuali e ponendo la restante parte a carico dell'appellato- appellante incidentale (odierno ricorrente); il primo motivo ─ con il quale si deduce che,erroneamente la Corte d'appello, in violazione dell'art. 100 c.p.c., ha confermato la statuita risoluzione del contratto per inadempimento, omettendo di considerare che la controparte non ne aveva interesse concreto, essendo stato l'immobile già rilasciato dal conduttore per effetto dell'esercitato recesso ─ è palesemente inammissibile (oltre che comunque infondato); l’eccezione avrebbe dovuto, infatti, essere proposta con appelloincidentale che, però, sia stato o meno proposto con specificoriferimento al detto rilievo processuale (il che non consta), è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello, con statuizione sul punto non impugnata e che di per sédetermina il passaggio in giudicato della declaratoria di risoluzione; è appena il caso comunque di notare incidentalmente che l'avvenuto rilascio dell'immobile non esclude l'interesse del locatore ad ottenere la declaratoria della risoluzione per inadempimento del contratto, da far valere, anche eventualmentein separato giudizio, ad altri fini (es. pagamento canoni insoluti, risarcimento danni); il secondo motivo non è tale; auspicandosi con esso un diverso regolamento delle spese processali in dipendenza dell'accoglimento del primo motivo, non prospetta autonome e diverse censure e ne ripete dunque la valutazione di inammissibilità”; il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso ex art. 380 - bis c.p.c il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo – violazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dei principi di diritto in tema di interesse ad agire-il ricorrente lamenta che la sentenza , nel respingere il motivo di appello con cui aveva sollevato il difetto di interesse ad agire,ha violato l’art. 100 c.p.c.: ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe omesso di considerare che, al momento della proposizione della domanda di convalida di sfratto, il Casella aveva già da tempo, ovvero in data 25 febbraio 2015 , rilasciato l’immobile e consegnato le chiavi al proprietario sicché i giudici del merito avrebbero dovuto ritenere l’assenza di interesse ad agire per la risoluzione del contratto; con il secondo motivo – violazione degli artt. 92 c.p.c. e art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012 con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione di principi di diritto in tema di condanna alle spese-lamenta che la corte del gravame ha disposto la compensazione delle spese nella misura del 30% ed haposto a carico del Casella il residuo 70%; ad avviso del ricorrente, accogliendosi il primo motivo , anche la regolazione delle spese dovrà essere modificata; quanto al primo motivo, la proposta di definizione anticipata, ad avviso del Collegio, è del tutto condivisibile: la questione avrebbe dovuto essere sollevata con appello incidentale; in ogni caso l’avvenuto rilascio dell’immobile non esclude l’interesse del locatore ad ottenere la declaratoria della risoluzione per inadempimento del contratto da far valere, eventualmente in separato giudizio ad altri fini (pagamento canoni insoluti, risarcimento dei danni, etc.); del pari pienamente condivisibile è la proposta in relazione all’inammissibilità del secondo motivo di ricorso che è un “non motivo”: è sufficiente osservare che, ove la sentenza impugnata fosse stata da cassare in forza del primo motivo, la statuizione sulle spese in essa contenuta sarebbe stata caducata ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c., essendo contenuta in parte della sentenza dipendente da quella cassanda; conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nonché di una somma, sempre a favore della detta parte, parimenti liquidata nel dispositivo, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e di una somma a favore della Cassa delle ammende: tanto a norma dell’art. 380-bis, terzo comma c.p.c., tenuto conto che la proposta di definizione risultava corretta; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3500 per compensi ed in € 200 per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente della somma di € 2000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c.; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di € 1000 a favore della C assa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5812/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 42, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio della medesima, in [OSCURATO:PERSONA] N. 27 -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6062/2022 depositata il 03/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], con atto di intimazione del 5/3/2015 e contestuale citazione per la convalida, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la convalida dello sfratto per morosità relativo alla locazione di un immobile sito in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 31,di proprietà dell’attore e condotto in locazione per uso abitativo dal Casella,in conseguenza del mancato pagamento da parte di quest’ultimo dei canoni dal novembre 2014 al gennaio 2015; il convenuto, nel costituirsi in giudizio , contestò l’ammissibilità dell’azione in quanto l’immobile era stato già rilasciato a seguito del suo recesso dal contratto di locazione e, in via riconvenzionale, formulò una domanda risarcitoria nei confronti del locatore, che comprendeva la restituzione di una parte dei canoni, per gravi vizi emersi nell’immobile condotto in locazione; a seguito di ordinanza di rilascio,il Tribunale di Roma, disposta una CTU e sentiti dei testi, dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento del Casella osservando che, a seguito del recesso del conduttore, considerato il preavviso contrattualmente previsto, il contratto doveva ritenersi ancora in vigore alla data del 2/3/2015 quando era già dovuta la mensilità di marzo e che, in ogni caso , l’obbligazione del pagamento dei canoni era intrinseca alla causa del contratto di locazione, tale da non giustificarne la sospensione; allo stesso tempo, però, considerati i vizi presenti nell’immobile e l’impossibilità di stabilire la data della avvenuta messa a disposizione del medesimo da parte del locatore, il giudice, provvedendo con valutazione equitativa, ritenne che la causa potesse essere definita con la pronuncia di risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore e con la compensazione delle reciproche ragioni di dare ed avere; a seguito di appello di [OSCURATO:PERSONA] che chiese l’accertamento del proprio diritto a percepire canoni scaduti e oneri condominiali fino al momento del rilascio dell’immobile per una somma complessiva di € 18.721,00 e di appello incidentale del Casella che chiese la condanna del locatore alla restituzione della somma di € 23.925,00, indebitamente pagata in ragione dei gravi vizi presenti nell’immobile, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6062 del 2022, ritenuto improcedibile l’appello incidentale per mancata prova della notifica del medesimo, ha parzialmente accolto l’appello principale, ha rigettato la domanda riconvenzionale del Casella ed ha ritenuto l’erroneità della compensazione tra il credito per canoni e il credito per vizi dell’immobile in assenza di una domanda di compensazione , non potendo il giudice rilevarla d’ufficio;ha ritenuto tardiva la domanda sui canoni,introdotta non contestualmente all’intimazione di sfratto; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resiste il Salerno con controricorso; il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. con la seguente motivazione: “con la sentenza impugnata la Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato risolto, per inadempimento del conduttore, odierno ricorrente, il contratto di locazione d'immobile ad uso abitativo intercorso tra le parti, compensando in parte le spese processuali e ponendo la restante parte a carico dell'appellato- appellante incidentale (odierno ricorrente); il primo motivo ─ con il quale si deduce che,erroneamente la Corte d'appello, in violazione dell'art. 100 c.p.c., ha confermato la statuita risoluzione del contratto per inadempimento, omettendo di considerare che la controparte non ne aveva interesse concreto, essendo stato l'immobile già rilasciato dal conduttore per effetto dell'esercitato recesso ─ è palesemente inammissibile (oltre che comunque infondato); l’eccezione avrebbe dovuto, infatti, essere proposta con appelloincidentale che, però, sia stato o meno proposto con specificoriferimento al detto rilievo processuale (il che non consta), è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello, con statuizione sul punto non impugnata e che di per sédetermina il passaggio in giudicato della declaratoria di risoluzione; è appena il caso comunque di notare incidentalmente che l'avvenuto rilascio dell'immobile non esclude l'interesse del locatore ad ottenere la declaratoria della risoluzione per inadempimento del contratto, da far valere, anche eventualmentein separato giudizio, ad altri fini (es. pagamento canoni insoluti, risarcimento danni); il secondo motivo non è tale; auspicandosi con esso un diverso regolamento delle spese processali in dipendenza dell'accoglimento del primo motivo, non prospetta autonome e diverse censure e ne ripete dunque la valutazione di inammissibilità”; il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso ex art. 380 - bis c.p.c il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo – violazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dei principi di diritto in tema di interesse ad agire-il ricorrente lamenta che la sentenza , nel respingere il motivo di appello con cui aveva sollevato il difetto di interesse ad agire,ha violato l’art. 100 c.p.c.: ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe omesso di considerare che, al momento della proposizione della domanda di convalida di sfratto, il Casella aveva già da tempo, ovvero in data 25 febbraio 2015 , rilasciato l’immobile e consegnato le chiavi al proprietario sicché i giudici del merito avrebbero dovuto ritenere l’assenza di interesse ad agire per la risoluzione del contratto; con il secondo motivo – violazione degli artt. 92 c.p.c. e art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012 con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione di principi di diritto in tema di condanna alle spese-lamenta che la corte del gravame ha disposto la compensazione delle spese nella misura del 30% ed haposto a carico del Casella il residuo 70%; ad avviso del ricorrente, accogliendosi il primo motivo , anche la regolazione delle spese dovrà essere modificata; quanto al primo motivo, la proposta di definizione anticipata, ad avviso del Collegio, è del tutto condivisibile: la questione avrebbe dovuto essere sollevata con appello incidentale; in ogni caso l’avvenuto rilascio dell’immobile non esclude l’interesse del locatore ad ottenere la declaratoria della risoluzione per inadempimento del contratto da far valere, eventualmente in separato giudizio ad altri fini (pagamento canoni insoluti, risarcimento dei danni, etc.); del pari pienamente condivisibile è la proposta in relazione all’inammissibilità del secondo motivo di ricorso che è un “non motivo”: è sufficiente osservare che, ove la sentenza impugnata fosse stata da cassare in forza del primo motivo, la statuizione sulle spese in essa contenuta sarebbe stata caducata ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c., essendo contenuta in parte della sentenza dipendente da quella cassanda; conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nonché di una somma, sempre a favore della detta parte, parimenti liquidata nel dispositivo, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e di una somma a favore della Cassa delle ammende: tanto a norma dell’art. 380-bis, terzo comma c.p.c., tenuto conto che la proposta di definizione risultava corretta; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3500 per compensi ed in € 200 per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente della somma di € 2000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c.; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di € 1000 a favore della C assa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma
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