CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale per nuovo giudizio; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, che ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli odierni ricorrenti; va ulteriormente precisato che il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non anche le esigenze cautelari in relazione ai reati di associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe, tentativo di truffa, falso ideologico commesso dal Pubblico ufficiale. La decisione oggi impugnata, quindi, riteneva la sussistenza delle esigenze cautelari. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c) in relazione all'art. 591, co. 1, lett. c) in ordine alle modalità di presentazione dell'appello del P.M. ex art. 582 e 583 c.p.p.". Con il primo motivo i ricorrenti assumono l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto le modalità della sua ricezione non consentono di stabilire l'osservanza delle forme prescritte per la sua proposizione, finalizzate a garantire l'autenticità dell'atto e la legittimità della sua presentazione. In ragione di ciò si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto pronunciata sulla base di un atto di appello inammissibile. 1.2. "Violazione dell'art. 309, in relazione all'art. 125 co. 3 c.p.p. e 606, co. 1, lett. e) e co. 9 c.p.p. - Motivazione nneramente apparente o comunque illogica e contraddittoria sull'eccezione difensiva sull'inutilizzabilità degli atti di indagine - Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 405 - 407 c.p.p.". Con il secondo motivo la difesa eccepisce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine per la scadenza del termine di cui all'art. 407, comma 3, cod.proc.pen., in quanto le indagini si erano protratte per oltre quattro anni senza che venisse disposta alcuna proroga. A sostegno dell'assunto viene illustrata la sequenza delle iscrizioni a modello 21 effettuate a carico degli indagati; sulla base di tale dato temporale deduce l'inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti alle rispettive scadenze delle indagini preliminari in assenza di proroghe. Sostiene, dunque, che la censura è stata disattesa dal Tribunale con motivazione apodittica e in violazione degli artt. 405-407, cod.proc.pen., facendo riferimento a un aggiornamento dell'iscrizione che, però, non è una nuova iscrizione utile a far decorrere nuovi termini di durata delle indagini preliminari né a essa può attribuirsi un'efficacia sanante rispetto all'attività compiuta in precedenza, in mancanza di una proroga della durata delle indagini. 1.3. "Violazione dell'art. 309, in relazione all'art. 125 co. 3 c.p.p. e 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p. - Violazione di legge processuale in relazione all'art. 178 co. 2, lett. b) c.p.p.". Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che il tribunale ha ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari valorizzando il capo 8 della rubrica, assumendo che vi fosse contestato un fatto risalente al 2018, mentre -in realtà- il fatto è datato sino al marzo 2017. Deduce, quindi, l'illegittimità di una non consentita operazione di espansione temporale del fatto. 1.4. "Violazione dell'art. 309, in relazione all'art. 125 co. 3 c.p.p. e 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p. - Violazione di legge processuale in relazione all'art. 178 co. 2, lett. b) c.p.p.". Omessa motivazione sulle investigazioni difensive depositate in relazione al capo 8) di imputazione - Violazione di norma processuale prevista a pena di nullità in relazione all'art. 292, co. 2 lett. c-bis), c.p.p.". Come emerge dall'intitolazione, il motivo denuncia l'omessa motivazione con riguardo alle investigazioni difensive versate in atti dalla difesa e relative al capo 8) della rubrica, con particolare riguardo alle sommarie informazioni testimoniali rilasciate da D'[OSCURATO:PERSONA], così come riscontrate con la documentazione a esse allegate e alle intercettazioni specificamente indicate. Viene altresì compendiata la motivazione del tribunale, al fine di evidenziare l'omessa motivazione sulle deduzioni e sulle investigazioni difensive. 1.5. "Violazione dell'art. 309, in relazione all'art. 125, co. 3 c.p.p. e 606, co. 1, lett. e), c.p.p. - Omessa motivazione sulla condotta di reato concretamente posta in essere dai Marulo - motivazione manifestamente illogica sulla sussistenza della gravità indiziaria". I ricorrenti ripercorrono la motivazione del tribunale con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, al fine di evidenziarne l'inadeguatezza e l'assenza di prova circa le condotte contestate. 1.6. "Violazione dell'art. 309, in relazione all'art. 125, co. 3 c.p.p. e 606 co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. ed all'art. 416 c.p. - Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e apparente in relazione al capo 7". Anche in questo caso i ricorrenti ripercorrono la motivazione spesa dal tribunale con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, con specifico riferimento al reato associativo al fine di evidenziarne l'inadeguatezza e l'assenza di prova circa le condotte contestate. 1.7. "Violazione dell'art. 309, in relazione all'art. 125, co. 3 c.p.p. e 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p. - Violazione di legge processuale in relazione all'art. 275 co. 2-bis c.p.p. - Omessa motivazione in relazione alla dedotta prescrizione delle fattispecie oggetto di contestazione e circa la prognosi sulla futura prescrizione di quelle non ancora prescritte". A tal riguardo si sostiene che l'eccezione di prescrizione sollevata in sede di riesame è stata rigettata dal tribunale con motivazione apodittica e comunque contraddittoria rispetto alle emergenze procedimentali. Vengono, dunque, illustrate le circostanze che secondo la difesa fanno ../).,:_ o ,...".. J, ....., emergere l'imminente prescrizione dei fatti di reato ovvero il già compiuto perfezionamento della fattispecie estintiva. 1.8. "Violazione dell'art. 606, lett. c) e lett. e) in ordine all'art. 274 co. 1, lett. c). Assenza degli elementi integranti il pericolo di recidiva a pena di nullità - mancanza illogica e contraddittoria motivazione. Con l'ultimo motivo di ricorso, articolato in più punti, la difesa evidenzia in particolare come la motivazione del Tribunale sia del tutto apparente con riguardo alle esigenze cautelari, in quanto trascura di prendere in considerazione il dato temporale, di condotte commesse 4 o cinque anni prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare. Sottolinea l'irrilevanza del diverso procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], che non può essere ritenuto elemento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Rimarca come anch'esso, in ogni caso, sia riferito a fatti commessi fino a luglio 2018, così persistendo il tema della mancata considerazione della distanza temporale dei fatti contestati. Si denuncia, dunque, la mancanza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente delimitato il perimetro dell'odierno giudizio. A tale riguardo si è già evidenziato che l'ordinanza del G.i.p. impugnata dal Pubblico ministero aveva riconosciuto gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati agli odierni ricorrenti, ma aveva ritenuto insussistenti le esigenze cautelari. In ragione di ciò, l'appello del Pubblico ministero ha devoluto al Tribunale soltanto il tema della sussistenza delle esigenze cautelari. Da ciò discende che tutte le argomentazioni spese dal Tribunale con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono estranei al tema devoluto con l'impugnazione del pubblico ministero, così che la decisione del tribunale deve considerarsi relativa alle sole esigenze cautelari e non anche ai gravi indizi di colpevolezza. Tale notazione mette in rilievo -d'altro canto e conseguentemente- come non siano ammissibili nell'odierna sede tutte le censure relative ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto riferite a un tema che non è stato devoluto al giudice dell'appello con l'impugnazione del Pubblico ministero. Sono perciò inammissibili i motivi esposti ai paragrafi Il, IV, V, VI, VII del ricorso, che sviluppano questioni riferibili al tema dei gravi indizi di colpevolezza. 2. Il motivo esposto al paragrafo I è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che l'apposizione della dicitura "pervenuto" in luogo di "depositato", a opera del Cancelliere, in calce all'atto ricevuto, non costituisce violazione delle norme prescritte per la proposizione dell'impugnazione da parte del Pubblico ministero. A tal riguardo non risulta conferente rispetto al caso in esame la sentenza n. 8868 del 24 ottobre 2018, che si riferisce a un'ipotesi in cui l'attestazione della data di deposito era stata apposta su di una busta separata e non sull'originale dell'atto ricevuto. Nel caso in esame, invece, l'attestazione della ricezione (ossia il "pervenuto") è stata ritualmente apposta in calce all'originale, con la finalità certificativa quivi svolta dal Cancelliere circa la data della ricezione dell'atto e della sua provenienza dal Pubblico ministero, sia pure per il tramite della segreteria. La regolarità della ricezione dell'atto importa l'insussistenza di margini di incertezza circa la riferibilità dell'atto di impugnazione al Pubblico ministero. 3. Sono fondate, invece, le deduzioni sviluppate dalla difesa in punto di attualità delle esigenze cautelari. Va preliminarmente ricordato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (in tal senso, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566 - 01). Tale individuazione di siffatti elementi indicativi recenti manca nel provvedimento impugnato, dove il Tribunale pone a fondamento del giudizio di attualità un unico elemento, più volte rimarcato dai giudici e indicato nella commissione di reati fino al 2018 (fino al 2017, ove si leggano le contestazioni). Ma il rinvenimento dell'attualità del pericolo di recidivanza nella perpetrazione dei delitti fino al 2018, in realtà, configura una vera e propria tautologia, giacché lo sforzo di motivazione richiesto al tribunale era proprio quello di spiegare perché dovesse ritenersi la sussistenza del detto requisito di attualità nonostante gli ultimi fatti criminosi riconducibili ai ricorrenti risalissero a quattro anni addietro, senza che risultassero altre successive -significative- condotte a loro carico tra il 2018 e il 2022. Tale significativo lasso temporale intercorso tra gli ultimi fatti delittuosi contestati ai ricorrenti e l'emissione del provvedimento impugnato, pur non configurando una preclusione assoluta all'adozione della misura cautelare, esigeva tuttavia l'evidenziazione di fattori concreti idonei a neutralizzare la soluzione di continuità pur rappresentata dal quadriennio trascorso in assenza di condotte a carico dei ricorrenti. Tale indicazione è del tutto mancata nel provvedimento impugnato che, /OU•-) \..p pertanto, deve essere annullato. L'annullamento, peraltro, va disposto senza rinvio, atteso che la lacuna motivazione si mostra incolmabile, ove si consideri che il dato temporale evidenziato dal tribunale per riconoscere il requisito dell'attualità è il medesimo indicato dal Pubblico m