CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 32217/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto monoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con un costrutto non organico — deduce violazione di legge e, al di là dell'indicazione nel titolo di una serie di censure, pare appuntarsi sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva; orbene, esso appare aspecifico in quanto le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse e, quindi, non vi è stata materia per il giudizio di comparazione invocato. Quanto all'accenno all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., le osservazioni critiche sono del tutto generiche e peraltro, in appello, tale proscioglimento non era stato invocato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]