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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di furto aggravato di cui ali capo B) divenuto improcedibile per difetto di querela e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Marsala del 22 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di furto aggravato e, concessa, in relazione al capo A), l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della violazione degli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., essendo volto a richiedere una rivalutazione delle prove o a dedurre il travisamento della deposizione del teste Parrinello, è inammissibile in quanto la rivalutazione delle fonti probatorie è estranea al sindacato di legittimità e, inoltre, si pone in violazione del requisito dell'autosufficienza non avendo il ricorrente allegato al ricorso copia integrale del verbale di trascrizione della deposizione, mentre la regola dell'autosufficienza del ricorso, operante anche in sede penale, impone al ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di furto aggravato di cui ali capo B) divenuto improcedibile per difetto di querela e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Marsala del 22 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di furto aggravato e, concessa, in relazione al capo A), l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della violazione degli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., essendo volto a richiedere una rivalutazione delle prove o a dedurre il travisamento della deposizione del teste Parrinello, è inammissibile in quanto la rivalutazione delle fonti probatorie è estranea al sindacato di legittimità e, inoltre, si pone in violazione del requisito dell'autosufficienza non avendo il ricorrente allegato al ricorso copia integrale del verbale di trascrizione della deposizione, mentre la regola dell'autosufficienza del ricorso, operante anche in sede penale, impone al ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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