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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 25059/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 17670/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; – ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; – intimato – Per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20539/2024, pubblicata in data 24.07.2024, R.G. n. 666/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno rinunciato al ricorso con il quale avevano Numero registro generale 17670/2024 Numero sezionale 575/2025 Numero di raccolta generale 25059/2025 Data pubblicazione 11/09/2025 chiesto correggersi errore materiale omissivo nell’ordinanza di questa Corte n. 20539/2024.

La controparte è rimasta intimata.

La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

Non vi è, in ogni caso, luogo a statuizione sulle spese tenuto conto della natura del procedimento di correzione (Sez. unite n. 29342/2024).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 19 febbraio 2025.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 17670/2024 Numero sezionale 575/2025 Numero di raccolta generale 25059/2025 Data pubblicazione 11/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 17670/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; – ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; – intimato – Per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20539/2024, pubblicata in data 24.07.2024, R.G. n. 666/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno rinunciato al ricorso con il quale avevano Numero registro generale 17670/2024 Numero sezionale 575/2025 Numero di raccolta generale 25059/2025 Data pubblicazione 11/09/2025 chiesto correggersi errore materiale omissivo nell’ordinanza di questa Corte n. 20539/2024. La controparte è rimasta intimata. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione. Non vi è, in ogni caso, luogo a statuizione sulle spese tenuto conto della natura del procedimento di correzione (Sez. unite n. 29342/2024). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 19 febbraio 2025. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 17670/2024 Numero sezionale 575/2025 Numero di raccolta generale 25059/2025 Data pubblicazione 11/09/2025
Sentenza Cassazione n. 25059/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris