CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Rilevato che nel dispositivo della sentenza n. 3921 emessa da questa Corte il 20 gennaio 2022 nel proc. n. 25487/2021 è stato erroneamente indica quale Giudice del rinvio la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] anziché altra Sezione della Corte di appello di Messina (presso la quale è stata istituita, a decorrere dal 10 gennaio 2022, la Seconda Sezione Penale); ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 3921 emessa da questa Corte il 20 gennaio 2022 nel proc. n. 25487/2021, depositata il 3 febbraio 2022, nel senso che laddove indicato, quale Giudice del rinvio, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], si legga, invece, "altra Sezione della Corte di appello di Messina." Manda alla Cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il dente [OSCURATO:PERSONA] PirligYDi Stefano