CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Rosalba, rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege come da indirizzo pecindicato, la prima per procura su foglio separato allegato al controricorso,la seconda per procura allegata alla comparsa di costituzione quale nuovodifensore del 20.4.2024,- controricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],- intimati -Pag. 1 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026per la cassazione della sentenza n. 49/2022 della CORTE d'APPELLO diCaltanissetta pubblicata il 3.3.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 28.11.2019, il Tribunale di Gela dichiaravainammissibile la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosalba e [OSCURATO:PERSONA],gravandola delle spese di lite.La ricorrente aveva dedotto che, quale comproprietaria insieme aifratelli dell’immobile sito in Gela, contrada Settefarine, formato da unedificio e da un appezzamento di terreno circostante, con contratto del27.4.2000, aveva concesso in comodato alla madre [OSCURATO:PERSONA], (insiemeagli altri germani) l’immobile per uso residenziale abitativo per la durata disei anni; che con successiva scrittura privata del 9.11.2000 il contratto erastato prorogato fino al 27.4.2019, prendendo atto e non opponendosi ache la madre potesse utilizzare l’immobile a fine turistico-alberghiero; chela madre, quale imprenditrice, ottenuti finanziamenti e mutui, a partire dal2008 aveva avviato un’impresa turistico-alberghiera, nella quale avevaassociato a sua insaputa i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosalba eMaria Angela; che deceduta la madre il 12.7.2009 aveva comunicato aifratelli, quali eredi e soci di fatto della comodataria, il recesso dalcontratto di comodato chiedendo il rilascio del bene dove era esercitatal’attività alberghiera sotto l’insegna “[OSCURATO:PERSONA] eredità di [OSCURATO:PERSONA]”.Tanto premesso, la ricorrente aveva chiesto la dichiarazione dicessazione del comodato a far tempo dalla data di esercizio del recesso exart. 1811 cod. civ., nonché il rilascio dell’immobile da parte dei fratelli, inproprio e quali soci di fatto della madre, e la condanna al risarcimento deldanno per la mancata restituzione.Rimasti contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Michele ArcangeloGalioto aveva chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizionePag. 2 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026del procedimento di appello avverso la sentenza parziale n. 346/2016pronunciata dal Tribunale di Gela nel giudizio di divisione, e il rigetto delledomande, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso per ladichiarazione di inammissibilità delle domande e, in subordine, per ilrigetto. I convenuti costituiti avevano sostenuto di aver diritto, quali eredie soci di fatto della madre, a proseguire nel godimento dell’immobile inforza di un comodato di scopo finalizzato all’esercizio dell’attivitàturistico-alberghiera.Il Tribunale, disposto il mutamento del rito e fissata l’udienza didiscussione, dichiarava l’inammissibilità della domanda e affermava che:a) l’azione restitutoria non potesse essere esercitata perché al momentodell’introduzione del giudizio la comodataria era già deceduta e i convenutierano comproprietari indivisi del bene; b) l’attrice era consapevole che ibeni dati in comodato erano utilizzati nell’ambito di una società di fatto ascopo di lucro, e non di mero godimento dei beni in comunione indivisa trai germani e la madre.2. La Corte d’Appello di Caltanissetta, dinanzi alla quale si eranocostituiti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata il3.3.2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dichiarava cessati gli effetti del contratto di comodato,rigettando le restanti domande. Le spese dei due gradi erano compensateper la metà, ponendo il residuo a carico dell’appellante.La Corte d’appello osservava che, dopo la morte della comodataria ela richiesta di rilascio a seguito della comunicazione del recesso del18.8.2009, il comodato si era estinto, ma che i germani – ciascunocomproprietario per 1/5 – avevano, comunque, un titolo autonomo digodimento, sicché era applicabile la disciplina della comunione (artt. 1102ss. cod. civ.) e non quella del comodato, da ciò derivando il rigetto delledomande di restituzione e di risarcimento. Inoltre, la Corte sosteneva chel’appellante in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. aveva mutato laPag. 3 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026domanda svolta in primo grado a titolo personale, trasformandola in altradi natura reale di pari uso pro quota, come tale inammissibile.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA] MariaGalioto, sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso Rosalba eMaria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.A seguito del decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è costituitol’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] mediantecomparsa di costituzione del 20.4.2024.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 2.12.2025, in occasionedella quale le parti depositavano memorie. La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Rosalba e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere rilevato che la notifica nei confronti diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] è nulla per essere stata effettuata presso il domicilio deldifensore nel giudizio di appello, pur risultando dallo stesso tenore delricorso che in data 4.7.2021 è intervenuto il suo decesso.Sebbene nulla la notifica fatta al litisconsorte necessario, tuttavia,poiché, per quanto si dirà, il ricorso è manifestamente infondato, èsuperfluo ordinare la rinnovazione della notifica e l’integrazione delcontraddittorio, giacché nessun vantaggio ne potrebbe derivare agli eredipretermessi. Questa Corte ha già più volte affermato che ove sussistanocause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazionedel principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioniprocessuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle cheriguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche iPag. 4 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbeininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v.,tra le tante, Cass., sez. III, 5 maggio 2025, n. 11825; Cass., sez. II, 18aprile 2019, n. 10839; Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542;Cass., sez. II, 10 maggio 2018, n. 11287; Cass., Sez. Un., 22 marzo2010, n. 6826; Cass., sez. 6-III, 24 maggio 2013, n. 12995).2. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 345 cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha travalicato i limitidella domanda e del devolutum per aver fondato la decisione supresupposti mai introdotti in giudizio, in particolare sull’asseritomutamento della causa petendi da personale a reale. Viceversa, leconclusioni rassegnate in entrambi i gradi non sono mai state mutate, inquanto sempre orientate alla dichiarazione di cessazione del comodato exart. 1811 cod. civ., al rilascio dell’immobile libero da cose e persone e allacondanna al pagamento di euro 90.000,00 a titolo di risarcimento deldanno. I convenuti, invece, si sono sempre opposti alle domandeinvocando solo la persistenza del diritto al godimento dell’immobile inforza di un comodato di scopo e non un possesso uti dominus basato sullacomproprietà, che, invece, la corte nissena aveva rilevato d’ufficio.2.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello, quanto alla domanda di restituzione, haaffermato: “[…] la domanda cristallizzata in primo grado ha una causapetendi obbligatoria (comodato), quindi un diritto eterodeterminato, ed unpetitum restitutorio, mentre in appello la causa petendi muta (in nuce giànei motivi di appello) su una causa petendi reale (la comproprietà, dirittoautodeterminato) e su un petitum reale (il pari uso o, in alternativa, larivendica pro quota). L’attrice, in primo grado, non ha chiesto che ilcompendio immobiliare concesso in comodato alla Liuzzo, di proprietàcomune tra tutti i germani [OSCURATO:PERSONA], fosse rilasciato a favore dellaPag. 5 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026comunione, affinché quest’ultima potesse disporne, esercitando,bensì ha chiesto la restituzione del compendio a suo favore. Per contro, larichiesta di rilascio dell’immobile a favore della comunione è stataformulata dall’appellante tardivamente (mutando inammissibilmente ladomanda proposta in primo grado stante la diversità di petitum e causapetendi) e solo in occasione della discussione all’udienza “in presenza” del24 febbraio 2022. […] la domanda da parte dell’originaria è statachiaramente prospettata in primo grado con diverso petitum ed in talmodo va rigettata” (da pagina 10, ultimo capoverso, a pagina 11, terzocapoverso).Non avendo la ricorrente riportato i passi essenziali dell’atto dicitazione in primo e secondo grado, né quanto contenuto nel verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], espressamente richiamato nella sentenzaimpugnata, occorre considerare il contenuto delle note di udienza del14.7.2020 svolte da [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente) eprodotte da [OSCURATO:PERSONA] (v. doc. 14 del fascicolo ex art. 369 cod.proc. civ.).Da esse risulta che l’appellante in tale occasione ha chiesto “[…]condannare i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosalba e MariaAngela, quali eredi della comodataria [OSCURATO:PERSONA] e nella qualità di soci difatto occupanti, a restituire alla comunione l’immobile occupato libero dacose o persone e a corrispondere in favore della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GiovannaMaria, quale quota di un quinto del risarcimento del danno ad essaspettante, la somma di €. 90.000 a titolo di risarcimento del danno damancata restituzione del bene o quella maggiore o minore somma che[…]” (pagina 26, ultimo capoverso). La Corte d’appello, pertanto, non èaffatto incorsa nel vizio denunciato.3. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.1102 e 1811 cod. civ. in relazione al rigetto delle domande di restituzionePag. 6 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026e risarcimento del danno nei confronti degli eredi della comodataria,“ponendo a base fatti e deduzioni mai formulati dalla ricorrente e daiconvenuti e sulla base del fatto che la morte della comodataria avrebbedeterminato l'estinzione contestuale ipso facto del comodato e il ripristinoautomatico della comunione”.La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamenteritenuto che la morte della comodataria e la richiesta di restituzioneabbiano determinato automaticamente l’estinzione del comodato e ilripristino della comunione; di conseguenza, (secondo la corte) i convenuti,mantenendo il possesso esclusivo del bene, avrebbero realizzato un abusoin danno della comproprietaria tutelabile solo ex art. 1102 cod. civ. Laricorrente, viceversa, rileva che, pur avendo il recesso determinato lacessazione degli effetti del comodato, ne conseguiva l’obbligo direstituzione del bene (persistente fino all’effettivo rilascio); talecircostanza escludeva che l’estinzione del rapporto potesse considerarsi unautomatismo a seguito della morte della comodataria privo di effettirestitutori.Quanto affermato dalla Corte d’appello contrasta con l’art. 1811 cod.civ., che prevede la facoltà del comodante di esigere la restituzione daglieredi, ma non provoca l’estinzione automatica del rapporto. I convenutinon avevano mai invocato la qualifica di comproprietari come titoloautonomo di godimento, sostenendo, invece, la prosecuzione degli effettidel comodato di scopo finalizzato all’esercizio dell’attività alberghiera. LaCorte d’appello, pertanto, da un lato, ha negato l’efficacia del recessoesercitato nel 2009, dall’altro, ha deciso sulla base di un titolo nonallegato.3.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello in ordine agli effetti prodotti dalla morte dellacomodataria ha affermato: “A norma dell'art. 1811 c.c., in caso di mortedel comodatario, il comodante, pur in costanza di pattuizione di untermine negoziale finale, può esigere dagli eredi del comodatarioPag. 7 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026l'immediata restituzione della res, di tal che è la stessa lettera della leggead escludere tout court la legittima predicabilità di un effetto restitutorioautomatico post mortem (cfr. Cass. 20001/2014 e Cass. 1772/1976). Nelcaso concreto, dopo la morte della comodataria, pur dopo la richiesta direstituzione fatta dall’originaria attrice, il compendio immobiliare inquestione è stato utilizzato in maniera esclusiva dagli altri quattrocomproprietari, che hanno precluso al quinto comproprietario, GaliotoGiovanna [OSCURATO:PERSONA], di godere della sua quota ideale di 1/5”.Ha aggiunto la Corte d’appello, a proposito della posizione degliappellati, “[…] il contratto di comodato in questione si è estinto per mortedella comodataria e della richiesta di restituzione del bene oggetto delcomodato. Tuttavia, nella specie, ciascuno degli originari convenuti, inquanto comproprietari del compendio immobiliare, avevano un autonomotitolo per poter possedere uti dominus il bene dopo la morte dellacomodataria e hanno mantenuto con la res oggetto del comodato il c.d.corpus possessionis, a differenza dell’originaria attrice che è stata esclusadal godimento della cosa comune. Gli originari convenuti (odierniappellati) hanno provato comunque l’esistenza di un titolo (il diritto diproprietà per quote ideali di 1/5 ciascuno) a loro favore per continuare agodere del compendio immobiliare e complessivamente hanno i 4/5 dellequote: ciò osta all’accoglimento della domanda di restituzione per come èstata formulata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la restituzione delbene concesso in comodato al comodante non consegue quale effettoall’estinzione del contratto di comodato per morte del comodatario (art.1811 c.c.). Nel caso di specie, dopo la morte della comodataria il possessoe l’uso della cosa comune è disciplinato esclusivamente dall’art. 1102 c.c.”3.2. L’art. 1811 cod. civ. prevede quale causa di scioglimento delcontratto di comodato la morte del comodatario, attribuendo al comodantela facoltà di recedere dal contratto anche se sia stato pattuito un termine.È stato affermato più di recente da questa Corte che “nel caso di mortedel comodatario, il comodato si estingue automaticamente, a prescinderePag. 8 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026dal fatto che ad esso fosse stato opposto o no un termine. Diconseguenza, il comodante potrà pretendere immediatamente dagli eredidel comodatario la restituzione della cosa” (Cass., sez., III, 29 giugno2019, n. 17430; Cass., sez. III, 24 maggio 2023, n. 14474). Nondimeno,qualora gli eredi del comodatario, pur cessato il contratto alla streguadell'art. 1811 cod. civ., non abbiano provveduto alla immediatarestituzione della cosa, né il comodante, o a loro volta gli eredi di questo,abbiano provveduto a richiederne il rilascio, il rapporto deve intendersiproseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto aimedesimi successori (v. Cass., sez. II, 16 ottobre 2018, n. 25887; Cass.,Sez. II, 18 agosto 1990, n. 8409; Cass., Sez. II, 18 maggio 1976, n.1772).Quanto affermato dalla Corte d’appello a proposito della cessazionedegli effetti del comodato a seguito della richiesta di restituzione del beneoggetto del contratto non confligge con i riferiti principi di diritto, postoche, una volta venuto meno il titolo in base al quale [OSCURATO:PERSONA] esercitavala detenzione, poi proseguita dagli appellati, è riemersa la condizioneoriginaria di comproprietari del bene. In altri termini, mentre in costanzadi comodato i germani potevano avere il bene come "comodanti"(proprietari con possesso mediato), venuto meno questo titolo il lororapporto con la cosa è divenuto possesso diretto pro quota.Risulta, pertanto, corretta la riconduzione dell’uso della cosa comunenell’ambito dell’art. 1102 cod. civ., senza che si possa parlare di pronunciaresa oltre il limite delle eccezioni svolte, trattandosi di un profilomeramente qualificatorio della fattispecie, ritualmente acquisito e provatonel corso del giudizio (v. Cass., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20317; Cass.,sez. II, 18 agosto 2020, n. 17216), tant’è, come si è già detto, in sedeappello la ricorrente aveva richiesto, sia pur irritualmente, la restituzionedel bene alla comunione. Di qui, il rigetto della domanda restitutoria svoltain primo grado sulla base di un’azione di carattere personale.Pag. 9 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026La Corte d’appello, inoltre, non ha espresso quanto addebitato dallaricorrente, la quale lamenta essere stata affermata la necessità “di agire inun nuovo giudizio di rivendica perché comunque i resistenti sonocomproprietari…” (pagina 17 del ricorso, ultimo capoverso). [OSCURATO:PERSONA], invece, ha riconosciuto che “nel caso di specie, dopo la mortedella comodataria il possesso e l’uso della cosa comune è disciplinatoesclusivamente dall’art. 1102 c.c., […] la domanda cristallizzata in primogrado ha una causa petendi obbligatoria (comodato), quindi un dirittoeterodeterminato, ed un petitum restitutorio, mentre in appello la causapetendi muta (in nuce già nei motivi di appello) su una causa petendireale (la comproprietà, diritto autodeterminato) e su un petitum reale (ilpari uso o, in alternativa, la rivendica pro quota)” (pagina 10, capoversipenultimo e ultimo).4 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “nullità della sentenza per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli articoli 1811 e 2697 delCodice civile con errata applicazione dell’art. 1102 c.c. poiché i Giudicid’appello hanno rigettato la domanda di restituzione del bene oggetto delcomodato e ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie l’art. 1102del Codice civile pur in assenza di prova ed eccezioni specifiche”.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, sulla riferita erroneapremessa dell’estinzione del comodato per effetto della morte dellacomodataria, ha applicato indebitamente la disciplina in tema dicomunione, assumendo come provato un possesso uti dominus deiconvenuti sul bene, benché essi non avessero mai fondato la detenzionesulla comproprietà, così incorrendo nella violazione dell’art. 1811 cod. civ.,il quale non prevede l’automatico rientro del bene nella disponibilità delcomodante a seguito del decesso della comodataria, ma solo il diritto difar cessare anticipatamente il comodato. Tale ricostruzione, secondo laricorrente, viola anche l’art. 2697 cod. civ., perché la corte ha valorizzatoun fatto costitutivo (titolo proprietario quale fondamento del possesso),Pag. 10 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026che non era stato oggetto né di allegazione né di prova, per aver invocatoi convenuti solo l’esistenza di un comodato di scopo. Ha errato la cortenell’affermare la necessità di esperimento di una azione ex art. 1102 cod.civ. con richiesta di rilascio in favore della comunione e non quellapersonale ex art. 1811 cod. civ., non ripristinandosi il compossesso pereffetto della morte della comodataria, ma occorrendo un accertamentodella cessazione anticipata e il rilascio del bene.4.1. Il motivo è infondato.La ricorrente ripropone le medesime questioni sollevate con ilsecondo motivo, aggiungendo la pretesa violazione degli artt. 112 cod.proc. civ. e 2697 cod. civ.Preliminarmente, deve essere osservato che la violazione dellaregola in tema di distribuzione dell’onere della prova è prospettata incontrasto con il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte,ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se ilgiudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della provain modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellafattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v.Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa,sebbene non massimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n.26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n. 26739).In tale violazione non è incorsa la Corte d’appello, poichél’aggiudicazione della lite non è avvenuta in funzione del raggiungimento,o no, della prova di un fatto o di una eccezione, onerando una partediversa secondo le regole di scomposizione della fattispecie. La cortenissena, a fronte dei fatti allegati dalle parti, ha provveduto, come era insuo potere, al diverso inquadramento della fattispecie (v. Cass. 11novembre 2023, n. 34590; Cass. 10 maggio 2018, n. 11289; Cass. 4febbraio 2016, n. 2209; Cass. 20 giugno 2008, n. 16809).Pag. 11 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026La Corte d’appello non ha affatto sostenuto non esservi alcunobbligo restitutorio per effetto dell’estinzione del comodato, ma alcontrario che “[s]e la domanda di rilascio a favore della comunione fossestata proposta in primo grado tale domanda sarebbe stata certamenteaccoglibile: infatti il comproprietario può essere condannato al rilasciodell'immobile a favore della comunione, onde permettere agli altricomproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosacomune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ.,trattandosi, in tale ipotesi, non di ordinare al comproprietario di restituirel'intero bene ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere ilconcedente nella sua codetenzione (Cass. 7197/2014)” (pagina 11,secondo capoverso).Il richiamo da parte della sentenza impugnata di Cass., sez. III, 27marzo 2014, n. 7197 (in tema di locazione relativa a un immobilecondotto da un comproprietario) è pertinente, poiché in questa, sulla basedi un orientamento consolidato, si è affermato che una volta venuto menoil titolo contrattuale alla base della detenzione “il conduttore è pur sempreobbligato a reintegrare gli altri comproprietari nella facoltà di disporredella loro quota e di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, allastregua di quanto disposto espressamente dagli artt. 1102 e 1103 cod.civ.” (v. Cass., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18524; Cass., sez. III, 18luglio 2008, n. 19929 ; Cass., sez. II, 11 giugno 2012, n. 9457, che haescluso la sussistenza di extrapetizione qualora il giudice, adito da alcunicomproprietari per la condanna di un altro comproprietario a restituire loroil bene comune, da questo detenuto - nella specie, per effetto ditransazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 -, ordini la restituzionedel bene "alla comunione", onde consentire alla comunione stessa didisporre del bene e, attraverso la maggioranza, di goderne, in mododiretto o indiretto).5. Con il quarto motivo viene denunciata “nullità e illegittimità dellasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112Pag. 12 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026c.p.c., dell’art. 345 c.p.c. e degli articoli 1803 e 1811 del Codice civile inrelazione all’art. 360 I comma n. 3”La ricorrente denuncia che la Corte d’Appello ha ritenuto, in assenzadi specifica eccezione, che i convenuti avessero mantenuto il corpuspossessionis anche durante il comodato. Tale impostazione è contraria allanatura del comodato, essendo questo un contratto reale che attribuisce il«possesso» al solo comodatario (nella specie, [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto,dopo il recesso, i fratelli – quali eredi della comodataria e continuatori delpotere di fatto sulla cosa – erano tenuti alla restituzione,indipendentemente dalla loro qualità di comproprietari. Affermandol’applicabilità della disciplina in tema di comunione, la corte ha violato sial’art. 1803 cod. civ., per aver sostenuto che i comodanti hanno mantenutoil corpus possessionis, sia l’art. 1811 cod. civ., per aver ritenutol’estinzione del comodato per effetto della morte della comodataria,dovendosi preliminarmente pronunciare sulla domanda di rilascio, “intesacome ripristino del compossesso tra tutti i comproprietari”.5.1. Il motivo è infondato.La ricorrente ha equivocato quanto affermato dalla Corte d’appello,là dove si è parlato di mantenimento da parte degli appellati del corpuspossessionis. Con tale affermazione la corte nissena non si è riferita alpotere di fatto in costanza di comodato, ma alla situazione venutasi adeterminare a seguito della cessazione degli effetti del comodato: “LaCorte rileva che il contratto di comodato in questione si è estinto permorte della comodataria e della richiesta di restituzione del bene oggettodel comodato. Tuttavia, nella specie, ciascuno degli originari convenuti, inquanto comproprietari del compendio immobiliare, avevano un autonomotitolo per poter possedere uti dominus il bene dopo la morte dellacomodataria e hanno mantenuto con la res oggetto del comodato il c.d.corpus possessionis, a differenza dell’originaria attrice che è stata esclusadal godimento della cosa comune” (pagina 11, terzo capoverso).Pag. 13 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026Quanto detto dalla corte, pertanto, si lega alla riemersione dellaqualità di comproprietari in capo agli originari comodanti, ma questo noncontrasta con la rilevazione che “ove gli eredi del comodatario, purcessato il contratto alla stregua dell'art. 1811 c.c., non abbianoprovveduto alla immediata restituzione della cosa, né il comodante, o aloro volta gli eredi di questo, abbiano provveduto a richiederne il rilascio, ilrapporto deve intendersi proseguito con le caratteristiche e gli obblighiiniziali anche rispetto ai medesimi successori” (Cass. 25887/2018 cit.;Cass. Sez. 2, 18 agosto 1990, n. 8409; Cass. Sez. 2, 18 maggio 1976, n.1772).6. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ.La ricorrente si duole per la mancata pronuncia da parte della Corted’appello sulla domanda – espressamente formulata sia in primo grado siain appello – diretta a ottenere il rilascio dell’immobile anche nei confrontidei fratelli quali soci superstiti della società di fatto “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]”, società già accertata con sentenza n. 443/2016 delTribunale di Gela. Secondo la ricorrente, dopo il recesso la società di fattoera priva di ogni titolo per continuare a occupare l’immobile, cosicché isoci superstiti erano tenuti al rilascio e al risarcimento del danno.6.1. Il motivo deve essere disatteso.Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cuiall'art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l'ambito oggettivo dellapronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegnodella decisione (v. Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n. 1397; più di recenteCass., sez. II, 12 luglio 2024, n. 19241).Il rigetto della domanda di restituzione esperita dall’appellante, afronte dell’inammissibilità della domanda prospettata in appello sulla basedi una causa petendi diversa, è stato radicato dalla corte territoriale sulrilievo dell’esistenza di un titolo per proseguire nell’uso del bene comunePag. 14 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026(esclusa l’azienda a cui è estranea l’odierna ricorrente), per essere gliappellati comproprietari esprimenti la maggioranza delle quote, tenuti arendere conto al comproprietario.La corte nissena non ha omesso di esaminare la domanda di cui alladoglianza, ma l’ha rigettata sempre sul rilievo che “[l]’attrice, in primogrado, non ha chiesto che il compendio immobiliare concesso in comodatoalla Liuzzo, di proprietà comune tra tutti i germani [OSCURATO:PERSONA], fosse rilasciatoa favore della comunione, affinché quest’ultima potesse disporne,esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento direttoo indiretto, bensì ha chiesto la restituzione del compendio a suo favore.Per contro, la richiesta di rilascio dell’immobile a favore della comunione èstata formulata dall’appellante tardivamente (mutando inammissibilmentela domanda proposta in primo grado stante la diversità di petitum e causapetendi) e solo in occasione della discussione all’udienza “in presenza” del24 febbraio 2022” (pagina 11, capoversi primo e secondo).Dal rigetto della domanda restitutoria è poi conseguito anche quellodella domanda risarcitoria, poiché “[i] comproprietari che hanno lemaggioranze delle quote e che assieme gestiscono il bene comuneestromettendo dalla gestione un altro comproprietario, sono unicamenteobbligati a rendere il conto al comproprietario non gestore ed a restituirglila sua quota di frutti in regime di solidarietà passiva, essendo unitaria siala "causa obligandi", sia la "res debita" (Cass. 4162/2015)” (pagina 11,penultimo capoverso).7. Con il sesto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “nullità della sentenza per violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha ingiustamente postoa suo carico metà delle spese dei due gradi di giudizio, pur sussistendoragioni per la loro compensazione integrale, posto che l’eccezionepreliminare ex art. 342 cod. proc. civ. era stata rigettata; la domanda didichiarazione di cessazione del comodato accolta; le difese dei convenutiPag. 15 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026svolte nei due gradi non erano state “minimamente oggetto di esame nétantomeno di accoglimento”, mentre il rigetto delle domande direstituzione e risarcimento del danno era dipeso dal rilievo di “eccezioni ededuzioni mai formulate dagli appellati”. Osserva, ancora, che nessunadifesa sostanziale dei convenuti era stata accolta, sì che la Corte avrebbedovuto compensare integralmente le spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.7.1. Il motivo è inammissibile.La valutazione sulla concessione o meno della compensazione dellespese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di unasoccombenza reciproca o di altre ragioni rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (v. Cass.,22 aprile 2005, n. 8540; 17 marzo 2004, 5405; 28 novembre 2003, n.17692). Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. Cass.,Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; 15 maggio 2023, n. 13212).Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto oin parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sianell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. 31 agosto 2020, n.18128; 17 ottobre 2017, n. 24502; 31 marzo 2017, n. 8421; 19 giugno2013, n. 15317), ivi compresa l’ipotesi di accoglimento parziale delladomanda articolata in più capi (v. Cass., 13212/2023, cit.), fermarestando la necessità della verifica che non siano addotte ragioni illogicheo erronee a fondamento della decisione di compensazione, risolvendosi ilsindacato di legittimità, come affermato dalla Corte costituzionale (v.sentenza, 4 giugno 2014, n. 157), in una verifica «in negativo» in ragionedella «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione dellePag. 16 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026dette spese in favore della parte vittoriosa” (v., Corte Cost., 19 aprile2018, n. 77; Cass. 26 luglio 2021, n. 21400).Deve essere ricordato, altresì, che anche la valutazione delleproporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quotein cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, aisensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale delgiudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, nonessendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domandaaccolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., sez.II, 31 gennaio 2014, n. 2149; sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30592; sez.6-III, 26 maggio 2021, n. 14459).La corte nissena ha disposto la compensazione delle spese dei duegradi in ragione della soccombenza reciproca, a nulla rilevando il rigettodell’eccezione in rito ex art. 342 cod. proc. civ. (Cass., sez. III, 5 aprile2003, n. 5373; Cass., sez. III, 26 febbraio 2014, n. 4562; Cass., sez. 6-II, 2 settembre 2014, n. 18503), dovendosi così escludere la ricorrenza diragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensazione.8. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità, in favore delle controricorrenti, cheliquida, per ciascuna, in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 perPag. 17 di 18Numero registro generale 20154/2022Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 10560/2026Data pubblicazione 21/04/2026competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa sedovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 18 di 18