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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16895/2026

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oENEL [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del in persona del legalerappresentante, sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole;- controricorrente -avverso la sentenza n. 476/2023 resa dal Tribunale di Crotone, depositatain data 28 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nechiedeva la condanna alla restituzione della somma di Euro 2.135,14 perripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate per addizionaleprovinciale sull’accisa sull’energia elettrica, riferita ai periodi di fornituragennaio 2010 – dicembre 2011.

Sosteneva la ricorrente, invocandogiurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea, cheNumero registro generale 642/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 16895/2026Data pubblicazione 29/05/2026l’addizionale provinciale era stata istituita in violazione della Direttiva2008/118/CE e che, pertanto, le somme versate dovevano essererestituite.Il giudice di pace di Crotone accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma suddetta.Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello.

IlTribunale di Crotone accoglieva il gravame.[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo,mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.All’esito della camera di consiglio del 20/1/2026, il Collegio si riservava ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 6, comma 1, d.l. n. 511/88 e direttiva n. 2008/118/CE, nonchéomesso esame di un fatto decisivo.Per la ricorrente erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto l’impossibilitàdi disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttivacitata ostandovi l’art. 288 TFUE.1.1.

Il motivo è fondato.La parte ricorrente, facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte, haritenuto che la normativa interna sia contrastante col diritto unionaleladdove, come accade nel caso dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/88, laprima abbia come finalità dell’imposizione indiretta aggiuntiva rispetto alleaccise armonizzate, e dunque d’ostacolo indebito agli scambi, una meraesigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delleaddizionali stesse.Invero, su vicenda in tutto sovrapponibile, benché conclusa con decisionidei giudici del merito di segno opposto a quella della sentenza qui gravata,è intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimitàNumero registro generale 642/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 16895/2026Data pubblicazione 29/05/2026costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questaCorte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025;seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518,28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali èsufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc.civ. - fare integrale richiamo per giustificare la fondatezza, fin dalla suaproposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto dilegittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitricedell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale trautente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza del rimborso perillegittimità dell’addizionale corrisposta (sia pure per un profilo, ora,diverso – la caducazione per incostituzionalità (con effettosostanzialmente ex tunc) della normativa che l’aveva giustificava fino allasua abrogazione – da quello in origine agitato, incentrato sull’illegittimitàdella medesima per contrarietà – a vario titolo – al diritto eurounitario(nello stesso senso, in accoglimento dei ricorsi degli utenti soccombenti insecondo grado, vedansi Cass. 5480, 5962, 7492 e 8469 del 2026).2.

In accoglimento del motivo, dunque, la sentenza va cassata con rinvioal Tribunale di Crotone per nuovo esame, nonché per la decisione sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata,rinviando al Tribunale di Crotone che, in persona di diverso magistrato,provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data28.04.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oENEL [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del in persona del legalerappresentante, sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole;- controricorrente -avverso la sentenza n. 476/2023 resa dal Tribunale di Crotone, depositatain data 28 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nechiedeva la condanna alla restituzione della somma di Euro 2.135,14 perripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate per addizionaleprovinciale sull’accisa sull’energia elettrica, riferita ai periodi di fornituragennaio 2010 – dicembre 2011. Sosteneva la ricorrente, invocandogiurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea, cheNumero registro generale 642/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 16895/2026Data pubblicazione 29/05/2026l’addizionale provinciale era stata istituita in violazione della Direttiva2008/118/CE e che, pertanto, le somme versate dovevano essererestituite.Il giudice di pace di Crotone accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma suddetta.Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello. IlTribunale di Crotone accoglieva il gravame.[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo,mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.All’esito della camera di consiglio del 20/1/2026, il Collegio si riservava ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 6, comma 1, d.l. n. 511/88 e direttiva n. 2008/118/CE, nonchéomesso esame di un fatto decisivo.Per la ricorrente erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto l’impossibilitàdi disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttivacitata ostandovi l’art. 288 TFUE.1.1. Il motivo è fondato.La parte ricorrente, facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte, haritenuto che la normativa interna sia contrastante col diritto unionaleladdove, come accade nel caso dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/88, laprima abbia come finalità dell’imposizione indiretta aggiuntiva rispetto alleaccise armonizzate, e dunque d’ostacolo indebito agli scambi, una meraesigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delleaddizionali stesse.Invero, su vicenda in tutto sovrapponibile, benché conclusa con decisionidei giudici del merito di segno opposto a quella della sentenza qui gravata,è intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimitàNumero registro generale 642/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 16895/2026Data pubblicazione 29/05/2026costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questaCorte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025;seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518,28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali èsufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc.civ. - fare integrale richiamo per giustificare la fondatezza, fin dalla suaproposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto dilegittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitricedell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale trautente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza del rimborso perillegittimità dell’addizionale corrisposta (sia pure per un profilo, ora,diverso – la caducazione per incostituzionalità (con effettosostanzialmente ex tunc) della normativa che l’aveva giustificava fino allasua abrogazione – da quello in origine agitato, incentrato sull’illegittimitàdella medesima per contrarietà – a vario titolo – al diritto eurounitario(nello stesso senso, in accoglimento dei ricorsi degli utenti soccombenti insecondo grado, vedansi Cass. 5480, 5962, 7492 e 8469 del 2026).2. In accoglimento del motivo, dunque, la sentenza va cassata con rinvioal Tribunale di Crotone per nuovo esame, nonché per la decisione sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata,rinviando al Tribunale di Crotone che, in persona di diverso magistrato,provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data28.04.2026Il Presidente
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