CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 11331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: CANGIALOSI Filippo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 15/7/2022 del Tribunale per il riesame di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Palermo.s [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo rigettava il ricorso proposto, ex art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto emesso, in data 6 giugno 2022 (notificato I'll luglio successivo), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto il sequestro preventivo, sia impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che funzionale alla confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), anche per equivalente, del profitto illecitamente conseguito per effetto della consumazione del reato associativo semplice e dei reati fine di truffa in erogazioni pubbliche descritti in imputazione provvisoria ai capi 1, 10, 18, 27 e 54. 1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale per il riesame di Palermo in data 4 ottobre 2022, deducendo, con unico motivo, assenza e mera apparenza della motivazione resa dal GIP, non altrimenti integrabile ad opera del Tribunale, in ordine al ritenuto periculum in mora, per il solo sequestro finalizzato alla confisca, limitatamente ai reati di cui ai capi 10, 18, 27 e 54, non essendo in alcun modo stato argomentato dal GIP, che la libera disponibilità dei beni in sequestro (finalizzato alla confisca) possa costituire un pericolo di dispersione del bene o sottrazione di esso alla garanzia dello Stato creditore. 1.1. Il ricorrente esplicitamente esclude dall'oggetto della impugnazione il sequestro c.d. impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) ed il sequestro (con duplice finalità) disposto in ordine al reato associativo descritto sub 1. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per tardività, per carenza di concreto interesse alla impugnazione e perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 1.1. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse, così testualmente recita l'art. 568, comma 4, del codice di rito; tale interesse deve, secondo un costante, quanto datato, indirizzo giurisprudenziale, vestire i panni della concretezza nella prospettazione di un ambito risultato utile (per una esaustiva ricognizione dei precedenti v. Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 - 02). Tale interesse si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; consegue che, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale. Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte i impugnante. Se dunque, l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, difetta l'interesse (cfr. /// Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Rv. 207488 - 01). Le Sezioni unite hanno ribadito questo concetto, laddove hanno rappresentato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244110 - 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Rv. 267172). Si è ulteriormente precisato che l'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato, il che non muta il risultato, facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire, attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logica con il sistema legislativo. Sono questi gli elementi che qualificano l'interesse ad impugnare e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità); si tratta di un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693). Nella materia cautelare, personale, si è altresì precisato che quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di ricorso che investono una sola di esse, nell'accertata sussistenza di un'altra, sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013 Rv. 254506). Una tale configurazione dell'interesse concreto ad impugnare informa anche la materia "reale" (Sez. 3, n. 30547 del 6/3/2019, Rv. 276274), giacché, nella fattispecie, l'eventuale accoglimento del ricorso e, quindi, la successiva elisione del vincolo finalizzato alla confisca (comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.), peraltro limitata solo ad alcuni dei titoli cautelari (essendo rimasto escluso dalla impugnazione il reato associativo sub 1), non darebbe luogo ad una sostanziale modifica del vincolo reale già imposto. Identico, rispetto a quello invocato dal ricorrente, tanto nella tipologia di sequestro che nell'oggetto, siccome operante sui medesimi beni. Né esso appare incompatibile con la misura definitiva della confisca, cui il sequestro di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. è espressamente finalizzato. A tale ultimo riguardo, è significativo il principio per cui la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano (cfr. Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013 Rv. 255113). Ed è quindi applicabile, a maggior ragione, anche solo in presenza di un sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. 1.2. In ogni caso, deve comunque rilevarsi, in rito, che il difensore aveva chiesto il rilascio di copia della ordinanza di riesame in data 12 settembre (copia rilasciata in pari data, come attestato dalla Cancelleria) ed ha depositato il ricorso solo in data 4 ottobre, oltre il termine di giorni 15 indicato dal legislatore all'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; 1.3. Va infine pure rilevato che il Tribunale, a pagina 13 della impugnata ordinanza, ha espressamente richiamato la motivazione in concreto spesa dal GIP in ordine alla sussistenza del periculum in mora rispetto alla individuata finalità di confisca del disposto sequestro (pericolo di dispersione dei beni rispetto al momento della esecuzione della confisca). Tale argomentazione, dunque, esiste, è congruente rispetto alle finalità della misura ed è stata ulteriormente valorizzata dal Tribunale per il riesame nel corpo della impugnata ordinanza. E' noto che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011). 1.4. Il Tribunale e, prima ancora, il GIP, nel provvedimento impugnato, hanno valorizzato, ai fini del decidere, la necessità di assicurare i "valori" al procedimento, al fine di scongiurare il pericolo di mancanza o dispersione della garanzia patrimoniale in vista della confisca. Tale argomentare, ad avviso del collegio, non corrisponde affatto ad assenza o mera apparenza della motivazione nei sensi ritenuti necessari dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281848; seguita da Sez. 3, n. 44874, del 11/10/2022, Rv. 283769). Il che rende, ancora una volta, il ricorso inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 4 f P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C