CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36784/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché il vizio integrale di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa per mancanza di riscontri, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che per le stesse ragioni deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi del primo motivo in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art.393 cod. pen., per mancata riqualificazione del fatto addebitato al ricorrente; che la corte di merito ha però adeguatamente motivato in relazione ad entrambe le questioni con argomentazioni coerenti ed esenti da vizi logici (si vedano in particolare le pagine 8-10 della sentenza impugnata, ove il giudice di merito dà prova che le presunte contraddizioni della persona offesa possono ritenersi abbondantemente superate dai contenuti trascritti della registrazione delle conversazioni tenute con il ricorrente; e pagina 11 della medesima sentenza ove il diniego di riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 393 cod. pen. viene giustificato dall'infondatezza delle pretese di versamento di denaro da parte del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2