CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 35878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 febbraio 2023 il Tribunale di Torino rigettava le richieste di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 21/12/2022 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha disposto il sequestro preventivo dei conti correnti intestati agli indagati, il sequestro in via diretta delle somme di denaro nella disponibilità degli stessi sino a concorrenza di euro 649.450 nonché il sequestro in via diretta o per equivalente delle somme di danaro, dei beni immobili o mobili registrati nella disponibilità degli indagati sino a concorrenza di euro 249.100; il tutto, nell'ambito del procedimento a carico dei ricorrenti per i reati di cui agli artt. 640 e 648-ter.1 cod. pen.. 2. Secondo la prospettiva accusatoria, invero non contestata nei tratti fondamentali in questa sede cautelare, gli indagati si sono resi responsabili di due ipotesi di truffe attuate per telefono e con l'invito, rivolto alle persone offese, ad effettuarle investimenti finanziari attraverso l'apertura di specifici conti sui quali venivano trasferite dagli incauti investitori le somme che poi venivano indirizzate ad ulteriori conti nella disponibilità del Coppola e della Fedele per essere infine destinati a conti correnti loro personalmente intestati. Grazie a tale meccanismo i due riuscivano a sottrarre l'importo di C 31.970 a tale [OSCURATO:PERSONA] e l'importo di 1 milione di euro a tale [OSCURATO:PERSONA]. Poiché parte di tali importi veniva successivamente trasferita su conti esteri intestati o comunque riferibili personalmente al Coppola, ai due indagati veniva altresì contestato il reato di autoriciclaggio per aver impiegato e trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, il denaro provento dei reati di truffa in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 3. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Coppola e Fedele, è stato proposto ricorso per cassazione, con i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1 Errata applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 16 cod. proc. pen. e inosservanza dell'articolo 6 cod. pen.. Si afferma che ha errato l'ordinanza del tribunale di Torino ad escludere la riferibilità al territorio italiano del reato di autoriciclaggiopd ad individuare la competenza in Torino quale luogo di commissione della prima delle due truffe contestate agli indagati. Si osserva di contro che una parte della condotta di autoriciclaggio è stata attuata con il ritrasferimento in Italia, su un conto aperto dal Coppola presso un istituto bancario di Latina, di parte delle somme provenienti dalle truffe. La competenza territoriale va quindi individuata presso il tribunale di Latina. 3.2 Con il secondo, subordinato motivo si lamenta l'erronea applicazione delle medesime disposizioni procedurali relative alla competenza con riferimento, questa volta, all'ipotesi di truffa. La prima delle due truffe, quella ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è stata commessa a Milano, sede dell'agenzia dell'istituto di credito ove la persona offesa :si è recata per effettuare il primo della serie dei bonifici. A Torino, ritenuta erroneamente competente, si è solamente consumata l'attività di induzione telefonica, irrilevante ai fini dell'individuazione del momento consumativo che si materializza nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto della propria attività criminosa. 3.3 Infine con il terzo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 648 ter 1 cod. pen. Poiché nella fattispecie non vi è stato alcun investimento produttivo del provento delittuoso. Le somme ricevute sono state trasferite verso i conti correnti nella disponibilità degli indagati per poi essere utilizzate direttamente per l'acquisto di beni di consumo, attività che quindi non ricadevano nella sfera di punibilità giusto il disposto del quinto comma della disposizione citata. 4. Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso mentre il difensore con memoria ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va respinto perché infondato. 1.1 I primi due motivi, incentrati sulla competenza, possono essere trattati unitariamente, per maggiore efficacia espositiva. Bisogna innanzi tutto partire dalla considerazione che l'attività di riciclaggio è stata compiuta all'estero e che il 'rientro' in Italia di parte del denaro presso la filiale di Latina è semplicemente un postfactum, irrilevante ai fini della determinazione della competenza. Infatti, si è affermato anche di recente che ai fini della realizzazione del reato di riciclaggio è sufficiente una qualsiasi condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali. Anche solo con tale iniziale schermatura che muta la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18;12/2019 Rv. 279407 - 02; Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023 Rv. 284477 - 02). Ciò è avvenuto nel presente caso con l'iniziale trasferimento delle somme frutto della truffa alla società schermo [OSCURATO:PERSONA]. Che poi tali importi abbiano subito ulteriori trasferimenti e che siano finiti in parte a Latina per essere monetizzati e spesi in generi voluttuari, è del tutto irrilevante ai fini della determinazione della competenza (e, come da qui a poco vedremo, della configurabilità stessa) del reato di riciclaggio, che si era già consumato all'origine. E' quindi corretta la soluzione adottata dal tribunale di Torino, che ha escluso il riciclaggio ai fini della terminazione della competenza. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. 1.2 Non potendo ricorrere al reato di riciclaggio quale reato più grave ai fini della determinazione della competenza, è ora necessario individuare quale delle due truffe ulteriormente ascritte agli imputati sia avvenuta per prima. Anche in questo caso, il ragionamento seguito dal Tribunale risulta corretto, giungendo alla individuazione nella condotta del capo d'accusa provvisorio n.1 quella idonea a radicare la competenza in Torino. Ed anche in questo caso è necessaria una premessa. La difesa degli imputati evidenzia che da Milano è partito il primo bonifico (da un conto di [OSCURATO:PERSONA]) a favore del conto lituano [OSCURATO:PERSONA]. e sostiene che si debba perciò concludere che nella città lombarda sia stata commessa la prima truffa, con conseguente radicamento di competenza. Tuttavia tale ricostruzione non considera che l'impostazione accusatoria allo stato ipotizza la commissione non già di una serie di truffe, tante quante sono stati i versamenti effettuati dai due sventurati clienti, ma solamente di due truffe, l'una ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la seconda ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In nessuno dei due capi di imputazione si menziona la continuazione né è possibile rinvenire alcun riferimento all'art.81 cod. pen.. Secondo la prospettiva accusatoria, pertanto, si tratta di reati unitari, in cui il singolo bonifico di denaro a favore di Coppola e di Fedele da parte di ciascun truffato va inteso come adempimento di un piano di investimento progressivo, venuto a compimento con l'ultimo versamento effettuato in forza del contratto stipulato inizialmente grazie all'iniziale inganno. Sez. 2 - , Sentenza n. 23185 del 02/05/2019 Ud. (dep. 27/05/2019 ) Rv. 275784 — 01. La difesa degli imputati ha offerto una ricostruzione alternativa senza preoccuparsi di confutare l'ipotesi per la quale Coppola e Fedele sono in effetti accusati. Così ricostruita la vicenda, nei termini necessari ai fini della decisione, v'è solo da aggiungere che correttamente l'ordinanza individua la competenza a Torino, città ove la truffa ai danni di Puccio è giunta a compimento (secondo la prospettazione accusatoria) in Ottobre 2021, piuttosto che a Milano, ove i bonifici provenienti dai conti della Pozzi sono proseguiti fino al 17 gennaio 2022. 2. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Si sostiene che vi sia stata inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 648 ter 1 cod. pen., ed in particolare del 5° comma della disposizione poiché le somme ricevute sono state trasferite verso i conti correnti nella disponibilità degli indagati per poi essere spese direttamente per l'acquisto di beni di consumo e non per essere occultate o reinvestite in assets produttivi o finanziari. La tesi difensiva proposta cozza tuttavia contro quanto già detto in premessa. Secondo la giurisprudenza ivi citata, il riciclaggio si è realizzato fin dal momento in cui i fondi pervenuti dai soggetti truffati sono stati trasferiti dai conti beneficiari a quelli della [OSCURATO:PERSONA].. Che essi siano stati successivamente reinvestiti in criptovalute (come si sostiene nell'accusa) o che siano in parte rientrati nei portafogli della coppia per essere spesi in beni voluttuari (vestiti, automobili, cene, vacanze o quant'altro), sono scelte ed eventi che appartengono al post delictum e che quindi non sono idonei a privare di valenza illecita la condotta già perfezionatasi. 3. Infondata è anche la richiesta di riduzione del sequestro disposto a seguito di 'riconteggio' degli importi bonificati dalla Pozzi agli indagati. Si tratta all'evidenza di questione attinente alla fase esecutiva del sequestro e deve pertanto essere rappresentata al pubblico ministero per eventuali provvedimenti di riduzione del sequestro. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga