CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13512/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 6.02.2023 della Corte d'appello di Trieste di conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone di condanna in ordine al reato di cui all'art., 116 CdS commesso in Porcia il 15.06.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile. La deduzione, infatti, è meramente reiterativa nella parte in cui invoca l'applicazione dello stato di necessità, avendo la Corte di Appello già argomentato in modo coerente e logico in ordine alle ragioni per cui tale scriminante non era ravvisabile nel caso concreto ( pag 3 della sentenza impugnata). Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato anche nella parte in cui censura nella stesura della sentenza meri errori di battitura, che non ne intaccano la struttura argomentativa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] t; i : re estensore Il Presidente