CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 24753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Torino confermavala pronunzia di condanna emessa dal Tribunale di Torino in data 18 settembre2024 a carico di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,[OSCURATO:PERSONA], con atto trasmesso alla Corte attraverso l’Ufficio matricola delcarcere in cui si trova detenuto. I motivi di ricorso attengono alla illogicità e allacarenza di motivazione.Nel medesimo atto, il ricorrente chiede che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale per contrasto tra la disposizione prevista dall’art. 613,comma 1, cod.proc.pen. e l’art.11 comma 7 Cost.3. ll ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante,per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di unlegale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "peraccettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la qualenon attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (ex multis, Sez. 3, n. 11126del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18315 del25/03/2019, Rv. 276039).Quanto alla questione di legittimità costituzionale, si sono già espresse leSezioni Unite di questa Corte. È manifestamente infondata la questione diillegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1,comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111,comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione delricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nelladiscrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'eserciziodelle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione dellefacoltà difensive (Sez. U n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello,Rv. 272011 – 01).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ilricorrente va altresì condannato al pagamento della somma di euro 4.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]