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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34662/2025

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ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l Giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale di Macerata applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l a pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2.

Il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione contestando la legittimità del provvedimento che sarebbe carente di motivazione in punto di valutazione dellaqualificazione giuridica del fatto.

3. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione contestando la legittimità del provvedimento che sarebbe carente di motivazione.

4. I ricorsisono entrambi inammissibil i .

4.1. I ricorrent i non si confronta no con la consolidata giurisprudenza secondo cui: (a) ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014- 01) ; (b) la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5,n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 -01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279573- 01 ) .

4.2. Nel caso in esame i ricorrenti, senza tenere conto di tali indicazioni impugnavano la sentenza di patteggiamento contestando la motivazione, e, del tutto infondatamente, la qualificazione giuridica assegnata alla condotta, ovvero proponendo motivi non consentiti.

5. All’inammissibilità deiricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 7ottobre 2025.

Il Consigliere estensore Il P r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l Giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale di Macerata applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l a pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2. Il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione contestando la legittimità del provvedimento che sarebbe carente di motivazione in punto di valutazione dellaqualificazione giuridica del fatto. 3. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione contestando la legittimità del provvedimento che sarebbe carente di motivazione. 4. I ricorsisono entrambi inammissibil i . 4.1. I ricorrent i non si confronta no con la consolidata giurisprudenza secondo cui: (a) ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014- 01) ; (b) la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5,n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 -01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279573- 01 ) . 4.2. Nel caso in esame i ricorrenti, senza tenere conto di tali indicazioni impugnavano la sentenza di patteggiamento contestando la motivazione, e, del tutto infondatamente, la qualificazione giuridica assegnata alla condotta, ovvero proponendo motivi non consentiti. 5. All’inammissibilità deiricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il P r
Sentenza Cassazione n. 34662/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris