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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 33331/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 07.01.2025, la Corte d'Appello dì Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Palermo del 30.06.2022, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deducendo contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen, erroneamente ricavata dal solo fatto che il furto è stato commesso in orario notturno.

3. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti che il furto, avvenuto in piena notte, ha ostacolato di fatto la privata difesa, in quanto "gli inquilini di casa, dormendo, sì sono trovati in una situazione in cui erano incapaci di difendersi".

Dunque vengono valorizzati non soltanto l'orario notturno, ma anche le condizioni in cui versava la parte lesa, ostativa all'esercizio del diritto di difesa.

La motivazione è in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40275 del 15/07/2021 -Rv. 282095), secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 07.01.2025, la Corte d'Appello dì Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Palermo del 30.06.2022, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deducendo contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen, erroneamente ricavata dal solo fatto che il furto è stato commesso in orario notturno. 3. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti che il furto, avvenuto in piena notte, ha ostacolato di fatto la privata difesa, in quanto "gli inquilini di casa, dormendo, sì sono trovati in una situazione in cui erano incapaci di difendersi". Dunque vengono valorizzati non soltanto l'orario notturno, ma anche le condizioni in cui versava la parte lesa, ostativa all'esercizio del diritto di difesa. La motivazione è in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40275 del 15/07/2021 -Rv. 282095), secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere este
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