Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 23248/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di Messina udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 20 marzo 2025 il Tribunale di Messina, in rito immediato derivante da opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, che gli era stato contestato per il porto, nel bagagliaio dell’autovettura che stava conducendo, di una mazza da baseball, fatto avvenuto il 27 ottobre 2023.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Messina con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché, pur prendendo implicitamente atto dell'assenza di qualsiasi giustificazione del porto al momento del controllo, il Tribunale ha escluso la responsabilità per difetto di elemento soggettivo in base ad una circostanza che l'imputato non aveva neanche addotto a giustificazione, ovvero l'appartenenza dell'autovettura alla madre; si tratta di argomento insufficiente sia perché la natura contravvenzionale dell'illecito consente di punirlo anche a titolo di colpa sia perché, in assenza di una tempestiva giustificazione, quanto considerato dal Tribunale rimane irrilevante.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Con memoria scritta il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l’oggetto, per dimensioni inferiori a quelle di una normale mazza da baseball, era poco più di un giocattolo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Nell’unico motivo il ricorso deduce anzitutto che il Tribunale ha escluso la responsabilità per difetto di elemento soggettivo in base ad una circostanza, ovvero l'appartenenza dell'autovettura alla madre, che l'imputato non aveva addotto nell’immediatezza a giustificato motivo del porto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che sostiene che il giustificato motivo del porto di cui all’art. 4, secondo comma, l. n. 110 del 1975 è solo quello dedotto nell’immediatezza del controllo (su cui, v., per tutte, Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01).

L’argomento è manifestamente infondato, perchè non conferente con la motivazione della sentenza impugnata, che non ha mai sostenuto che le dichiarazioni della madre abbiano fornito all’imputato un giustificato motivo, per così dire postumo, del porto della mazza da baseball, ma ha utilizzato queste dichiarazioni come elemento di prova per argomentare in ordine alla esclusione della consapevolezza dell’imputato di portare con sé in auto la mazza da baseball in questione.

Il ricorso deduce ancora che la sentenza impugnata non ha motivato sul perchè l’imputato non possa essere considerato responsabile del reato a titolo di colpa, ma l’argomento è infondato perché, con affermazioni non correlate a specifici atti del processo, prova a criticare la motivazione con la quale il giudice ha ritenuto non dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza da parte dell’imputato della disponibilità dell’arma.

Il riferimento al coefficiente soggettivo della colpa è, infatti, proposto in ricorso in modo generico, e presupporrebbe l’individuazione di una regola cautelare che impone a chi si metta alla guida di un autoveicolo utilizzato anche da altri famigliari, secondo quanto accertato dal giudice di merito, di controllare cosa si trovi nel bagagliaio nell’alloggiamento della ruota di scorta.

In difetto di una deduzione di questo tipo, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio (la dichiarazione testimoniale della madre dell’imputato, unita alle risultanze della perquisizione del veicolo che ha permesso di individuare il luogo in cui era nascosta la mazza da baseball) sulla base del quale il giudice del merito è pervenuto alla decisione di assoluzione, che non è ammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519).

Nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.

In definitiva, il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di Messina udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 marzo 2025 il Tribunale di Messina, in rito immediato derivante da opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, che gli era stato contestato per il porto, nel bagagliaio dell’autovettura che stava conducendo, di una mazza da baseball, fatto avvenuto il 27 ottobre 2023. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Messina con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché, pur prendendo implicitamente atto dell'assenza di qualsiasi giustificazione del porto al momento del controllo, il Tribunale ha escluso la responsabilità per difetto di elemento soggettivo in base ad una circostanza che l'imputato non aveva neanche addotto a giustificazione, ovvero l'appartenenza dell'autovettura alla madre; si tratta di argomento insufficiente sia perché la natura contravvenzionale dell'illecito consente di punirlo anche a titolo di colpa sia perché, in assenza di una tempestiva giustificazione, quanto considerato dal Tribunale rimane irrilevante. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Con memoria scritta il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l’oggetto, per dimensioni inferiori a quelle di una normale mazza da baseball, era poco più di un giocattolo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Nell’unico motivo il ricorso deduce anzitutto che il Tribunale ha escluso la responsabilità per difetto di elemento soggettivo in base ad una circostanza, ovvero l'appartenenza dell'autovettura alla madre, che l'imputato non aveva addotto nell’immediatezza a giustificato motivo del porto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che sostiene che il giustificato motivo del porto di cui all’art. 4, secondo comma, l. n. 110 del 1975 è solo quello dedotto nell’immediatezza del controllo (su cui, v., per tutte, Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01). L’argomento è manifestamente infondato, perchè non conferente con la motivazione della sentenza impugnata, che non ha mai sostenuto che le dichiarazioni della madre abbiano fornito all’imputato un giustificato motivo, per così dire postumo, del porto della mazza da baseball, ma ha utilizzato queste dichiarazioni come elemento di prova per argomentare in ordine alla esclusione della consapevolezza dell’imputato di portare con sé in auto la mazza da baseball in questione. Il ricorso deduce ancora che la sentenza impugnata non ha motivato sul perchè l’imputato non possa essere considerato responsabile del reato a titolo di colpa, ma l’argomento è infondato perché, con affermazioni non correlate a specifici atti del processo, prova a criticare la motivazione con la quale il giudice ha ritenuto non dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza da parte dell’imputato della disponibilità dell’arma. Il riferimento al coefficiente soggettivo della colpa è, infatti, proposto in ricorso in modo generico, e presupporrebbe l’individuazione di una regola cautelare che impone a chi si metta alla guida di un autoveicolo utilizzato anche da altri famigliari, secondo quanto accertato dal giudice di merito, di controllare cosa si trovi nel bagagliaio nell’alloggiamento della ruota di scorta. In difetto di una deduzione di questo tipo, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio (la dichiarazione testimoniale della madre dell’imputato, unita alle risultanze della perquisizione del veicolo che ha permesso di individuare il luogo in cui era nascosta la mazza da baseball) sulla base del quale il giudice del merito è pervenuto alla decisione di assoluzione, che non è ammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). Nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. In definitiva, il ricorso
Decreto Cassazione n. 23248/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris