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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37539/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il precedente 17 maggio 2022 e con al quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 10 ter D.Lvo 74/2000, nella qualità di rappresentante legale della società Runníng s.r.I., per non aver versato VIVA per l'anno 2016.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione, essendo egli solo l'amministratore formale della società.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che né nel corso delle indagini, nè nel corso del processo di primo grado, né con i motivi di appello l'imputato ha dedotto la propria posizione di mero amministratore formale della società, la cui sostanziale gestione sarebbe stata affidata a tale [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di bancarotta fraudolenta anche in relazione al fallimento della società MGS Group, committente della società dall'imputato rappresentata.

Il giudice di merito ha quindi ritenuto sussistente la fattispecie in contestazione sia in ordine al profili di oggettivi, avendo il rappresentante legale il dovere di esercitare i dovuti controlli sul puntuale assolvimento degli obblighi fiscali, sia sotto il profilo soggettivo, non assumendo alcun rilievo quale fattore idoneo ad escludere il dolo, né la variabilità delle commesse, né la crisi del settore di mercato, né le condizioni di disagio economico in cui si sarebbe trovata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il precedente 17 maggio 2022 e con al quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 10 ter D.Lvo 74/2000, nella qualità di rappresentante legale della società Runníng s.r.I., per non aver versato VIVA per l'anno 2016. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione, essendo egli solo l'amministratore formale della società. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che né nel corso delle indagini, nè nel corso del processo di primo grado, né con i motivi di appello l'imputato ha dedotto la propria posizione di mero amministratore formale della società, la cui sostanziale gestione sarebbe stata affidata a tale [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di bancarotta fraudolenta anche in relazione al fallimento della società MGS Group, committente della società dall'imputato rappresentata. Il giudice di merito ha quindi ritenuto sussistente la fattispecie in contestazione sia in ordine al profili di oggettivi, avendo il rappresentante legale il dovere di esercitare i dovuti controlli sul puntuale assolvimento degli obblighi fiscali, sia sotto il profilo soggettivo, non assumendo alcun rilievo quale fattore idoneo ad escludere il dolo, né la variabilità delle commesse, né la crisi del settore di mercato, né le condizioni di disagio economico in cui si sarebbe trovata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore
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