CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Catanzaro,in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcerein relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso leaggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74, confermando, nel resto, ilprovvedimento.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori diCarmine [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 309,comma 5, 291, comma 1, 293, comma 3, e 268 cod. proc. pen. per la mancatatrasmissione integrale dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali etelefoniche, che ha impedito alla difesa non solo di verificare la pertinenza e lafedeltà del materiale indiziario selezionato unilateralmente dal pubblico ministero,ma anche di individuare elementi sopravvenuti a favore del ricorrente e idonei aricostruire in senso diverso i rapporti tra i membri della famiglia. Infatti,conversazioni attestanti conflitti interni avrebbero escluso l'esistenza di un pactumsceleris unitario e condiviso e avrebbero consentito una diversa ricostruzione deifatti.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273,commi 1 e 1-bis cod. proc. pen, e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per difetto di graviindizi del reato di associazione e dedita al traffico di stupefacenti e dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla stessa.Dai pochissimi dialoghi intercettati emergerebbe, infatti, che il ricorrente,ininterrottamente detenuto dal 2015, non era neppure a conoscenza di chi fosse ilprincipale rifornitore di sostanza stupefacente e che non ha fornito alcun contributoeffettivo al sodalizio. Gli stessi dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'assenza di un attuale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] altraffico di droga.Né potrebbe essere considerato indice della partecipazione l’invito, rivolto alfiglio [OSCURATO:PERSONA], a “rallentare” e a fare riferimento a interlocutori più affidabili, alfine di evitare ritorsioni fisiche come quella subita.2.3. Violazione di legge il difetto di motivazione in relazione all'art. 274,comma 1, lett. c) e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per difetto sia del percilodi inquinamento probatorio che del pericolo di reiterazione di reati della stessaspecie.3. Con memoria tempestivamente depositata i difensori di [OSCURATO:PERSONA] replicato alle conclusioni del Pubblico ministero, insistendo perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo diidentica censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal Tribunale per ilriesame, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delledoglianze difensive.In ogni caso esso è manifestamente infondato.Al Tribunale per il riesame devono essere depositati, ai sensi dell’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. chestabilisce che «le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, chepresenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi iverbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni econversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memoriedifensive già depositate», cioè tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero algiudice per le indagini preliminari e posti a fondamento della misura.Dunque, la parte non può chiedere il deposito di atti diversi rispetto a quelliposti a fondamento della misura cautelare, non potendo il suo esame estendersi asegmenti investigativi non utilizzati ai fini della decisione genetica.Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi,rilevando, innanzitutto, che la parte che lamenta l'omessa trasmissione di atti nonpuò limitarsi, come accaduto nel caso di specie, ad allegazioni generiche ma hal'onere di indicare quali documenti sarebbero stati omessi, fornendo la provastorica o anche logica che l'atto non trasmesso contenesse elementi in séfavorevoli.Ha, infine, rilevato che è rimasta meramente dedotta l'effettiva esistenza diulteriori registrazioni, diverse da quelle depositate.2. La censura, formulata con il secondo motivo di ricorso, relativaall’insussistenza di gravi indizi in ordine all’esistenza di una associazione finalizzataallo spaccio di stupefacenti facente capo al figlio [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondata.Nell’ordinanza impugnata si è dato conto in maniera esauriente, conmotivazione congrua, diffusa e priva di vizi logici, dei numerosi elementi chedimostrano in maniera inequivocabile l’esistenza di un vincolo associativo el’operatività, per l’intero anno 2024, di un gruppo criminale a base familiare.L'affectio societatis e la stabilità del vincolo associativo tra i vari sodali è statadesunta da plurime circostanze.Anzitutto, è stata evidenziata la disponibilità di una stabile base logistica,individuata nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], luogo nel quale venivanoeffettuati gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente, custodito lostupefacente destinato allo spaccio e realizzate le successive attività diconfezionamento e cessione.È stata, inoltre, ricostruita la precisa articolazione dei ruoli all'interno delgruppo. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato quale promotoree organizzatore dell'associazione, essendo a lui demandate le attività più rilevanticoncernenti l'approvvigionamento della droga e la successiva immissione sulmercato. Accanto alla sua figura, l'ordinanza evidenzia il contributo stabile econsapevole prestato dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], e dal fratello, Mario DeRango, entrambi partecipi delle decisioni strategiche del sodalizio e coinvolti nellegestione dei proventi dell'attività illecita e, in talune occasioni, anche nella direttacessione della sostanza agli acquirenti.Il tribunale ha, altresì, dato rilievo alla continuità dell'attività criminale,nonostante il grave pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2023 -episodio ricondotto alla scelta del gruppo familiare di operare mediante il sistemadel cosiddetto "sottobanco", ossia attraverso una gestione autonoma del trafficodi stupefacenti, svincolata dal controllo delle organizzazioni criminalitradizionalmente operanti sul territorio-.L'ordinanza ha sottolineato, inoltre, la capacità del sodalizio di assicurarsi uncostante canale di approvvigionamento attraverso il fornitore [OSCURATO:PERSONA],circostanza, questa, che consentiva la commercializzazione continuativa diconsistenti quantitativi di cocaina e hashish. Le intercettazioni richiamate nelprovvedimento documentano, da un lato, la sistematicità dei rifornimenti e,dall'altro, gli ingenti profitti derivanti dall'attività di spaccio. È stato, altresì,evidenziato che, successivamente all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA], ilnucleo familiare, facendo leva su una rete di relazioni ormai consolidata, haproseguito l'attività di traffico sia secondo le ordinarie dinamiche del mercatoillecito sia mediante il ricorso al sistema del "sottobanco", provvedendoautonomamente all'approvvigionamento e alla distribuzione di rilevantiquantitativi di sostanze stupefacenti, all'insaputa delle organizzazioni criminalidominanti.Il Tribunale per il riesame ha, infine, valorizzato l'esistenza di una cassacomune, alimentata con parte dei proventi derivanti dalle sistematiche cessioni didroga e destinata a costituire una riserva economica funzionale al finanziamentodelle successive operazioni di acquisto e distribuzione dello stupefacente.Secondo l’ordinanza impugnata, dunque, le risultanze investigative, costituitedalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle attività di videoripresa e dalsequestro di sostanza stupefacente eseguito nel corso delle indagini, delineanoun'organizzazione caratterizzata da stabilità, ripartizione di compiti e capacità diperseguire in modo continuativo il programma criminoso.Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, il richiamo operato dalla difesaai rapporti di parentela intercorrenti tra gli imputati, posto che tali legami, lungidall'offrire una diversa chiave di lettura delle condotte accertate, risultanopienamente compatibili con la configurazione di un'associazione per delinquere,quando, come nel caso di specie, si accompagnino a una stabile organizzazione,alla ripartizione dei ruoli e alla sistematica cooperazione nella realizzazione delprogramma criminoso.Parimenti irrilevante è la circostanza che nel corso delle indagini sia statoeseguito un solo sequestro di sostanza stupefacente, trattandosi di dato che nonè idoneo a scalfire il quadro indiziario complessivamente ricostruito attraverso lenumerose ulteriori emergenze investigative, le quali documentano in modounivoco la stabile operatività del sodalizio.3. Fondata, invece, è la censura relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] DeRango al sodalizio.La condotta di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata altraffico di stupefacenti può risolversi anche in un contributo temporalmentelimitato, purché concretamente apprezzabile e dimostrativo dell'adesioneall'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis.La partecipazione presuppone, cioè, un apporto individuale apprezzabile e nonepisodico, con cui il singolo concretamente contribuisce alla attività del sodalizio.Il Tribunale per il riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezzain ragione: a) di un colloquio intercettato in carcere il 3 febbraio 2024 in cui ilricorrente sollecita il figlio a coinvolgere una associazione operante sul territorioper ottenerne appoggio e protezione, mentre il figlio manifesta contrarietà a taleprospettiva richiamando il precedente episodio di violenza ai suoi danni, attribuitoproprio agli appartenenti al clan a cui il padre si voleva appoggiare. Il ricorrente,secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, invita il figlio a “rallentare”,dicendogli che, una volta uscito dal carcere, avrebbe ”fatto lui le squadre”sistemando tutti. Secondo il Tribunale per il riesame il colloquio rende evidente unquadro di relazioni strutturate con ambienti criminali organizzati; b) di un dialogo,sempre intercettato in carcere il 20 luglio 2024, durante il quale il ricorrenteavrebbe annotato in un pezzo di carta nominativi e recapiti telefonici di soggetti acui il figlio [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto rivolgere per l'approvvigionamento distupefacente, così dimostrando di avere una propria rete relazionabile utilizzabile.Ritiene, tuttavia, il Collegio che tali elementi non costituiscano gravi indizi diun contributo concreto, effettivo e attuale del ricorrente alla vita dell'associazione.Le conversazioni intercettate evidenziano, infatti, esclusivamente la conoscenzadel contesto criminale e l'intenzione del ricorrente di aiutare il figlio, una voltauscito dal carcere, ma non attestano l'effettivo inserimento del primo nellastruttura associativa né l'esercizio di un ruolo funzionale agli interessi del sodalizio.Né risulta che gli appartenenti all'associazione abbiano dato seguito aisuggerimenti del ricorrente o vi abbiano fatto, anche solo indirettamente,riferimento. Deve, inoltre, evidenziarsi che [OSCURATO:PERSONA], detenutoininterrottamente dal 2015, neppure conosceva [OSCURATO:PERSONA], principalefornitore di sostanza stupefacente del sodalizio, e che la compatibilità di talecircostanza con l'ipotesi di una sua effettiva partecipazione all'associazione deveessere valutata in concreto, tenuto conto che il sodalizio era composto solo daifamiliari stretti del ricorrente (moglie e figli).Sul punto, dunque, l’ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio inordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cuiall’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.All’esito di tale giudizio saranno, ove necessario, rivalutate le esigenzecautelari. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente