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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 25197/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di giorni 62 di lavori di pubblica utilità sostitutiva di quella di mesi due di arresto ed euro 500,00 di ammenda, alla quale il predetto era stato condannato con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 19.2.2019, divenuto esecutivo dal 4.2.2020, per non averla eseguita; per l'effetto, ripristinava la pena sostituita come in precedenza indicata.

2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "mancanza del presupposto esecutivo (richiesta del P.M. e ordine di esecuzione); violazione di legge del provvedimento impugnato in riferimento all'art. 159 cod. proc. pen.; art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione".

Secondo il ricorrente, il procedimento di esecuzione sarebbe nullo per "difetto di presupposto esecutivo" non risultando che l'Ufficio competente avesse emesso un ordine di esecuzione in relazione alla pena sia pure sostituita; inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe nullo perché adottato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, atteso che il procedimento di esecuzione sarebbe stato attivato di ufficio senza alcuna richiesta da parte del pubblico ministero; infine, la notifica della fissazione del procedimento esecutivo effettuata presso il domicilio eletto dal Duka nel giudizio di cognizione sarebbe, in ogni caso, nulla, non potendosi estendere l'efficacia di tale elezione al procedimento di esecuzione; sarebbe altresì nulla perché il Duka non avrebbe mai eletto domicilio presso il difensore.

In altri termini - secondo la difesa - il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto: a) accertarsi della corretta notificazione dell'ordine di esecuzione, successivo al giudicato, eventualmente notificato secondo il rito per gli irreperibili; b) disporre correttamente, previa emissione di decreto di irreperibilità - una volta adempiuti gli obblighi di ricerca previsti dal codice di rito - la notificazione della vocatio dell'incidente di esecuzione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Rilevante e assorbente è, a giudizio del Collegio, il dedotto profilo processuale relativo alla corretta instaurazione del giudizio di esecuzione.

E in vero, dalla consultazione degli atti, cui questa Corte può accedere per risolvere la questione posta alla sua attenzione, non risulta che il Duka abbia eletto domicilio presso il difensore, come affermato nell'ordinanza impugnata, nella quale il Giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'eccezione difensiva, ha genericamente ritenuto la regolarità "della notifica della fissazione della presente udienza fatta all'imputato irreperibile, nel domicilio eletto presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.".

Inoltre, sempre dalla consultazione degli atti non risulta neppure che sia stato regolarmente emesso un decreto di irreperibilità del condannato, che avrebbe potuto legittimare la notificazione del decreto di fissazione dell'incidente esecutivo al difensore di ufficio, quale è l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen..

5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento che, previa corretta instaurazione del contraddittorio, dovrà procedere a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento.

Così deciso, il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di giorni 62 di lavori di pubblica utilità sostitutiva di quella di mesi due di arresto ed euro 500,00 di ammenda, alla quale il predetto era stato condannato con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 19.2.2019, divenuto esecutivo dal 4.2.2020, per non averla eseguita; per l'effetto, ripristinava la pena sostituita come in precedenza indicata. 2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "mancanza del presupposto esecutivo (richiesta del P.M. e ordine di esecuzione); violazione di legge del provvedimento impugnato in riferimento all'art. 159 cod. proc. pen.; art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione". Secondo il ricorrente, il procedimento di esecuzione sarebbe nullo per "difetto di presupposto esecutivo" non risultando che l'Ufficio competente avesse emesso un ordine di esecuzione in relazione alla pena sia pure sostituita; inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe nullo perché adottato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, atteso che il procedimento di esecuzione sarebbe stato attivato di ufficio senza alcuna richiesta da parte del pubblico ministero; infine, la notifica della fissazione del procedimento esecutivo effettuata presso il domicilio eletto dal Duka nel giudizio di cognizione sarebbe, in ogni caso, nulla, non potendosi estendere l'efficacia di tale elezione al procedimento di esecuzione; sarebbe altresì nulla perché il Duka non avrebbe mai eletto domicilio presso il difensore. In altri termini - secondo la difesa - il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto: a) accertarsi della corretta notificazione dell'ordine di esecuzione, successivo al giudicato, eventualmente notificato secondo il rito per gli irreperibili; b) disporre correttamente, previa emissione di decreto di irreperibilità - una volta adempiuti gli obblighi di ricerca previsti dal codice di rito - la notificazione della vocatio dell'incidente di esecuzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono. Rilevante e assorbente è, a giudizio del Collegio, il dedotto profilo processuale relativo alla corretta instaurazione del giudizio di esecuzione. E in vero, dalla consultazione degli atti, cui questa Corte può accedere per risolvere la questione posta alla sua attenzione, non risulta che il Duka abbia eletto domicilio presso il difensore, come affermato nell'ordinanza impugnata, nella quale il Giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'eccezione difensiva, ha genericamente ritenuto la regolarità "della notifica della fissazione della presente udienza fatta all'imputato irreperibile, nel domicilio eletto presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.". Inoltre, sempre dalla consultazione degli atti non risulta neppure che sia stato regolarmente emesso un decreto di irreperibilità del condannato, che avrebbe potuto legittimare la notificazione del decreto di fissazione dell'incidente esecutivo al difensore di ufficio, quale è l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen.. 5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento che, previa corretta instaurazione del contraddittorio, dovrà procedere a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento. Così deciso, il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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