CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 32841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25516/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 2170/2022 depositata il 16/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata , la [OSCURATO:PERSONA] si pronunziava in merito ad una sentenz a della locale [OSCURATO:PERSONA], a definizione d’un processo intercorso, in tema di tasse rifiuti e automobilistiche oggetto di un avviso d’intimazione, tra il ricorrente edil Comune di [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate di Catania, limitatamente alla questione inerente al la compensazione delle spese del giudizio. Il primo giudice aveva infatti annullato l’avviso d’intimazione, notificato dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e impugnato dal contribuente, in quanto analoga cartella di pagamento, precedentemente a lui notificata, era stata annullata in autotutela dopo la notifica dell’avviso impugnato. [OSCURATO:PERSONA] aveva però compensato le spese di giudizio, sicché il ricorrente aveva proposto appello chiedendone l’integrale rifusione, gravame cui resisteva l’Agenzia delle Entrate instando per il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza in epigrafe, il giudice d’appello ha respinto il gravame ritenendo che, pur giustificata l’impugnazione dell’avviso d’intimazione per le ragioni indicate dal primo giudice, la facoltà di disporre la compensazione rientrerebbe nel potere discrezionale del giudice non essendo quest’ultimo tenuto a motivare la mancata compensazione. Ha valutato inoltre che la compensazione fosse giustificata, come indicato dal primo giudice, dal fatto che “la cartella di pagamento era stata emessa prima dell’annullamento disposto dalla Commissione”, provvedendo inoltre alla compensazione delle spese anche in appello in quanto “la problematica è stata oggetto di mutevoli interpretazioni giurisprudenziali”. Ricorre il contribuente sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria, chiedendo la cassazione della sentenza con condanna di Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Pur essendo stato loro regolarmente notificato il ricorso in data 17/10/2022, le controparti sono rimaste intimate, avendo l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositato solamente una memoria al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nonché 36 e 61 d.lgs. 546/92 e 111 Cost in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cpc, per omessa o illogica motivazione, tenuto conto che il ricorso al primo giudice è stato legittimamente proposto prima dell’annullamento della cartella mentre non vi sarebbe per il giudice una mera facoltà di motivare la compensazione delle spese così come non vi sarebbero, sulla specifica questione, mutevoli interpretazioni giurisprudenziali. 1.2 il motivo è infondato. La motivazione in sé non è omessa, né apparente, illogica o contraddittoria, atteso che, con ogni evidenza, si limita a richiamare il dictum della pronuncia di primo grado essendo del tutto verosimile che la frase: “la cartella di pagamento era stata emessa prima dell’annullamento disposto dalla Commissione”, sia frutto d’un mero lapsus calami e debba riferirsi all’avviso d’intimazione impugnato , emesso prima dell’annullamento della cartella presupposta, e non la cartella stessa, ciò che apparirebbe ovvio. Del pari è espresso positivamente il ragionamento che ne è alla base, al di là della sua condivisibilità di cui infra. Non vi è infatti impossibilità di percepire la ratio decidendi, quale connotato di una motivazione inesistente, ma al più contrasto con la normativa che regolail criterio di ripartizione delle spese giudiziali. Non consta, quindi, un’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che ben lascia cogliere, per quanto errata, la ratio decidendi in punto di compensazione delle spese di lite(vv. Cass. Sez. V ord. n. 20755 del 22/07/2025 Rv. 675496-01). La motivazione del decisumraggiunge quindi la soglia del minimo costituzionale. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 15 del d.lgs. 546/92, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la sentenza regolato le spese del giudizio di primo grado secondo il principio di causalità: decisione che avrebbe determinato la condanna della controparte Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite, peraltro d’entità superiore alla stessa somma oggetto dell’avviso impugnato. 3. Con il terzo motivo si censura la violazione del medesimo art. 15, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere condannato la controparte alla rifusione anche delle spese del grado d’appello. 4. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per identità di ratio, sono fondati. 4.1 Erra infatti il giudice impugnato ove invoca la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6-3 civ n. 11329 del 26/4/2019) in merito alla discrezionalità del giudice nel fornire una motivazione ove ritenga di non compensare le spese, atteso che, al contrario e nel caso specifico, entrambi i giudici del merito hanno deciso per la compensazione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (vv. la già citata Cass. Sez. 5 n. 20755 del 22/7/2025 Rv. 675496-01 e Sez. 3 n. 28515 del 27/10/2025). 4.2 Nel caso specifico, invece, il giudice gravato ha invertito il rapporto tra le regole succitate ritenendo che la compensazione non necessitidi particolari ragioni, violando così l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione ratione temporis applicabile e risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/9/2015, n. 156 (applicabili dal 1/1/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del medesimo testo normativo). Come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9312 del 8/4/2024; Cass. n. 1950 del 24/1/2022), tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve darne puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992. 4.3 È evidente che il generico riferimento ad asserite “mutevoli interpretazioni giurisprudenziali” non appare sufficiente a integrare il requisito succitato, tenuto altresì conto che le modifiche di cui al d.lgs. 156/2015 hanno espunto dal citato art. 15, comma 1, ogni riferimento all’art. 92, comma 2, c.p.c.. 5. Per tale via il ricorso va accolto, la sentenza impugnata vacassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., condannando l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], in ragione di soccombenza e di causalità della lite, alla rifusione dellespese di tutti i gradi di giudizio a favore del ricorrente.La liquidazione avviene come in dispositivo. P.Q.M la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in: - € 600,00 per compensi del giudizio di primo grado; - € 600,00 per compensi del giudizio d’appello; - € 700,00 per il giudizio di legittimità; oltre a € 200,00 per esborsi edagli accessori di legge se dovuti ; spese