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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 24568/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12657/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 588/15/14, depositata il 24/03/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Estinzione .Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 588 / 15 /1 4 del 0 6 / 06 /20 1 4 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CT R ) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 32 / 15 / 1 0 della Commissione tributaria provinciale di Bologna, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso un avviso di accertamento per IRES relat iv a all’anno d’imposta 2004;

1.1. con il menzionato avviso di accertamento, di primo livello rispetto ad altro avviso notificato alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di consolidante, oggetto di separato giudizio, venivano recuperati a tassazione alcuni dividendi ritenuti non rientranti nel consolidato fiscale, con conseguente venir meno del relativo beneficio applicato dalla società contribuente;

2. avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso e, quindi, depositava istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione della lite concernente il giudizio relativo all’avviso di accertamento di secondo livello, concernente la [OSCURATO:SOCIETA] quale consolidante;

4. con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. depositata il 26/05/2023, [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva l’estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata dell’accertamento di secondo livello, per come dichiaratocon decreto di questa Corte n. 39470 del 13 / 12 /202 1 . [OSCURATO:PERSONA]

1. con il decreto n. 39470del 13/12/2021, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 28363/2015, il Presidente della Sezione Tributaria di questa Corte, ha dichiarato estinto il processo concernente l’avviso di secondo livello;Cons. est.

G.M.

Nonno

2. poiché la definizione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento relativo alla consolidante giova anche in favore della coobbligata consolidata con riguardo all’avviso di primo livello oggetto del presente contenzioso, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3. le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12657/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 588/15/14, depositata il 24/03/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Estinzione .Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 588 / 15 /1 4 del 0 6 / 06 /20 1 4 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CT R ) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 32 / 15 / 1 0 della Commissione tributaria provinciale di Bologna, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso un avviso di accertamento per IRES relat iv a all’anno d’imposta 2004; 1.1. con il menzionato avviso di accertamento, di primo livello rispetto ad altro avviso notificato alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di consolidante, oggetto di separato giudizio, venivano recuperati a tassazione alcuni dividendi ritenuti non rientranti nel consolidato fiscale, con conseguente venir meno del relativo beneficio applicato dalla società contribuente; 2. avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso e, quindi, depositava istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione della lite concernente il giudizio relativo all’avviso di accertamento di secondo livello, concernente la [OSCURATO:SOCIETA] quale consolidante; 4. con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. depositata il 26/05/2023, [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva l’estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata dell’accertamento di secondo livello, per come dichiaratocon decreto di questa Corte n. 39470 del 13 / 12 /202 1 . [OSCURATO:PERSONA] 1. con il decreto n. 39470del 13/12/2021, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 28363/2015, il Presidente della Sezione Tributaria di questa Corte, ha dichiarato estinto il processo concernente l’avviso di secondo livello;Cons. est. G.M. Nonno 2. poiché la definizione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento relativo alla consolidante giova anche in favore della coobbligata consolidata con riguardo all’avviso di primo livello oggetto del presente contenzioso, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, va dichiarata la cessazione della materia del contendere; 3. le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del co
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