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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07835/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi ; letta la memoria depositata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede il ri getto dei ricorsi, allegando nota spese; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si riporta al ricorso e se ne chiede l'acco glimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in data 11/06/2020 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 582, 583 cod. pen., e, il solo Ventimiglia anche per il reato di cui agli artt. 612, comma secondo, 61 n. 1 cod. pen., in Palermo il 08/07/2013, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di minaccia grave, perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena e confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 52 cod. pen., 530, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di valutare l'attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, anche alla luce delle dichiarazioni dell'imputato, il che avrebbero dovuto condurre, quanto meno, a ravviare la scriminante della legittima difesa; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, eccessiva rispetto al fatto, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che l'imputato risulta incensurato ed aveva avuto solo intenzione di difendersi dall'aggressione subita.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., in quanto non sono stati esaminati i testi di P.G. intervenuti nell'immediatezza dei fatti, alla luce dell'annotazione redatta in data 09/07/2013, da cui emergeva come il ricorrente non fosse stato coinvolto nella lite tra la persona offesa ed il Ventimiglia, come risulta dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.Il primo motivo del ricorso del Ventimiglia è del tutto generico e versato in fatto, limitandosi, apoditticamente, a riproporre una diversa versione dei fatti, in aperta contraddizione con la motivazione delle sentenze di merito, che, trattandosi di "doppia conforme", si integrano reciprocamente, e che hanno ampiamente valutato come attendibile la versione della persona offesa, anche alla luce del referto medico, attestante lesioni del tutto compatibili con il suddetto narrato, nonché di quanto caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti intervenuti, che avevano assistito alle minacce profferite dal Ventimiglia, Quanto alla legittima difesa, la Corte territoriale ha logicamente valutato come, pur ammettendo che il Calou avesse, per primo, lanciato il proprio casco contro il braccio del Ventimiglia, che con la sua auto aveva invaso la corsia di marcia del ciclomotore alla cui guida si trovava la persona offesa, ha rilevato l'evidente sproporzione tra la condotta della persona offesa e la reazione dell'imputato, il quale non aveva riportato neanche un semplice ematoma, circostanza non contestata dalla difesa.

Del tutto inconfigurabile, quindi, risulta la legittima difesa.

Del tutto incensurabile la motivazione concernente la determinazione della pena, avendo la Corte di merito evidenziato la gravità del fatto, anche alla luce dei postumi invalidanti, osservando come non risulti alcun elemento valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sotto tale aspetto, peraltro, neanche la difesa ha individuato alcun elemento, al di là della mera incensuratezza dell'imputato, insufficiente già alla stregua della valutazione operata dal legislatore.

Radicalmente inammissibile risulta anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto con una condotta attiva di aggressione fisica ai danni della persona offesa, come risulta dalle dichiarazioni del Calou, avendo la Corte territoriale valutato come la P.G. fosse sopraggiunta una volta consumatasi l'aggressione, per cui l'ulteriore esame degli operanti era del tutto inutile.

Il motivo di ricorso - che sotto tale aspetto è anche privo di autosufficienza, richiamando un atto, quale la relazione di P.G., neanche prodotto - risulta meramente esplorativo e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidata in complessivi euro 2.825,93 oltre accessori di legge, P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.825,93 oltre accessori di legge.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi ; letta la memoria depositata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede il ri getto dei ricorsi, allegando nota spese; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si riporta al ricorso e se ne chiede l'acco glimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in data 11/06/2020 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 582, 583 cod. pen., e, il solo Ventimiglia anche per il reato di cui agli artt. 612, comma secondo, 61 n. 1 cod. pen., in Palermo il 08/07/2013, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di minaccia grave, perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 52 cod. pen., 530, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di valutare l'attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, anche alla luce delle dichiarazioni dell'imputato, il che avrebbero dovuto condurre, quanto meno, a ravviare la scriminante della legittima difesa; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, eccessiva rispetto al fatto, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che l'imputato risulta incensurato ed aveva avuto solo intenzione di difendersi dall'aggressione subita. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., in quanto non sono stati esaminati i testi di P.G. intervenuti nell'immediatezza dei fatti, alla luce dell'annotazione redatta in data 09/07/2013, da cui emergeva come il ricorrente non fosse stato coinvolto nella lite tra la persona offesa ed il Ventimiglia, come risulta dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.Il primo motivo del ricorso del Ventimiglia è del tutto generico e versato in fatto, limitandosi, apoditticamente, a riproporre una diversa versione dei fatti, in aperta contraddizione con la motivazione delle sentenze di merito, che, trattandosi di "doppia conforme", si integrano reciprocamente, e che hanno ampiamente valutato come attendibile la versione della persona offesa, anche alla luce del referto medico, attestante lesioni del tutto compatibili con il suddetto narrato, nonché di quanto caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti intervenuti, che avevano assistito alle minacce profferite dal Ventimiglia, Quanto alla legittima difesa, la Corte territoriale ha logicamente valutato come, pur ammettendo che il Calou avesse, per primo, lanciato il proprio casco contro il braccio del Ventimiglia, che con la sua auto aveva invaso la corsia di marcia del ciclomotore alla cui guida si trovava la persona offesa, ha rilevato l'evidente sproporzione tra la condotta della persona offesa e la reazione dell'imputato, il quale non aveva riportato neanche un semplice ematoma, circostanza non contestata dalla difesa. Del tutto inconfigurabile, quindi, risulta la legittima difesa. Del tutto incensurabile la motivazione concernente la determinazione della pena, avendo la Corte di merito evidenziato la gravità del fatto, anche alla luce dei postumi invalidanti, osservando come non risulti alcun elemento valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sotto tale aspetto, peraltro, neanche la difesa ha individuato alcun elemento, al di là della mera incensuratezza dell'imputato, insufficiente già alla stregua della valutazione operata dal legislatore. Radicalmente inammissibile risulta anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto con una condotta attiva di aggressione fisica ai danni della persona offesa, come risulta dalle dichiarazioni del Calou, avendo la Corte territoriale valutato come la P.G. fosse sopraggiunta una volta consumatasi l'aggressione, per cui l'ulteriore esame degli operanti era del tutto inutile. Il motivo di ricorso - che sotto tale aspetto è anche privo di autosufficienza, richiamando un atto, quale la relazione di P.G., neanche prodotto - risulta meramente esplorativo e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidata in complessivi euro 2.825,93 oltre accessori di legge, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.825,93 oltre accessori di legge. Così deciso in
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