CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 30826/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 222571/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti M.Cimetti e G.Parente elettivamente domiciliata in Roma via della [OSCURATO:PERSONA] n.161 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente- E Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12. -controricorrente - /ZZ [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.659/38/14, depositata il 20/05/ 2014 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 09/02/2021 - N-, Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la cassazione dellaVE -fR Piemonte 658/38/14 depositata il 20 maggio 2014. La vicenda nasce dall'opposizione del contribuente [OSCURATO:PERSONA], non costituitosi, ad una cartella di pagamento per mancato versamento per IRPEF koi. • vi 1995, sottesa ad un preavviso di fermofdi un'autovettura di sua proprietà, eccependo la mancata notifica della cartella stessa con conseguente annullamento del preavviso di “fermo,' nonché la prescrizione del credito d'imposta. La CTP di Torino respingeva il ricorso del contribuente. La CTR accoglieva invece il gravame. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce un unico motivo di ricorso. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate al solo fine della partecipazione all'eventuale udienza orale. E' rimasto intimato il contribuente. Considerato che: Il giudice regionale ha accolto l'appello del contribuente in quanto la notifica dell'atto impositivo era avvenuta nella mani di un soggetto non identificabile, non generalizzato dal notificante, da ritenere estraneo al nucleo familiare, in quanto sull'avviso di ricevimento non era stato sbarrata la casella indicante se il consegnatario fosse il destinatario, persona convivente, addetto alla casa o portiere. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce come unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 26 del d.p.r 602/73 e degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001. Il motivo è fondato. La tesi della ricorrente è, infatti, conforme alla giurisprudenza di questa Corte laddove afferma che <<Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma. (Sez. 5 - , 17/01/2020 n. 946). Il giudice d'appello ha, invece, ravvisata la necessità che l'avviso di ricevimento fosse integrato da elementi identificativi che il richiamato art. 26 non prevede, né fa carico all'agente postale di svolgere un'attività di verifica, nei confronti del soggetto a cui consegna l'atto, che la norma non gli affida. L'avviso di ricevimento in esame indica ed attesta che il giorno 8.11.2002, l'atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario di via Gramsci 104, in [OSCURATO:PERSONA], la cui esattezza non è contestata, a soggetto diverso dal Gravellu, il cui nome "Gabriella" è sufficientemente leggibile, che ha apposto la sua firma quale persona autorizzata alla ricezione. Con ciò la procedura di notifica è da considerare perfezionatasi, con effetto interruttivo della prescrizione. Al riguardo, ritiene il Collegio che trovi applicazione anche alla notifica ex art. 26 il principio secondo cui si presume iuris tantum che la persona, a cui l'atto è consegnato dall'ufficiale postale e che abbia firmato l'avviso di ricevimento quale persona autorizzata alla ricezione, rivesta una delle qualità di addetto alla casa, all'ufficio, all'azienda e incombe al destinatario, che contesta la validità della notifica, provare il contrario (sul punto Cass. n.27587/2018). Nel caso in esame, il giudice regionale, mediante l'acquisizione di certificazione storico-anagrafica, ha accertata la composizione del nucleo familiare del contribuente, con la conseguenza di escludere che il ricevente dell'atto ne facesse parte. Non ha, invece, preteso che il ricorrente provasse che nessuna delle altre qualità legittimanti la consegna fosse rivestita dalla persona di sesso femminile, identificabile almeno nel nome come "Gabriella", ponendo, erroneamente, ogni accertamento preliminare a carico dell'operatore postale. Il ricorso va perciò rigettato. Va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione 'tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spes