CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2025
Cassazione n. 08819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Ragusa in composizione monocratica, decidendo quale giudice di appello, confermava la sentenza con cui il Giudice di pace di Modica, in data 26.11.2021, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati in rubrica ascritti, commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile nel presente giudizio. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede un parziale annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge, in quanto il giudice di appello ha omesso di provvedere sulla domanda ritualmente proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dall'imputato, in conseguenza della soccombenza in giudizio dell'appellante. 3. Con requisitoria e conclusioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. Va preliminarmente osservato che, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità essendo stato dedotto un error in procedendo, il procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] è sorto ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, su ricorso della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile nel relativo giudizio. Trova, pertanto, applicazione il disposto dell'art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui "1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. 2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile." Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato a citazione della persona offesa, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la persona offesa, costituita parte civile, rivestendo la qualifica di vero e proprio accusatore privato, ove intenda impugnare la sentenza di proscioglimento anche agli effetti penali, è legittimata, al pari del pubblico ministero, a proporre ricorso per cassazione deducendo tutti i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., mentre ove impugni la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, potrà proporre appello ai sensi della regola generale di cui all'art.576 cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Rv. 283748 - 01). Alla parte civile, in altri termini, è preclusa solo la possibilità di proporre appello agli effetti penali, restando salva la possibilità di impugnare, in sede di appello, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di primo grado ai soli effetti della responsabilità civile (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 23406 del 30/01/2025 Ud. (dep. 23/06/2025 ) Rv. 288155 -01). Orbene, attivata l'impugnazione innanzi al Tribunale di Ragusa con cui, pur concludendo per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, l'appellante comunque chiedeva anche la condanna del prevenuto al risarcimento dei danni derivanti da reato, sul punto l'appello deve ritenersi ammissibile, trattandosi di un rimedio previsto specificamente per far valere la respopsabilità civile dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] del giudizio di second4,Ia parte civile è risultata soccombente, avendo il giudice rigettato il proposto appello, ma senza condannare l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato, nonostante quest'ultimo ne avesse chiesto la liquidazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'indicato punto della decisione, con rinvio al Tribunale di Ragusa in composizione monocratica in diversa composizione fisica, affinché provveda a porre rimedio all'indicata omissione che si è tradotta in una violazione della legge processuale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa, in dive