Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19975/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DE ME0 UMBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/1.0/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità di tutti i restanti ricorsi; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'éaccoglimento delle conclusioni dei ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha inoltre richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A6, per mancanza di querela, e, in subordine, lo stralcio della sua posizione onde verificare l'esistenza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte d'appello di Bari ha nel complesso parzialmente confermato la pronuncia emessa all'esito del giudizio abbreviato dal g.u.p. di Bari nei confronti, tra gli altri, degli imputati oggi ricorrenti, in primo grado ritenuti responsabili: alcuni, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di reati-fine; altri soltanto di reati in materia di stupefacenti; altri ancora (anche) per reati contro il patrimonio, in materia di armi e per tentato omicidio.

Per quanto qui rileva, nei confronti degli odierni ricorrenti (alcuni dei quali avevano in appello in tutto od in parte rinunciato ai motivi) la Corte territoriale: ha applicato in taluni casi la pena concordata; ha talvolta parzialmente accolto i motivi di appello riducendo le pene inflitte, riconoscendo circostanze attenuanti ovvero escludendo aggravanti, riconoscendo il vincolo della continuazione con reati già giudicati, oppure riqualificando alcuni reati in materia di stupefacenti come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup.; ha per altri imputati integralmente confermato le statuizioni della sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA] (lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata) e [OSCURATO:PERSONA] (lamentando il mancato contenimento della pena nei minimi edittali).

A mezzo dei rispettivi difensori cassazionisti, altri 20 imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione di seguito indicati.

3. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio determinato a seguito del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati sub iudice ed il reato giudicato con altra sentenza divenuta definitiva.

Nell'effettuare quell'operazione -‘ si allega - la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni per cui aveva ritenuto congruo stabilire la pena base di nove anni di reclusione per il più grave reato e determinare l'aumento a titolo di continuazione per i reati satelliti sub iudice nella misura indicata dal g.u.p.

4. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si lamenta il vizio di motivazione per la mancata derubricazione del reato di cui al capo BC8 come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u.s., essendosi operata una valutazione in malam partem delle conversazioni intercettate, benché non vi fosse prova della quantità di stupefacente oggetto di accordo.4.1.

Con il secondo motivo, in relazione alla contestazione del capo C5, si deduce il vizio di motivazione, non essendovi prova del concorso del Cascella per molte delle cessioni contestate, potendo questo sussistere per un solo episodio, senza che peraltro potessero valorizzarsi, in quanto prive di riscontri, le dichiarazioni del correo Petroni, la cui responsabilità era stata peraltro affermata anche per fatti ai quali Cascella è stato invece ritenuto estraneo.

4.2. Con il terzo motivo si lamenta che sia stata riconosciuta la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 13 valorizzandosi la ritenuta responsabilità in un solo reato-fine peraltro neppure caratterizzato da elementi che di regola ricorrono negli stabili rapporti illeciti di compravendita di droga con sodalizi criminali - senza che fosse adeguatamente argomentata la affectio societatis e nonostante deponessero in senso contrario le dichiarazioni del correo Petroni, che la Corte territoriale aveva ignorato.

5. Con quattro distinti motivi di ricorso - gli ultimi due subordinati - [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai seguenti profili.

5.1. Si lamenta innanzitutto - anche con la memoria contenente motivi aggiunti, datata 14 gennaio u.s. - la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo, illegittimamente ed illogicamente affermata in base a presunzioni e congetture fondate sul fatto che egli avrebbe interagito nello smercio di stupefacenti con alcune persone ritenute partecipi del sodalizio, che avrebbe operato alle dipendenze di un soggetto (chiamato "Mino il biondo" che, pur indicato quale figlioccio del promotore Mercante, non era imputato dell'associazione) e sulla considerazione che, occupandosi di furti per il glan Mercante (senza che, tuttavia, gli fosse mai stata contestata l'appartenenza a quell'associazione), è impensabile che non si occupasse per il clan anche dell'attività di spaccio di stupefacenti cui era dedito.

Si erano illogicamente svalutate le contrarie dichiarazioni rese da diversi collaboratori, ed in particolare da Sedicina e Sportelli, attribuendosi invece fede a quelle di collaboratori estranei al sodalizio che parlavano soltanto "per sentito dire".

5.2. In secondo luogo, ci si duole della mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s. degli addebiti contestati ai capi da C4.1 a C4.4 e C4.e, sull'illegittimo ed illogico rilievo della pluralità e sistematicità delle condotte.

5.3. Con il terzo motivo ci si duole della mancata esclusione della circostanza aggravante dell'associazione armata in difetto di prova di effettiva conoscenza o concreta prevedibilità della disponibilità di armi.5.4.

Con il quarto motivo si contesta la ritenuta impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'erroneo rilievo che sarebbe ostativa la contestata recidiva reiterata, pur fondata su una condanna divenuta definitiva successivamente alla consumazione del reato associativo, e della mancata riduzione degli aumenti di pena per la continuazione.

6. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'assenza di motivazione sulle doglianze proposte con l'appello in relazione al reato di detenzione illegale di arma di cui al capo D14.

Erroneamente - allega il ricorrente - la Corte territoriale aveva ritenuto che quel capo non fosse stato oggetto d'impugnazione, avendolo invece l'appellante trattato unitamente ai motivi svolti con riguardo al pressoché identico capo D2. 6.1 Con il secondo motivo si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del reato in materia di stupefacenti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., essendosi ritenuta ostativa la quantità di stupefacente senza considerare che una parte era destinata al consumo personale. 6.2 Con l'ultimo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla conferma degli aumenti di sei mesi di reclusione ciascuno per i due reati in materia di armi.

7. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 73, comma 4, t.u.s. per aver la Corte territoriale omesso di esaminare in modo più analitico il reato ascritto al ricorrente, limitandosi a rilevare che vi era stata rinuncia ai motivi di ricorso. 7.1 Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di mera equivalenza effettuato tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva.

8. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione, [OSCURATO:PERSONA] si duole della 1Z' affermazione di MA,/ responsabilità per il reato di tentato omicidio quale mandante.

Si osserva che, nonostante la parziale rinuncia ai motivi di appello, egli avrebbe dovuto essere assolto da quel reato, nei suoi confronti ritenuto soltanto in relazione all'ammissione degli addebiti da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

9. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale indicato le ragioni della determinazione della pena inflitta in dieci anni di reclusione.10.

Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione per esserne stata affermata la responsabilità sulla base di mere conversazioni intercettate dal contenuto criptico, non solo non fornite di riscontri, ma smentite dalle dichiarazioni del collaboratore Sedicina, contraddittoriamente non creduto sul punto pur essendo lo stesso stato ritenuto in linea generale attendibile dai giudici di merito.

Incorrendo in ulteriore contraddizione, la Corte territoriale aveva poi utilizzato le dichiarazioni del predetto collaboratore per ridurre il trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente.

11. Con due distinti motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente: - al diniego della richiesta riqualificazione del reato nel fatto di lieve entità benché il quantitativo di cocaina fosse decisamente modico, essendosi dato illegittimamente rilievo all&diversLqualità di stupefacente detenuto; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ancorato ad un vero giudizio di disvalore sulla personalità del ricorrente, essendosi peraltro realizzata una evidente disparità di trattamento rispetto al coimputato.

12. Con tre distinti motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo ai seguenti profili.

12.1. Si lamenta innanzitutto la sua ritenuta partecipazione al reato associativo, illegittimamente ed illogicamente ricavata dal concorso in singoli episodi di spaccio, senza adeguata motivazione circa uno stabile e consapevole rapporto del ricorrente con il sodalizio.

Non sarebbero sufficienti, in particolare, il richiamo alle generiche dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto che, per mero dovere morale e civile, [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato occasionale soccorso a [OSCURATO:PERSONA] - ferito in uno scontro con esponenti di altro clan malavitoso - essendosi invece trascurate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

La stessa sentenza, inoltre, finirebbe con l'ammettere che il ricorrente può considerarsi partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ma non anche ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990.

12.2. In secondo luogo ci si duole della ritenuta responsabilità per il reato di estorsione, essendo al più ravvisabile il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., posto che, secondo le stesse dichiarazioni della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA] (tramite [OSCURATO:PERSONA]) aveva agito - peraltro con condotta non contraddistinta da minaccia - per ottenere che il debitore saldasse la propria obbligazione nei confronti del creditore, portata da una cambiale non onorata, e non già per conseguire un proprio ingiusto profitto.

12.3. Con il terzo motivo si contesta l'eccessivo aumento praticato a titolo di continuazione.

13. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale omesso di esercitare il doveroso controllo sull'assenza di cause di non punibilit:à ex art. 129 coci. proc. pen. 14.

Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dell'addebito nel reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., avendo la Corte territoriale rinviato apoditticamente a conversazioni intercettate prive di riferimenti chiari e certi alla qualità e quantità dello stupefacente ed avendo omesso di considerare che dalle stesse emergeva come i sodali lamentassero la scarsa presenza ed efficacia organizzativa del ricorrente con riguardo alle diverse cessioni.

15. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale apoditticamente negato la riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, cornma 5, t.u.s. nei confronti del ricorrente, avendola invece riconosciuta nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

16. Con due distinti motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: - all'affermazione di penale responsabilità, conseguente ad una ricostruzione implausibile ed inverosimile, fondata su indizi privi del requisito della certezza (come il luogo dell'incontro tra i due coimputati) e su mere ipotesi, peraltro desunte da conversazioni intercorse tra altre persone, non valutate con attenzione e rigore; - al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con motivazione apparente ed insufficiente.

17. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta omessa ed apparente motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza attenuante, di cui all'art. 114 cod. pen., del contributo di minima importanza nell'attività di spaccio.18. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi di pressoché identico contenuto.

18.1. Con il primo motivo, riferito al reato di tentato omicidio loro ascritto, essi deducono vizio di motivazione con riguardo al ritenuto .animus necandi, lamentando motivazione apparente sul punto (poggiante su elementi inconsistenti o neutri), travisamento della prova (in particolare, di una conversazione ambientale intercettata tra due donne) e omessa risposta alle doglianze difensive sulle importanti dichiarazioni rese dal collaboratore Sedicina circa quanto la stessa vittima gli riferì.

18.2. Con il secondo motivo si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentate lesioni.

18.3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. quanto al mancato contenimento della pena nei limiti edittali senza che sia stata al proposito resa alcuna motivazione.

19. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. con riguardo alla determinazione della pena base non contenuta nel minimo edittale.

20. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione della legge penale per aver la Corte territoriale, richiamando l'art. 81, sesto comma, cod. pen. in relazione alla ritenuta recidiva, valutato equo l'aumento di pena a titolo di continuazione di quattro mesi di reclusione per ciascuno dei sei reati satelliti rispetto al più grave reato di cui all'art. 74 t.u.s., piuttosto che quello di mesi due (o, al più, di mesi tre e giorni tre).

21. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione per aver la Corte territoriale omesso ogni genere di valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili ai sensi dell'art.. 613, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazioni non sottoscritte da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.2.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

2.1. Giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., va innanzitutto osservato che, nei termini delineati in ricorso, viene eccepita una violazione di legge - con connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello non fatti oggetto di rinuncia.

Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello (e non rinunciato), occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso è inammissibile per genericità.

Ed invero, la sentenza - non specificamente contestata dal ricorso - dà atto che nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli concernenti l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, t.u.s. e della recidiva ed il bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed aveva in particolare rinunciato al motivo di appello relativo agli aumenti per la continuazione (circostanza, quest'ultima, che trova conferma nel verbale dell'udienza del 25 maggio 2021), chiedendo poi il riconoscimento del vincolo della continuazione con un reato concernente l'illecito trasporto il hashish.

Le doglianze fatte oggetto di ricorso - vale a dire, la determinazione della pena con riguardo al più grave reato associativo (peraltro determinata nel minimo edittale, con massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche concesse in regime di prevalenza) e gli aumenti a titolo di continuazione stabiliti dal g.u.p. con riguardo ai reati satelliti oggetto di giudizio - non rientravano, pertanto, nel devoluto alla Corte territoriale, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553).

In questa sede l'imputato potrebbe dolersi unicamente della misura dell'aumento di pena stabilito per il reato satellite rispetto al quale è stato in appello riconosciuto il vincolo della continuazione, ma al riguardo non è stata proposta specifica cloglianza e, in ogni caso, la sentenza reca sul punto congrua e non illogica motivazione, in questa quindi non ulteriormente sindacabile.

2.2. Il motivo è peraltro erroneamente formulato (perché, ad es., indica una pena base per il reato più grave diversa da quella determinata dalla sentenza impugnata) e rivela la sua manifesta infondatezza - e contraddittorietà - nella parte in cui, a pag. 4, diversamente da quanto indicato nel petitum finale, si chiede a questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., di «rideterminare la pena nella misura finale di anni 10 di reclusione», laddove la pena finale inflitta al ricorrente è quella di anni nove e mesi uno di reclusione, ridotta in forza della diminuente connessa al giudizio abbreviato, ad anni sei e giorni 20 di reclusione.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite e connotato da genericità e mancanza d'interesse.

Dal primo punto di vista deve osservarsi che la critica svolta involge l'interpretazione data dalla Corte territoriale alle conversazioni telefoniche intercettate, che è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie.

In ogni caso - e l'argomento è comunque assorbente - la sentenza, con giudizio di fatto non illogicamente motivato e in ricorso non specificamente contestato, ha ritenuto che, quand'anche l'evocato dialogo tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] dovesse interpretarsi nel senso che la cessione di stupefacente fosse avvenuta soltanto per metà del quantitativo inizialmente concordato (vale a dire, 50 gr. di cocaina, piuttosto che 100 gr.), trattandosi di droga di ottima qualità e destinata al taglio (come del pari logicamente argomenta la Corte territoriale), non sarebbe in ogni caso ravvisabile un fatto di lieve entità.

Va richiamato, pertanto, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle ratíones decídendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; 1 (0 LI Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della (prima) doglianza non condurrebbe comunque all'ac:coglimento, del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

3.2. Il secondo motivo è in parte generico e comunque manifestamente infondato.

Quanto al primo aspetto, va rilevata l'assoluta genericità della stringata - ed incomprensibile - riproposizione in ricorso di doglianze mosse in appello contro la motivazione della sentenza di primo grado con riguardo a taluni specifici episodi, ai quali sarebbe "estranea" la figura del Cascella.

Va qui ribadito, di...fatti, il principio secondo cui è inammissibile il ric:orso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

In ogni caso, va rilevato che, nel confermare la corresponsabilità del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] nelle cessioni di stupefacente contestate al capo C5, la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica, essendo fondata su plurime - convergenti ed indipendenti - chiamate di correità (vale a dire quelle dei collaboratori Musciacchio e Simeone), che il ricorrente in alcun modo contesta, e non soltanto su quella, al proposito particolarmente qualificante, del correo Petroni (sulla sufficienza dell'utilizzo delle plurime chiamate quale reciproco elemento di riscontro v., ex multis, Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, RV. 277393; SE!Z. 2, n. 35923 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Campo, Rv. 276744), nonché su specifici riscontri ricavati dalle conversazioni intercettate con riguardo ad alcuni episodi.

La conclusione non è incrinata, sul piano logico, dal fatto che per taluni episodi di spaccio contestati al Petroni in altri capi d'imputazione non sia stata in primo grado riconosciuta anche la corresponsabilità del Cascella: non essendovi stata sul punto impugnazione del pubblico ministero, il tema non è stato devoluto alla Corte territoriale e non può quindi ravvisarsi alcuna contraddittorietà nella sentenza impugnata.3.3.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed irrimediabilmente generico.

In diritto, va premesso che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato testo unico risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avelino e a., Rv. 270396).

L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di cui all'articolo precedente va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi, nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 270564).

La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i complici, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specific:he modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033/2013 del 15/11/2012, Barbetta; Sez. 6, n. 9061/2013 del 24/09/2012, Cecconi e aa., Rv. 255312).

Per la configurabilità della condotta di partecipazione, in questi casi, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e aa., Rv. 257905).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi ed il ricorrente non si confronta in alcun modo con la non illogica motivazione spesa a dimostrazione della sua affectio societatis, fondata sulle convergenti, ed indipendenti, dichiarazioni dei collaboratori Musciacchio e Simeone (la cui ritenuta attendibilità e pregnanza non viene criticata dal ricorrente, che sul punto non spende parola) e su una chiarissima conversazione tra gli affiliati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui Cascella, ancora al marzo del 2014, viene indicato come uno dei sodali aventi diritto alla spartizione dei guadagni ricavati dal traffico di stupefacenti gestito dall'associazione.

La riconosciuta corresponsabilità per la - significativa - cessione di stupefacenti al sodalizio descritta al capo BC8 (dal ricorrente non fatta oggetto di censura), dunque, è soltanto uno dei convergenti elementi addotti a sostegno della conclusione.

Che, in epoca successiva - come riferito nelle dichiarazioni di Petroni riportate in ricorso - Cascella si sia staccato dal clan Mercante è stato peraltro dichiarato anche dal collaboratore Musciacchio, ma ciò ovviamente non esclude la sua affiliazione al sodalizio nel periodo precedente e, appunto, ancora al marzo 2014v come ricavabile dalla citata conversazione, e per tale ragione le dichiarazioni del Petroni, particolarmente valorizzate in ricorso, non incrinano la logicità della conclusione raggiunta nella sentenza impugnata (quest'ultimo, il cui ruolo nelle attività di spaccio è stato ricostruito come strettamente subordinato al Cascella, nel processo non ha peraltro contestato la propria qualifica di affiliato).

4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite e per manifesta infonOatezza.

Ci si limita infatti a reiterare le doglianze già avanzate con l'appello, adeguatamente vagliate e decise dalla sentenza impugnata con una motivazione non manifestamente illogica che non può essere in questa sede ulteriormente sindacata, non potendo questa Corte - com'è noto - rivalutare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, operata nel medesimo senso da entrambi i giudici di merito con doppia decisione conforme, senza che possa ovviamente al proposito richiamarsi la provvisoria ed iniziale delibazione di opposto segno operata in sede di giudizio cautelare.

Ed invero, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 dei 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Va poi ricordato che, in sede di ricorso per cassazione„ sono generiche le doglianze che difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 280:11 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), posto che i motivi dell'impugnazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838).

È dunque inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

4.1. In particolare, argomentando . non illogicamente sull'attendibilità dei dichiaranti - ed in particolare di Mucchio - la sentenza fonda la ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio destinato al traffico di stupefacenti facente capo al clan Mercante sulle convergenti, ed indipendenti, dichiarazioni dei già citati collaboratori Mucchio e Simeone, che lo hanno indicato come affiliato e subordinato in tale attività a tale "Mino il biondo" ([OSCURATO:PERSONA]), indicato dai dichiaranti come pure lui appartenente al clan Mercante.

Il fatto che - almeno nel presente processo - Anaclerio non sia imputato di aver aderito all'associazione non vale a screditare la ricostruzione operata, che trova conferma anche negli indizi che comprovano i contatti tra Catalano e diversi altri affiliati.

Né può in questa sede criticarsi la ritenuta inattendibilità, sul punto, delle dichiarazioni dei collaboratori Sedicina e Sportelli.

Quanto al primo - il quale, riporta la sentenza, aveva riferito che Catalano non si occupava di sostanze stupefacenti - ne è stata ritenuta l'inattendibilità sul punto sul non illogico rilievo della comprovata responsabilità del ricorrente nei numerosi reati di spaccio al medesimo ascritti, non contestati neppure in ricorso se non con riguardo alla qualificazione giuridica.

Quanto a Sportelli - secondo il quale per il clan [OSCURATO:PERSONA] si limitava a compiere furti - la sentenza non illogicamente rileva, non già in forza di congetture, ma in base alle dichiarazioni dei due collaboratori di cui si è detto, il carattere anche inverosimile di quell'assunto posto che l'attività illecita più redditizia del clan Mercante era proprio quella relativa al traffico di droga e che Catalano quell'attività certamente svolgeva come acclarato in processo con riguardo ai numerosi episodi di spaccio accertati, alcuni dei quali commessi in concorso con altri sodali, come [OSCURATO:PERSONA].

In base ai principi di diritto esposti, queste non illogiche argomentazioni attinenti alla ricostruzione del fatto non possono essere in questa sede censu rate.

4.2. Sulla scorta dei principi di diritto affermati supra, sub § 3.2., la doglianza sull'omessa riqualificazione giuridica dei reati di spaccio è parimenti inammissibile per evidente genericità, posto che lo scarno ricorso non affronta in alcun modo la ricostruzione dei fatti relativi ai cinque diversi capi di imputazione oggetto di doglianza, non consentendo a questa Corte di comprendere per quali ragioni si critica la motivazione spesa in sentenza per affermare la differente posizione del ricorrente rispetto a quella di taluno dei correi la cui condotta era stata invece qualificata come di lieve entità.

Il ricorrente si limita a rimandare alle censure svolte nell'appello, adducendo c:he le stesse nor avrebbero trovato congrua risposta, senza tuttavia specificare, con riguardo a ciascun addebito, quali esse fossero.

4.3. Parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il terzo motivo di ricorso, non essendo manifestamente illogica -- né specificamente contestata - l'affermazione secondo cui l'appartenenza del Catalano al sodalizio nel periodo in cui avvenne il conflitto a fuoco tra clan nell'ambito del quale fu commesso anche il tentato omicidio di cui più oltre si dirà rendeva evidente la sua consapevolezza circa il fatto che gli associati disponessero di armi.

4.4. Inammissibili, da ultimo, anche le residue doglianze sul trattamento sanzionatorio.

Quanto all'impossibilità di operare un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze per la riconosciuta recidiva reiterata, la stessa allegazione contenuta in ricorso dà ragione della correttezza della decisione assunta, posto che se la condanna in cui era stata ritenuta la precedente recidiva è divenuta definitiva il 20 novembre 2013 la prosecuzione del reato associativo permanente in epoca successiva (sino al dicembre 2014) certamente legittima il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Ed invero, come anche di recente si è ritenuto in analoga fattispecie, ai fini della c:onfigurabilità della recidiva reiterata è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato, ma è comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte della condotta afferente al nuovo reato, sicché, quanto ai reati associativi, al proposito rileva la cessazione della permanenza (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381).

Quanto alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satelliti, con giudizio di fatto incensurabile e non specificamente contestato - né in sede di appello, come attesta la sentenza, né in questa sede con riguardo all'unico profilo possibile di assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione - la Corte territoriale ne ha espressamente ritenuto la congruità.

Trattandosi, dunque, di valutazione di merito non contraddittoria né manifestamente illogica, la stessa non è sindacabile in questa sede, considerato anche che, nel caso in cui si tratti, come nella specie, di un aumento assai contenuto e ben lontano dall'aumento medici che si sarebbe potuto effettuare ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto all'analoga questione della determinazione della pena, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283,; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

5. I tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza e generkità.

5.1. Quanto al primo, il Collegio osserva che il ricorrente non contesta di non aver svolto specifiche doglianze (diverse da quelle svolte con riguardo al reato di cui al capo D2) per il capo D14, sicché, avendo la Corte territoriale risposto alle critiche sviluppate nell'impugnazione senza che la risposta sia stata contestata, non si comprende di cosa il ricorrente abbia a dolersi.

Diversamente da quanto si allega in ricorso, poi, è da notare che la sentenza di primo grado (pagg. 449 ss.) aveva addotto a sostegno dell'affermata responsabilità per il reato di cui al capo D14 fonti di prova ed argomenti ben diversi dalla conversazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] posta a base dell'affermazione di responsabilità per il capo D2, l'unica fatta oggetto di specifiche doglianze con l'appello e, conseguentemente, di analisi da parte della senterza impugnata.

5.2. Quanto al secondo motivo, trattandosi dell'acquisto di circa 1 Kg. di hashish destinato alla cessione è del tutto logica l'esclusione della fattispecie di lieve entità, senza che ne incrini la tenuta il riferimento - all'evidenza sarcastico - fatto nella conversazione intercettata all'eventuale consumo personale della sostanza in difetto di cessione.

5.3. Quanto al terzo motivo di doglianza, la ritenuta congruità degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i due reati satelliti in materia di armi - determinati in misura non elevata e comunque ben inferiori alla metà dell'aumento massimo consentito, sicché non rileva il, peraltro generico, richiamo alla decisione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 - costituisce incensurabile giudizio di fatto e il ricorso non evidenzia elementi di valutazione favorevoli sottoposti al giudice di appello e da questi trascurati sì da poter in questa sede dimostrare il lamentato vizio di motivazione.

6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in relazione ad entrambi i motivi dedotti,

6.1. A fronte dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, sulla Corte territoriale non incombeva al riguardo alcun onere motivazionale.

6.2. Quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per il carattere globale di detto giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460) e tantomeno incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativ, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e aa., Rv. 260415; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809).

Nel caso di specie, la sentenza conferma il giudizio di equivalenza in relazione ai precedenti specifici ed alla rilevanza del fatto ed il generico ricorso non indica elementi favorevoli di valutazione che siano stati trascurati, tale non essendo la natura della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, che fonda la qualificazione giuridica del reato contestato ed è stata già considerata dal legislatore nel prevedere i limiti edittali di pena.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Anche qui, a fronte dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, sulla Corte territoriale non incombeva al riguardo alcun onere motivazionale, né il ricorrente adduce la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 8.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che il ricorrente si duole dell'omessa motivazione sulla determinazione della pena base per il più grave reato associativo in dieci anni di reclusione, che costituisce il minimo assoluto di legge per il reato di cui all'art. 74, comma 2, t.u.s.

8.1. La conclusione circa l'inammissibilità del ricorso impedisce di valutare la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, avanzata dal difensore in sede di discussione, in ordine al reato di furto aggravato commesso con violenza sulle cose (art. 625, n. 2, cod. pen.) e su cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede (art. 625, n. 7, cod. pen.), di cui al capo A6, per essere il medesimo divenuto improcedibile per mancanza di querela (come pure la subordinata richiesta di stralcio della posizione per verificare l'eventuale sussistenza della condizione di procedibilità).

È ben vero che, in base all'art. 624, comma terzo, cod. pen., come sostituito dall'art. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - efficace a far tempo dal 30 dicembre 2022 - il reato di furto aggravato addebitato all'imputato, procedibile d'ufficio in base alla previgente disposizione, è divenuto procedibile soltanto a querela della persona offesa, salvo che questa sia incapace per età od infermità.

Ed è parimenti certo, in forza di consolidato orientamento, che il più favorevole regime di procedibilità integra una lex n-pitior di natura anche sostanziale, applicabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., ladclove la nuova legge sopravvenga prima della formazione del giudicato (Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651), mentre, non trattandosi di aboliti° criminis, non è idonea a determinare la revoca di una pronuncia di affermazione di responsabilità già divenuta definitiva (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925).

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato - né, per vero, specificamente allegato - l'insussistenza della proposizione della querela (che, quand'anche illo tempore presentata, trattandosi di reato in allora procedibile d'ufficio non si sarebbe potuta ovviamente inserire nel fascicolo per il dibattimento: cfr. art. 431 cod. proc. pen.).

Occorre considerare, inoltre, che, in forza dell'art. 85, comma 1, d.lgs. 150/2022, «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Alla data della presente sentenza, pertanto, il termine di tre mesi per proporre la querela eventualmente a suo tempo non proposta - decorrente, come si è visto, dal 30 dicembre 2022 - non è ancora decorso.

Ciò considerato, il Collegio rileva come, allo stato, non risulti la mancata proposizione della querela - peraltro, ancora possibile - tale da poter condurre ad affermare la sussistenza dell'improcedibilità dell'azione. penale a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'inammissibilità del ricorso e le regole del giudizio di legittimità non consentono a questa Corte di effettuare alcun tipo di accertamento sull'eventuale proposizione della stessa, né di sospendere il giudizio in attesa che maturi il tempo fissato dalla citata disposizione intertemporale per consentire alla persona offesa, che eventualmente già non l'avesse fatto, di manifestare la volontà di procedere (cfr.

Se.Z.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01).

Ed invero, il Collegio condivide i rilievi contenuti nella motivazione della sentenza da ultimo citata 5), ove si osserva che nel giudizio di legittimità la mancanza di una condizione di procedibilità va trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata.

Del resto, com'è noto, l'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto in sede di conversione dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, nel sostituire l'art. 85, comma 2, d.lgs. 150/2022, ha soppresso l'obbligo del giudice procedente, prima previsto, di informare la persona offesa dal reato già procedibile d'ufficio e per il quale sia sl:ata esercitata l'azione penale della facoltà di esercitare il diritto di querela.

8.2. Le considerazioni che precedono valgono, ovviamente, anche per gli analoghi casi che riguardano diversi altri ricorrenti, parimenti imputati di reati che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso procedibili a querela, le cui impugnazioni siano inammissibili.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, posto che il ricorrente in alcun modo si confronta con le numerose fonti di prova esposte in sentenza a dimostrazione del suo concorso nell'attività di spaccio diretta da [OSCURATO:PERSONA]:ina.

Queste fonti di prova, dunque, rivelano - attesta non illogicamente la sentenza - l'inattendibilità di quest'ultimo allorquando tenta di ridimensionare l'apporto dato dal [OSCURATO:PERSONA] (da lui definito "un fratello") all'attività di spaccio.

Né la sentenza può ovviamente dirsi contraddittoria nella parte in cui - accogliendo lo specifico motivo d'appello proposto sul punto - ha ridotto il trattamento sanzionatorio, non essendo peraltro ciò stato posto in diretta correlazione con le dichiarazioni rese dal Sedicina.10.

Inammissibile è anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

10.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato poiché ci si limita a reiterare la doglianza proposta con l'appello e già adeguatamente e correttamente vagliata dalla Corte territoriale, senza un reale confronto con le ragioni addotte a sostegno dell'impossibilità di riqualificare come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u.s. il reato continuato ascritto all'imputato.

La sentenza, di fatti, ha operato buon governo del risalente principio - affermato sin da quando l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente, una circostanza attenuante - secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216668; Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco e aa., Rv. 264491).

Questo consolidato orientamento ha trovato nuova conferma in una più recente decisione assunta dalle Sezioni Unite, ove si è ulteriormente puntualizzato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Or bene, diversamente da quanto allega il ricorrente, la sentenza non ha negato l'invocata riqualificazione soltanto sulla base della diversità delle sostanze cedute dall'imputato e dai suoi complici, ma ha doverosamente vagliato quell'elemento unitamente agli altri acquisiti, non illogicamente ricostruendo - anche alla luce della rinuncia dell'imputato a coltivare i motivi di appello sull'affermata corresponsabilità per il reato continuato ascrittogli - il concorso in una continuativa e particolarmente lucrosa attività di spaccio e di rifornimento di sostanze stupefacenti di natura diversa in favore di una vasta platea di assuntori, ritenuta, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, come incompatibile con il fatto di lieve entità.

10.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la sentenza spiegato - senza che il ricorrente muova al proposito contestazioni - che il giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche era impedito, ex art. 69, ultimo comma, cod. pen. dall'essere stata riconosciuta la contestata recidiva reiterata.

11. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti.

11.1. Quanto al primo motivo, giusta m principi di diritto più sopra riportati (§. 4), il ricorso è irrimediabilmente generic:o, limitandosi a• reiterare in questa sede le doglianze proposte con l'appello e dalla Corte territoriale decise con motivazione non illogica e corretta in diritto dalla Corte territoriale (v. supra, sub § 3.3.), senza che il ricorrente si confronti seriamente con gli argomenti addotti.

Ed invero: le due sentenze di merito attestano essere intervenuta ampia ammissione di responsabilità da parte del ricorrente circa la condotta di partecipazione al sodalizio criminale (circostanza in alcun modo contestata); il ricorrente è stato ritenuto responsabile (senza che la decisione sia stata sul punto censurata) per numerosi reati-fine commessi in concorso con diversi esponenti, anche di spicco, dell'associazione criminale, sicché vale il consolidato principio, correttamente applicato dalla sentenza impugnata, giusta il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346); il contesto in cui il ricorrente prestò soccorso al sodale [OSCURATO:PERSONA], allorquando ques1:o fu ferito in uno scontro con un esponente di un clan rivale, e, soprattutto, i dialoghi intercettati che lo hanno coinvolto quali ricostruiti nella sentenza impugnata, supportano la logicità della ritenuta intraneità del medesimo al sodalizio; in modo analogo convergono le intercettazioni concernenti i non contestati reati di detenzione di armi; gli elementi sopra indicati, dunque, riscontrano in modo inoppugnabile le dichiarazioni del collaboratore Sportelli, del quale si contesta del tutto genericamente il mancato vaglio di attendibilità; contrariamente a quanto indicato in ricorso, da ultimo, la sentenza non ha contraddittoriamente affermato che al ricorrente si sarebbe dovuta contestare la partecipazione ad un'associazione a delinquere semplice, piuttosto che ad un'associazione ex art. 74 t.u.s., avendo la Corte territoriale precisato, invec:e, che la prima contestazione si sarebbe piuttosto dovuta aggiungere alla seconda, qui sub iudice e certamente provata anche con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].11.2.

Del tutto generico è pure il secondo motivo di ricorso, nella cui esposizione parimenti non ci si confronta con l'articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 83-86) che - richiamando anche i dialoghi intercettati tra il ricorrente e il sodale [OSCURATO:PERSONA] - ha non illogicamente argomentato la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] che il denaro preteso da [OSCURATO:PERSONA] con minaccia nei confronti del debitore Zino, obbligato nei confronti di tale Maltarini in forza di canoni di locazione non pagati, denaro di cui il ricorrente fu in parte esattore, fosse frutto di un'estorsione.

La conclusione è stata correttamente argomentata sia per il metodo spiccatamente antigiuridico e mafioso con cui il debitore fu costretto a pagare (attentamente ricostruito in sentenza), sia perché [OSCURATO:PERSONA] agiva al fine di conseguire un proprio illecito profitto, ben noto al suo complice [OSCURATO:PERSONA] al pari del metodo mafioso utilizzato, come ricavato dalla richiamata conversazione intercettata, ciò che in radice esclude la possibilità di configurare il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027•.03).

11.3. Quanto alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satelliti, con giudizio di fatto incensurabile e non specificamente contestato, la Corte territoriale ha ritenuto congrua una parziale riduzione rispetto alla determinazione fattane in primo grado.

Trattandosi, dunque, di valutazione di merito non manifestamente illogica, la stessa non è sindacabile in questa sede, considerato anche che, nel caso in cui si tratti, come nella specie, di un aumento contenuto e ben lontano dall'aumento medio che si sarebbe potuto effettuare ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto all'analoga questione della determinazione della pena, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

A fronte dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, sulla Corte territoriale non incombeva al riguardo alcun onere motivazionale, né il ricorrente adduce la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 13.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è - come già l'appello, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - assolutamente generico e pertanto parimenti inammissibile, poiché il ricorrente non si confronta con le fonti di prove analizzate dai giudici di merito e dalle quali gli stessi, con valutazione globale aderente ai principi giurisprudenziali in mal:eria (v. supra, sub § 10.1), hanno tratto la prova di transazioni illecite riferite anche ad elevati quantitativi di droga, pure di cocaina, non illogicamente ritenute incompatibili con il fatto di lieve entità.

14. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult, parte, cod. proc. pen., trattandosi vizio di motivazione connesso ad una violazione di legge non dedotta nei motivi d'appello quali ricostruiti in sentenza a pag.

44. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

Nella specie il ricorso ha mosso sul punto una contestazione generica, limitandosi a rilevare che il ricorrente aveva invocato la riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, t.u.s.

Il conseguente, doveroso, esame dell'atto d'appello da parte del Collegio ha tuttavia consentito di constatare come quella doglianza non fosse invece stata avanzata con l'atto di appello o con motivi aggiunti presentati nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., essendo il relativo tema stato introdotto - non tempestivamente - soltanto con la memoria depositata all'udienza del giudizio di appello del 14 luglio 2021.

15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in relazione ad entrambi i motivi dedotti.

15.1. Quanto al primo motivo, le doglianze sono generiche, manifestamente infondate e sottendono una diversa ricostruzione del fatto inammissibile in sede di legittimità, non potendo la motivazione dirsi manifestamente illogica.

Ed invero, il ricorrente trascura di considerare - ed in alcun modo si confronta con questa parte di motivazione - che il ruolo del ricorrente come complice e, anzi, "manovratore", di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio è stato concordemente riferito da numerosi collaboratori, sicché gli indizi tratti dalle conversazioni intercettate hanno semplicemente costituito un forte riscontro di quelle dichiarazioni e la prova della responsabilità l del ricorrente non può certo dirsi tratta da un unico indizio rappresentato dal "iocus" in cui furono sorpresi i correi.

Del pari generica e non consentita in sede di legittimità è la contestazione circa l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, laddove, come nella specie, sorretta da motivazione non manifestamente illogica (v. supra, sub § 3.1.), come manifestamente infondata è la doglianza che le stesse siano state utilizzate benché intercorse tra terze persone, non essendo ciò ostativo al loro impiego come fonte di prova (cfr. Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).

15.2. Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., pur essendo la stessa applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, va ribadita la necessità che la speciale tenuità riguardi sia il lucro, perseguito o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357).

Nel caso di specie, con motivazione non manifestamente illogica e solo genericamente contestata, la Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti da ultimo indicati per il riconoscimento dell'attenuante, sul rilievo che condotta di spaccio era ripetuta e relativa anche a quantitativi non esigui di sostanza.

Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente argomentata, la stessa si sottrae a censura in questa sede di legittimità (per l'esclusione dell'attenuante nel caso di condotta espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato v.

Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671).

16. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, non confrontandosi il ricorrente con le logiche affermazioni con cui la sentenza impugnata (pag. 94), analizzando le fonti di prova, ha ricostruito il ruolo concorsuale del ricorrente nell'attività di spaccio posta in essere secondo le direttive del correo Sedicina come tutt'altro che di minima importanza, ritenendolo, per contro, determinante nel prelevamento e nella consegna dello stupefacente oggetto di cessione.

17. I pressoché identici ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati.

17.1. Quanto al primo motivo, in diritto occorre premettere che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, la prova del dolo ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/201'3, Polisi, Rv. 257208), sicché, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandn, assume valore determinante l'idoneità dell'azione - che nella specie i ricorrenti non contestano sul piano causale - la quale va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012).

In mancanza di circostanze che evidenzino ictu oculi l'animus necandi, la valutazione dell'esistenza del dolo omzidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, Marin, Rv. 237177), nonché il comportamento antecedente e susseguente al reato, la reiterazione dei colpi e tutti quegli elementi che, secondo quod plerumque accidit, abbiano un valore sintomatico (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras e aa., Rv. 234129).

Reputa pertanto il Collegio che, nell'affermare l'animus necandi sulla base della ricostruzione del fatto - in questa sede incensurabile - operata in base agli elementi di prova acquisiti, la sentenza impugnata abbia fatto buongoverno degli esposti principi e rechi una motivazione non manifestamente illogica a sostegno di una valutazione di merito che non può essere altrimenti sindacata nel giudizio di legittimità (v. supra, sub § 4).

Ed invero, del tutto correttamente la sentenza ha valorizzato elementi che, diversamente da quanto allegano i ricorrenti, non sono "inconsistenti", né "neutri", vale a dire: l'antecedente all'agguato mafioso che i due ricorrenti, su mandato del capo [OSCURATO:PERSONA], effettuarono nei confronti dei fratelli Valentino, esponenti di un clan rivale, vale a dire l'accoltellamento di [OSCURATO:PERSONA], genero del [OSCURATO:PERSONA] e pure lui affiliato al clan Mercante, per mano di [OSCURATO:PERSONA], che determinò il ricovero in ospedale del [OSCURATO:PERSONA], in prognosi riservata, per le ferite inferte (alla gamba ed alla schiena: «due millimetri dal polmone», commentarono i sodali nelle conversazioni intercettate); la massima di comune esperienza in ambito mafioso giusta la quale la vendetta - che nella specie immediatamente seguì - non poteva limitarsi ad un "avvertimento", ma doveva essere proporzionata all'offesa arrecata (la conforme sentenza di primo grado, a pag. 21, riporta peraltro il ribadito e chiarissimo proposito omicidiario manifestato dalla vittima [OSCURATO:PERSONA], davanti ai suoi sodali, subito dopo il suo ferimento: «lo devo uccidere...Madonna se non lo uccidono a questo oggi»);l'immediata e cruenta reazione di vendetta che, appunto, [OSCURATO:PERSONA] ordinò ai suoi sottoposti, dicendo loro di armarsi con due pistole, e che questi prontamente eseguirono ponendosi poi alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA]; la sparatoria ai danni di quest'ultimo, quella stessa sera, per mano dei due ricorrenti ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], il quale, avvertito da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] stava per aggredirlo da tergo, lo raggiunse dopo che questi si era nascosto dietro un'autovettura ed esplose al suo indirizzo un colpo, attingendolo di striscio, e provò immediatamente a sparargli cfi nuovo, senza tuttavia riuscire nell'intento perché la pistola si inceppò (si tratta della dinamica riferita ad un'amica, in un colloquio intercettato il giorno successivo, da [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva appreso il fatto dall'interessato [OSCURATO:PERSONA]„ a cui subito dopo ella aveva dato ospitalità a casa sua: v. anche sentenza di primo grado, pagg. 29 ss.; la dinamica di un primo sparo che attinse "di 'striscio" [OSCURATO:PERSONA] e del tentativo di esplosione di un altro colpo, impedito dall'inceppamento dell'arma, è stata confermata da numerose altre attendibili fonti di prova dettagliatamente richiamate nelle sentenze di primo e secondo grado); il successivo ordine nuovamente impartito a poche ore di distanza dal fatto dal capo [OSCURATO:PERSONA], informato di quanto accaduto, di far riparare la pistola che si era inceppata, manifestando il suo proposito omicida ad un altro sodale («Volantino deve sparire di qua»: su questo elemento i ricorsi tacciono); la "resa" dei Valentino, inizialmente rifiutata dal clan Mercante, come emerge dalle dichiarazioni, intercettate, fatte da [OSCURATO:PERSONA] ad un altro sodale («adesso stanno c:hiusi...non escono più...è mandato a dire che vogliono fare la pace...che pace devi Fare?.. .quello stava morendo il ragazzo ...[n.d.v. riferito a [OSCURATO:PERSONA]]).

La ricostruzione e valutazione del fatto nei termini più sopra riassunti non è inficiata dalle altre critiche che i ricorrenti muovono alla sentenza, posto che: avendo gli appellanti rinunciato al motivo con cui invocavano la legittima difesa, non rileva se [OSCURATO:PERSONA] disponesse o no, in quel frangente, di un'arma - comunque certamente non utilizzata, chiosa non illogicamente la sentenza - sicché è generica la doglianza al proposito svolta circa il travisamento della conversazione ambientale tra le due donne e delle dichiarazioni rese dal collaboratore Sedicina, come pure quella sulla risposta, comunque non manifestamente illogica, data dalla Corte territoriale a giustificazione del proprio convincimento circa il fatto che, non avendo Valentino esploso alcun colpo, deve invece ritenersi "altamente probabile" che la vittima non disponesse di un'arma da fuoco ma, semmai, soltanto di un coltello (lo stesso poco prima utilizzato per aggredire [OSCURATO:PERSONA]); quanto al fatto che il primo, ed unico, colo° esploso prima dell'inceppamento della pistola attinse "di striscio" [OSCURATO:PERSONA], si tratta di circostanza che, con doppia decisione conforme, i giudici di primo e di secondo grado hanno concordemente ricostruito in base a plurime fonti di prova (v. pag. 99 sentenza impugnata) e la contestazione di travisamento probatorio mossa sul punto richiamando genericamente le dichiarazioni (de relato) del collaboratore Sedicina non vale a screditare la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e la conseguente, non illogica, conclusione ricavatane circa l'idoneità omicidiaria dell'azione e la prova dell'animus necandi; del resto - e il rilievo è comunque assorbente - non rileva indagare se quel colpo d'arma da fuoco "di striscio" (dunque, per pochissimo non andato a segno) abbia o meno provocato alla persona offesa una (più o meno profonda) ferita, poiché, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702); sul piano dell'elemento psicologico, va inoltre considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259465; Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402).

17.2. Per quanto appena osservato è infondato anche il secondo motivo dei ricorsi in esame, essendo chiare - e non manifestamente illogiche - le ragioni che, a fronte della ritenuta idoneità omicidiaria dell'azione di sparo e del ricostruito animus necandi, hanno indotto la Corte territoriale ad escludere, senza necessità di svolgere ulteriori argomentazioni, l'alternativa qualificazione giuridica del fatto come tentate lesioni proposta dagli appellanti.

17.3. Il terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è proposto per ragioni non consentite e manifestamente infondato, essendo noto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, del 27/04/2017, Mastro e a., Rv. 271243).

Quando - come nella specie - venga determinata una pena base leggermente superiore al minimo edittale (vale a dire, otto anni di reclusione rispetto al minimo di sette anni, peraltro ridotta rispetto alla pena determinata in primo grado), non è dunque necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

18. Per le medesime ragioni appena esposte è inammissibile anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Al di là del rilievo (ininfluente) circa il ritenuto errore in bonam partem in cui, secondo la sentenza impugnata, era incorso il primo giudice e del richiamo alla previsione contenuta nell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. (giustamente ritenuta ostativa all'accoglimento della richiesta di applicazione di un aumento di mesi due di reclusione per ciascun reato), la sentenza attesta espressamente che l'aumento di mesi quattro di reclusione per ciascuno dei reati satelliti risulta "ampiamente congruo".

Trattandosi di aumento ben lontano dalla metà dell'aumento massimo praticabile (pari al triplo della pena determinata per il reato base), in forza dei principi più sopra richiamati (§ 11.3) la decisione di merito è incensurabile in questa sede.

19. Certamente inammissibile - tanto che si sarebbe potuto procedere anche de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc:. pen. - è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale, ai sensi dell'art. 599.bis cod. proc. pen., ha concordato la pena, non certo illegale, della cui misura in questa sede si duole.

Di fatti, per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, fatta eccezione per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. perì, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

20. Del pari ictu ocull inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, in modo assolutamente generico e senza indicazione alcuna dei motivi di fatto e/o di diritto che sostengono la laconica doglianza, lamenta incomprensibilmente la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una motivazione - in alcun modo contestata - che del tutto logicamente ne conferma la penale responsabilità per il reato ascritto.

21. In conclusione, per quanto sopra osservato, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere rigettati perché complessivamente infondati, con condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

I restanti ricorsi debbono invece essere di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DE ME0 UMBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/1.0/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità di tutti i restanti ricorsi; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'éaccoglimento delle conclusioni dei ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha inoltre richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A6, per mancanza di querela, e, in subordine, lo stralcio della sua posizione onde verificare l'esistenza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte d'appello di Bari ha nel complesso parzialmente confermato la pronuncia emessa all'esito del giudizio abbreviato dal g.u.p. di Bari nei confronti, tra gli altri, degli imputati oggi ricorrenti, in primo grado ritenuti responsabili: alcuni, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di reati-fine; altri soltanto di reati in materia di stupefacenti; altri ancora (anche) per reati contro il patrimonio, in materia di armi e per tentato omicidio. Per quanto qui rileva, nei confronti degli odierni ricorrenti (alcuni dei quali avevano in appello in tutto od in parte rinunciato ai motivi) la Corte territoriale: ha applicato in taluni casi la pena concordata; ha talvolta parzialmente accolto i motivi di appello riducendo le pene inflitte, riconoscendo circostanze attenuanti ovvero escludendo aggravanti, riconoscendo il vincolo della continuazione con reati già giudicati, oppure riqualificando alcuni reati in materia di stupefacenti come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup.; ha per altri imputati integralmente confermato le statuizioni della sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA] (lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata) e [OSCURATO:PERSONA] (lamentando il mancato contenimento della pena nei minimi edittali). A mezzo dei rispettivi difensori cassazionisti, altri 20 imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione di seguito indicati. 3. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio determinato a seguito del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati sub iudice ed il reato giudicato con altra sentenza divenuta definitiva. Nell'effettuare quell'operazione -‘ si allega - la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni per cui aveva ritenuto congruo stabilire la pena base di nove anni di reclusione per il più grave reato e determinare l'aumento a titolo di continuazione per i reati satelliti sub iudice nella misura indicata dal g.u.p. 4. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si lamenta il vizio di motivazione per la mancata derubricazione del reato di cui al capo BC8 come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u.s., essendosi operata una valutazione in malam partem delle conversazioni intercettate, benché non vi fosse prova della quantità di stupefacente oggetto di accordo.4.1. Con il secondo motivo, in relazione alla contestazione del capo C5, si deduce il vizio di motivazione, non essendovi prova del concorso del Cascella per molte delle cessioni contestate, potendo questo sussistere per un solo episodio, senza che peraltro potessero valorizzarsi, in quanto prive di riscontri, le dichiarazioni del correo Petroni, la cui responsabilità era stata peraltro affermata anche per fatti ai quali Cascella è stato invece ritenuto estraneo. 4.2. Con il terzo motivo si lamenta che sia stata riconosciuta la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 13 valorizzandosi la ritenuta responsabilità in un solo reato-fine peraltro neppure caratterizzato da elementi che di regola ricorrono negli stabili rapporti illeciti di compravendita di droga con sodalizi criminali - senza che fosse adeguatamente argomentata la affectio societatis e nonostante deponessero in senso contrario le dichiarazioni del correo Petroni, che la Corte territoriale aveva ignorato. 5. Con quattro distinti motivi di ricorso - gli ultimi due subordinati - [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai seguenti profili. 5.1. Si lamenta innanzitutto - anche con la memoria contenente motivi aggiunti, datata 14 gennaio u.s. - la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo, illegittimamente ed illogicamente affermata in base a presunzioni e congetture fondate sul fatto che egli avrebbe interagito nello smercio di stupefacenti con alcune persone ritenute partecipi del sodalizio, che avrebbe operato alle dipendenze di un soggetto (chiamato "Mino il biondo" che, pur indicato quale figlioccio del promotore Mercante, non era imputato dell'associazione) e sulla considerazione che, occupandosi di furti per il glan Mercante (senza che, tuttavia, gli fosse mai stata contestata l'appartenenza a quell'associazione), è impensabile che non si occupasse per il clan anche dell'attività di spaccio di stupefacenti cui era dedito. Si erano illogicamente svalutate le contrarie dichiarazioni rese da diversi collaboratori, ed in particolare da Sedicina e Sportelli, attribuendosi invece fede a quelle di collaboratori estranei al sodalizio che parlavano soltanto "per sentito dire". 5.2. In secondo luogo, ci si duole della mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s. degli addebiti contestati ai capi da C4.1 a C4.4 e C4.e, sull'illegittimo ed illogico rilievo della pluralità e sistematicità delle condotte. 5.3. Con il terzo motivo ci si duole della mancata esclusione della circostanza aggravante dell'associazione armata in difetto di prova di effettiva conoscenza o concreta prevedibilità della disponibilità di armi.5.4. Con il quarto motivo si contesta la ritenuta impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'erroneo rilievo che sarebbe ostativa la contestata recidiva reiterata, pur fondata su una condanna divenuta definitiva successivamente alla consumazione del reato associativo, e della mancata riduzione degli aumenti di pena per la continuazione. 6. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'assenza di motivazione sulle doglianze proposte con l'appello in relazione al reato di detenzione illegale di arma di cui al capo D14. Erroneamente - allega il ricorrente - la Corte territoriale aveva ritenuto che quel capo non fosse stato oggetto d'impugnazione, avendolo invece l'appellante trattato unitamente ai motivi svolti con riguardo al pressoché identico capo D2. 6.1 Con il secondo motivo si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del reato in materia di stupefacenti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., essendosi ritenuta ostativa la quantità di stupefacente senza considerare che una parte era destinata al consumo personale. 6.2 Con l'ultimo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla conferma degli aumenti di sei mesi di reclusione ciascuno per i due reati in materia di armi. 7. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 73, comma 4, t.u.s. per aver la Corte territoriale omesso di esaminare in modo più analitico il reato ascritto al ricorrente, limitandosi a rilevare che vi era stata rinuncia ai motivi di ricorso. 7.1 Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di mera equivalenza effettuato tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva. 8. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione, [OSCURATO:PERSONA] si duole della 1Z' affermazione di MA,/ responsabilità per il reato di tentato omicidio quale mandante. Si osserva che, nonostante la parziale rinuncia ai motivi di appello, egli avrebbe dovuto essere assolto da quel reato, nei suoi confronti ritenuto soltanto in relazione all'ammissione degli addebiti da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 9. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale indicato le ragioni della determinazione della pena inflitta in dieci anni di reclusione.10. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione per esserne stata affermata la responsabilità sulla base di mere conversazioni intercettate dal contenuto criptico, non solo non fornite di riscontri, ma smentite dalle dichiarazioni del collaboratore Sedicina, contraddittoriamente non creduto sul punto pur essendo lo stesso stato ritenuto in linea generale attendibile dai giudici di merito. Incorrendo in ulteriore contraddizione, la Corte territoriale aveva poi utilizzato le dichiarazioni del predetto collaboratore per ridurre il trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente. 11. Con due distinti motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente: - al diniego della richiesta riqualificazione del reato nel fatto di lieve entità benché il quantitativo di cocaina fosse decisamente modico, essendosi dato illegittimamente rilievo all&diversLqualità di stupefacente detenuto; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ancorato ad un vero giudizio di disvalore sulla personalità del ricorrente, essendosi peraltro realizzata una evidente disparità di trattamento rispetto al coimputato. 12. Con tre distinti motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo ai seguenti profili. 12.1. Si lamenta innanzitutto la sua ritenuta partecipazione al reato associativo, illegittimamente ed illogicamente ricavata dal concorso in singoli episodi di spaccio, senza adeguata motivazione circa uno stabile e consapevole rapporto del ricorrente con il sodalizio. Non sarebbero sufficienti, in particolare, il richiamo alle generiche dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto che, per mero dovere morale e civile, [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato occasionale soccorso a [OSCURATO:PERSONA] - ferito in uno scontro con esponenti di altro clan malavitoso - essendosi invece trascurate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. La stessa sentenza, inoltre, finirebbe con l'ammettere che il ricorrente può considerarsi partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ma non anche ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990. 12.2. In secondo luogo ci si duole della ritenuta responsabilità per il reato di estorsione, essendo al più ravvisabile il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., posto che, secondo le stesse dichiarazioni della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA] (tramite [OSCURATO:PERSONA]) aveva agito - peraltro con condotta non contraddistinta da minaccia - per ottenere che il debitore saldasse la propria obbligazione nei confronti del creditore, portata da una cambiale non onorata, e non già per conseguire un proprio ingiusto profitto. 12.3. Con il terzo motivo si contesta l'eccessivo aumento praticato a titolo di continuazione. 13. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale omesso di esercitare il doveroso controllo sull'assenza di cause di non punibilit:à ex art. 129 coci. proc. pen. 14. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dell'addebito nel reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., avendo la Corte territoriale rinviato apoditticamente a conversazioni intercettate prive di riferimenti chiari e certi alla qualità e quantità dello stupefacente ed avendo omesso di considerare che dalle stesse emergeva come i sodali lamentassero la scarsa presenza ed efficacia organizzativa del ricorrente con riguardo alle diverse cessioni. 15. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale apoditticamente negato la riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, cornma 5, t.u.s. nei confronti del ricorrente, avendola invece riconosciuta nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 16. Con due distinti motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: - all'affermazione di penale responsabilità, conseguente ad una ricostruzione implausibile ed inverosimile, fondata su indizi privi del requisito della certezza (come il luogo dell'incontro tra i due coimputati) e su mere ipotesi, peraltro desunte da conversazioni intercorse tra altre persone, non valutate con attenzione e rigore; - al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con motivazione apparente ed insufficiente. 17. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta omessa ed apparente motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza attenuante, di cui all'art. 114 cod. pen., del contributo di minima importanza nell'attività di spaccio.18. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi di pressoché identico contenuto. 18.1. Con il primo motivo, riferito al reato di tentato omicidio loro ascritto, essi deducono vizio di motivazione con riguardo al ritenuto .animus necandi, lamentando motivazione apparente sul punto (poggiante su elementi inconsistenti o neutri), travisamento della prova (in particolare, di una conversazione ambientale intercettata tra due donne) e omessa risposta alle doglianze difensive sulle importanti dichiarazioni rese dal collaboratore Sedicina circa quanto la stessa vittima gli riferì. 18.2. Con il secondo motivo si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentate lesioni. 18.3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. quanto al mancato contenimento della pena nei limiti edittali senza che sia stata al proposito resa alcuna motivazione. 19. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. con riguardo alla determinazione della pena base non contenuta nel minimo edittale. 20. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione della legge penale per aver la Corte territoriale, richiamando l'art. 81, sesto comma, cod. pen. in relazione alla ritenuta recidiva, valutato equo l'aumento di pena a titolo di continuazione di quattro mesi di reclusione per ciascuno dei sei reati satelliti rispetto al più grave reato di cui all'art. 74 t.u.s., piuttosto che quello di mesi due (o, al più, di mesi tre e giorni tre). 21. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione per aver la Corte territoriale omesso ogni genere di valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili ai sensi dell'art.. 613, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazioni non sottoscritte da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2.1. Giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., va innanzitutto osservato che, nei termini delineati in ricorso, viene eccepita una violazione di legge - con connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello non fatti oggetto di rinuncia. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello (e non rinunciato), occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso è inammissibile per genericità. Ed invero, la sentenza - non specificamente contestata dal ricorso - dà atto che nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli concernenti l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, t.u.s. e della recidiva ed il bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed aveva in particolare rinunciato al motivo di appello relativo agli aumenti per la continuazione (circostanza, quest'ultima, che trova conferma nel verbale dell'udienza del 25 maggio 2021), chiedendo poi il riconoscimento del vincolo della continuazione con un reato concernente l'illecito trasporto il hashish. Le doglianze fatte oggetto di ricorso - vale a dire, la determinazione della pena con riguardo al più grave reato associativo (peraltro determinata nel minimo edittale, con massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche concesse in regime di prevalenza) e gli aumenti a titolo di continuazione stabiliti dal g.u.p. con riguardo ai reati satelliti oggetto di giudizio - non rientravano, pertanto, nel devoluto alla Corte territoriale, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). In questa sede l'imputato potrebbe dolersi unicamente della misura dell'aumento di pena stabilito per il reato satellite rispetto al quale è stato in appello riconosciuto il vincolo della continuazione, ma al riguardo non è stata proposta specifica cloglianza e, in ogni caso, la sentenza reca sul punto congrua e non illogica motivazione, in questa quindi non ulteriormente sindacabile. 2.2. Il motivo è peraltro erroneamente formulato (perché, ad es., indica una pena base per il reato più grave diversa da quella determinata dalla sentenza impugnata) e rivela la sua manifesta infondatezza - e contraddittorietà - nella parte in cui, a pag. 4, diversamente da quanto indicato nel petitum finale, si chiede a questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., di «rideterminare la pena nella misura finale di anni 10 di reclusione», laddove la pena finale inflitta al ricorrente è quella di anni nove e mesi uno di reclusione, ridotta in forza della diminuente connessa al giudizio abbreviato, ad anni sei e giorni 20 di reclusione. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite e connotato da genericità e mancanza d'interesse. Dal primo punto di vista deve osservarsi che la critica svolta involge l'interpretazione data dalla Corte territoriale alle conversazioni telefoniche intercettate, che è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie. In ogni caso - e l'argomento è comunque assorbente - la sentenza, con giudizio di fatto non illogicamente motivato e in ricorso non specificamente contestato, ha ritenuto che, quand'anche l'evocato dialogo tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] dovesse interpretarsi nel senso che la cessione di stupefacente fosse avvenuta soltanto per metà del quantitativo inizialmente concordato (vale a dire, 50 gr. di cocaina, piuttosto che 100 gr.), trattandosi di droga di ottima qualità e destinata al taglio (come del pari logicamente argomenta la Corte territoriale), non sarebbe in ogni caso ravvisabile un fatto di lieve entità. Va richiamato, pertanto, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle ratíones decídendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; 1 (0 LI Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della (prima) doglianza non condurrebbe comunque all'ac:coglimento, del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 3.2. Il secondo motivo è in parte generico e comunque manifestamente infondato. Quanto al primo aspetto, va rilevata l'assoluta genericità della stringata - ed incomprensibile - riproposizione in ricorso di doglianze mosse in appello contro la motivazione della sentenza di primo grado con riguardo a taluni specifici episodi, ai quali sarebbe "estranea" la figura del Cascella. Va qui ribadito, di...fatti, il principio secondo cui è inammissibile il ric:orso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). In ogni caso, va rilevato che, nel confermare la corresponsabilità del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] nelle cessioni di stupefacente contestate al capo C5, la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica, essendo fondata su plurime - convergenti ed indipendenti - chiamate di correità (vale a dire quelle dei collaboratori Musciacchio e Simeone), che il ricorrente in alcun modo contesta, e non soltanto su quella, al proposito particolarmente qualificante, del correo Petroni (sulla sufficienza dell'utilizzo delle plurime chiamate quale reciproco elemento di riscontro v., ex multis, Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, RV. 277393; SE!Z. 2, n. 35923 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Campo, Rv. 276744), nonché su specifici riscontri ricavati dalle conversazioni intercettate con riguardo ad alcuni episodi. La conclusione non è incrinata, sul piano logico, dal fatto che per taluni episodi di spaccio contestati al Petroni in altri capi d'imputazione non sia stata in primo grado riconosciuta anche la corresponsabilità del Cascella: non essendovi stata sul punto impugnazione del pubblico ministero, il tema non è stato devoluto alla Corte territoriale e non può quindi ravvisarsi alcuna contraddittorietà nella sentenza impugnata.3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed irrimediabilmente generico. In diritto, va premesso che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato testo unico risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avelino e a., Rv. 270396). L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di cui all'articolo precedente va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi, nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 270564). La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i complici, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specific:he modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033/2013 del 15/11/2012, Barbetta; Sez. 6, n. 9061/2013 del 24/09/2012, Cecconi e aa., Rv. 255312). Per la configurabilità della condotta di partecipazione, in questi casi, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e aa., Rv. 257905). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi ed il ricorrente non si confronta in alcun modo con la non illogica motivazione spesa a dimostrazione della sua affectio societatis, fondata sulle convergenti, ed indipendenti, dichiarazioni dei collaboratori Musciacchio e Simeone (la cui ritenuta attendibilità e pregnanza non viene criticata dal ricorrente, che sul punto non spende parola) e su una chiarissima conversazione tra gli affiliati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui Cascella, ancora al marzo del 2014, viene indicato come uno dei sodali aventi diritto alla spartizione dei guadagni ricavati dal traffico di stupefacenti gestito dall'associazione. La riconosciuta corresponsabilità per la - significativa - cessione di stupefacenti al sodalizio descritta al capo BC8 (dal ricorrente non fatta oggetto di censura), dunque, è soltanto uno dei convergenti elementi addotti a sostegno della conclusione. Che, in epoca successiva - come riferito nelle dichiarazioni di Petroni riportate in ricorso - Cascella si sia staccato dal clan Mercante è stato peraltro dichiarato anche dal collaboratore Musciacchio, ma ciò ovviamente non esclude la sua affiliazione al sodalizio nel periodo precedente e, appunto, ancora al marzo 2014v come ricavabile dalla citata conversazione, e per tale ragione le dichiarazioni del Petroni, particolarmente valorizzate in ricorso, non incrinano la logicità della conclusione raggiunta nella sentenza impugnata (quest'ultimo, il cui ruolo nelle attività di spaccio è stato ricostruito come strettamente subordinato al Cascella, nel processo non ha peraltro contestato la propria qualifica di affiliato). 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite e per manifesta infonOatezza. Ci si limita infatti a reiterare le doglianze già avanzate con l'appello, adeguatamente vagliate e decise dalla sentenza impugnata con una motivazione non manifestamente illogica che non può essere in questa sede ulteriormente sindacata, non potendo questa Corte - com'è noto - rivalutare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, operata nel medesimo senso da entrambi i giudici di merito con doppia decisione conforme, senza che possa ovviamente al proposito richiamarsi la provvisoria ed iniziale delibazione di opposto segno operata in sede di giudizio cautelare. Ed invero, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 dei 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Va poi ricordato che, in sede di ricorso per cassazione„ sono generiche le doglianze che difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 280:11 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), posto che i motivi dell'impugnazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4.1. In particolare, argomentando . non illogicamente sull'attendibilità dei dichiaranti - ed in particolare di Mucchio - la sentenza fonda la ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio destinato al traffico di stupefacenti facente capo al clan Mercante sulle convergenti, ed indipendenti, dichiarazioni dei già citati collaboratori Mucchio e Simeone, che lo hanno indicato come affiliato e subordinato in tale attività a tale "Mino il biondo" ([OSCURATO:PERSONA]), indicato dai dichiaranti come pure lui appartenente al clan Mercante. Il fatto che - almeno nel presente processo - Anaclerio non sia imputato di aver aderito all'associazione non vale a screditare la ricostruzione operata, che trova conferma anche negli indizi che comprovano i contatti tra Catalano e diversi altri affiliati. Né può in questa sede criticarsi la ritenuta inattendibilità, sul punto, delle dichiarazioni dei collaboratori Sedicina e Sportelli. Quanto al primo - il quale, riporta la sentenza, aveva riferito che Catalano non si occupava di sostanze stupefacenti - ne è stata ritenuta l'inattendibilità sul punto sul non illogico rilievo della comprovata responsabilità del ricorrente nei numerosi reati di spaccio al medesimo ascritti, non contestati neppure in ricorso se non con riguardo alla qualificazione giuridica. Quanto a Sportelli - secondo il quale per il clan [OSCURATO:PERSONA] si limitava a compiere furti - la sentenza non illogicamente rileva, non già in forza di congetture, ma in base alle dichiarazioni dei due collaboratori di cui si è detto, il carattere anche inverosimile di quell'assunto posto che l'attività illecita più redditizia del clan Mercante era proprio quella relativa al traffico di droga e che Catalano quell'attività certamente svolgeva come acclarato in processo con riguardo ai numerosi episodi di spaccio accertati, alcuni dei quali commessi in concorso con altri sodali, come [OSCURATO:PERSONA]. In base ai principi di diritto esposti, queste non illogiche argomentazioni attinenti alla ricostruzione del fatto non possono essere in questa sede censu rate. 4.2. Sulla scorta dei principi di diritto affermati supra, sub § 3.2., la doglianza sull'omessa riqualificazione giuridica dei reati di spaccio è parimenti inammissibile per evidente genericità, posto che lo scarno ricorso non affronta in alcun modo la ricostruzione dei fatti relativi ai cinque diversi capi di imputazione oggetto di doglianza, non consentendo a questa Corte di comprendere per quali ragioni si critica la motivazione spesa in sentenza per affermare la differente posizione del ricorrente rispetto a quella di taluno dei correi la cui condotta era stata invece qualificata come di lieve entità. Il ricorrente si limita a rimandare alle censure svolte nell'appello, adducendo c:he le stesse nor avrebbero trovato congrua risposta, senza tuttavia specificare, con riguardo a ciascun addebito, quali esse fossero. 4.3. Parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il terzo motivo di ricorso, non essendo manifestamente illogica -- né specificamente contestata - l'affermazione secondo cui l'appartenenza del Catalano al sodalizio nel periodo in cui avvenne il conflitto a fuoco tra clan nell'ambito del quale fu commesso anche il tentato omicidio di cui più oltre si dirà rendeva evidente la sua consapevolezza circa il fatto che gli associati disponessero di armi. 4.4. Inammissibili, da ultimo, anche le residue doglianze sul trattamento sanzionatorio. Quanto all'impossibilità di operare un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze per la riconosciuta recidiva reiterata, la stessa allegazione contenuta in ricorso dà ragione della correttezza della decisione assunta, posto che se la condanna in cui era stata ritenuta la precedente recidiva è divenuta definitiva il 20 novembre 2013 la prosecuzione del reato associativo permanente in epoca successiva (sino al dicembre 2014) certamente legittima il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Ed invero, come anche di recente si è ritenuto in analoga fattispecie, ai fini della c:onfigurabilità della recidiva reiterata è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato, ma è comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte della condotta afferente al nuovo reato, sicché, quanto ai reati associativi, al proposito rileva la cessazione della permanenza (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381). Quanto alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satelliti, con giudizio di fatto incensurabile e non specificamente contestato - né in sede di appello, come attesta la sentenza, né in questa sede con riguardo all'unico profilo possibile di assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione - la Corte territoriale ne ha espressamente ritenuto la congruità. Trattandosi, dunque, di valutazione di merito non contraddittoria né manifestamente illogica, la stessa non è sindacabile in questa sede, considerato anche che, nel caso in cui si tratti, come nella specie, di un aumento assai contenuto e ben lontano dall'aumento medici che si sarebbe potuto effettuare ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto all'analoga questione della determinazione della pena, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283,; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 5. I tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza e generkità. 5.1. Quanto al primo, il Collegio osserva che il ricorrente non contesta di non aver svolto specifiche doglianze (diverse da quelle svolte con riguardo al reato di cui al capo D2) per il capo D14, sicché, avendo la Corte territoriale risposto alle critiche sviluppate nell'impugnazione senza che la risposta sia stata contestata, non si comprende di cosa il ricorrente abbia a dolersi. Diversamente da quanto si allega in ricorso, poi, è da notare che la sentenza di primo grado (pagg. 449 ss.) aveva addotto a sostegno dell'affermata responsabilità per il reato di cui al capo D14 fonti di prova ed argomenti ben diversi dalla conversazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] posta a base dell'affermazione di responsabilità per il capo D2, l'unica fatta oggetto di specifiche doglianze con l'appello e, conseguentemente, di analisi da parte della senterza impugnata. 5.2. Quanto al secondo motivo, trattandosi dell'acquisto di circa 1 Kg. di hashish destinato alla cessione è del tutto logica l'esclusione della fattispecie di lieve entità, senza che ne incrini la tenuta il riferimento - all'evidenza sarcastico - fatto nella conversazione intercettata all'eventuale consumo personale della sostanza in difetto di cessione. 5.3. Quanto al terzo motivo di doglianza, la ritenuta congruità degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i due reati satelliti in materia di armi - determinati in misura non elevata e comunque ben inferiori alla metà dell'aumento massimo consentito, sicché non rileva il, peraltro generico, richiamo alla decisione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 - costituisce incensurabile giudizio di fatto e il ricorso non evidenzia elementi di valutazione favorevoli sottoposti al giudice di appello e da questi trascurati sì da poter in questa sede dimostrare il lamentato vizio di motivazione. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in relazione ad entrambi i motivi dedotti, 6.1. A fronte dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, sulla Corte territoriale non incombeva al riguardo alcun onere motivazionale. 6.2. Quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per il carattere globale di detto giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460) e tantomeno incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativ, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e aa., Rv. 260415; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809). Nel caso di specie, la sentenza conferma il giudizio di equivalenza in relazione ai precedenti specifici ed alla rilevanza del fatto ed il generico ricorso non indica elementi favorevoli di valutazione che siano stati trascurati, tale non essendo la natura della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, che fonda la qualificazione giuridica del reato contestato ed è stata già considerata dal legislatore nel prevedere i limiti edittali di pena. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Anche qui, a fronte dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, sulla Corte territoriale non incombeva al riguardo alcun onere motivazionale, né il ricorrente adduce la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che il ricorrente si duole dell'omessa motivazione sulla determinazione della pena base per il più grave reato associativo in dieci anni di reclusione, che costituisce il minimo assoluto di legge per il reato di cui all'art. 74, comma 2, t.u.s. 8.1. La conclusione circa l'inammissibilità del ricorso impedisce di valutare la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, avanzata dal difensore in sede di discussione, in ordine al reato di furto aggravato commesso con violenza sulle cose (art. 625, n. 2, cod. pen.) e su cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede (art. 625, n. 7, cod. pen.), di cui al capo A6, per essere il medesimo divenuto improcedibile per mancanza di querela (come pure la subordinata richiesta di stralcio della posizione per verificare l'eventuale sussistenza della condizione di procedibilità). È ben vero che, in base all'art. 624, comma terzo, cod. pen., come sostituito dall'art. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - efficace a far tempo dal 30 dicembre 2022 - il reato di furto aggravato addebitato all'imputato, procedibile d'ufficio in base alla previgente disposizione, è divenuto procedibile soltanto a querela della persona offesa, salvo che questa sia incapace per età od infermità. Ed è parimenti certo, in forza di consolidato orientamento, che il più favorevole regime di procedibilità integra una lex n-pitior di natura anche sostanziale, applicabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., ladclove la nuova legge sopravvenga prima della formazione del giudicato (Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651), mentre, non trattandosi di aboliti° criminis, non è idonea a determinare la revoca di una pronuncia di affermazione di responsabilità già divenuta definitiva (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925). Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato - né, per vero, specificamente allegato - l'insussistenza della proposizione della querela (che, quand'anche illo tempore presentata, trattandosi di reato in allora procedibile d'ufficio non si sarebbe potuta ovviamente inserire nel fascicolo per il dibattimento: cfr. art. 431 cod. proc. pen.). Occorre considerare, inoltre, che, in forza dell'art. 85, comma 1, d.lgs. 150/2022, «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Alla data della presente sentenza, pertanto, il termine di tre mesi per proporre la querela eventualmente a suo tempo non proposta - decorrente, come si è visto, dal 30 dicembre 2022 - non è ancora decorso. Ciò considerato, il Collegio rileva come, allo stato, non risulti la mancata proposizione della querela - peraltro, ancora possibile - tale da poter condurre ad affermare la sussistenza dell'improcedibilità dell'azione. penale a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'inammissibilità del ricorso e le regole del giudizio di legittimità non consentono a questa Corte di effettuare alcun tipo di accertamento sull'eventuale proposizione della stessa, né di sospendere il giudizio in attesa che maturi il tempo fissato dalla citata disposizione intertemporale per consentire alla persona offesa, che eventualmente già non l'avesse fatto, di manifestare la volontà di procedere (cfr. Se.Z. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). Ed invero, il Collegio condivide i rilievi contenuti nella motivazione della sentenza da ultimo citata 5), ove si osserva che nel giudizio di legittimità la mancanza di una condizione di procedibilità va trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata. Del resto, com'è noto, l'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto in sede di conversione dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nel sostituire l'art. 85, comma 2, d.lgs. 150/2022, ha soppresso l'obbligo del giudice procedente, prima previsto, di informare la persona offesa dal reato già procedibile d'ufficio e per il quale sia sl:ata esercitata l'azione penale della facoltà di esercitare il diritto di querela. 8.2. Le considerazioni che precedono valgono, ovviamente, anche per gli analoghi casi che riguardano diversi altri ricorrenti, parimenti imputati di reati che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso procedibili a querela, le cui impugnazioni siano inammissibili. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, posto che il ricorrente in alcun modo si confronta con le numerose fonti di prova esposte in sentenza a dimostrazione del suo concorso nell'attività di spaccio diretta da [OSCURATO:PERSONA]:ina. Queste fonti di prova, dunque, rivelano - attesta non illogicamente la sentenza - l'inattendibilità di quest'ultimo allorquando tenta di ridimensionare l'apporto dato dal [OSCURATO:PERSONA] (da lui definito "un fratello") all'attività di spaccio. Né la sentenza può ovviamente dirsi contraddittoria nella parte in cui - accogliendo lo specifico motivo d'appello proposto sul punto - ha ridotto il trattamento sanzionatorio, non essendo peraltro ciò stato posto in diretta correlazione con le dichiarazioni rese dal Sedicina.10. Inammissibile è anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato poiché ci si limita a reiterare la doglianza proposta con l'appello e già adeguatamente e correttamente vagliata dalla Corte territoriale, senza un reale confronto con le ragioni addotte a sostegno dell'impossibilità di riqualificare come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u.s. il reato continuato ascritto all'imputato. La sentenza, di fatti, ha operato buon governo del risalente principio - affermato sin da quando l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente, una circostanza attenuante - secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco e aa., Rv. 264491). Questo consolidato orientamento ha trovato nuova conferma in una più recente decisione assunta dalle Sezioni Unite, ove si è ulteriormente puntualizzato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Or bene, diversamente da quanto allega il ricorrente, la sentenza non ha negato l'invocata riqualificazione soltanto sulla base della diversità delle sostanze cedute dall'imputato e dai suoi complici, ma ha doverosamente vagliato quell'elemento unitamente agli altri acquisiti, non illogicamente ricostruendo - anche alla luce della rinuncia dell'imputato a coltivare i motivi di appello sull'affermata corresponsabilità per il reato continuato ascrittogli - il concorso in una continuativa e particolarmente lucrosa attività di spaccio e di rifornimento di sostanze stupefacenti di natura diversa in favore di una vasta platea di assuntori, ritenuta, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, come incompatibile con il fatto di lieve entità. 10.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la sentenza spiegato - senza che il ricorrente muova al proposito contestazioni - che il giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche era impedito, ex art. 69, ultimo comma, cod. pen. dall'essere stata riconosciuta la contestata recidiva reiterata. 11. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti. 11.1. Quanto al primo motivo, giusta m principi di diritto più sopra riportati (§. 4), il ricorso è irrimediabilmente generic:o, limitandosi a• reiterare in questa sede le doglianze proposte con l'appello e dalla Corte territoriale decise con motivazione non illogica e corretta in diritto dalla Corte territoriale (v. supra, sub § 3.3.), senza che il ricorrente si confronti seriamente con gli argomenti addotti. Ed invero: le due sentenze di merito attestano essere intervenuta ampia ammissione di responsabilità da parte del ricorrente circa la condotta di partecipazione al sodalizio criminale (circostanza in alcun modo contestata); il ricorrente è stato ritenuto responsabile (senza che la decisione sia stata sul punto censurata) per numerosi reati-fine commessi in concorso con diversi esponenti, anche di spicco, dell'associazione criminale, sicché vale il consolidato principio, correttamente applicato dalla sentenza impugnata, giusta il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346); il contesto in cui il ricorrente prestò soccorso al sodale [OSCURATO:PERSONA], allorquando ques1:o fu ferito in uno scontro con un esponente di un clan rivale, e, soprattutto, i dialoghi intercettati che lo hanno coinvolto quali ricostruiti nella sentenza impugnata, supportano la logicità della ritenuta intraneità del medesimo al sodalizio; in modo analogo convergono le intercettazioni concernenti i non contestati reati di detenzione di armi; gli elementi sopra indicati, dunque, riscontrano in modo inoppugnabile le dichiarazioni del collaboratore Sportelli, del quale si contesta del tutto genericamente il mancato vaglio di attendibilità; contrariamente a quanto indicato in ricorso, da ultimo, la sentenza non ha contraddittoriamente affermato che al ricorrente si sarebbe dovuta contestare la partecipazione ad un'associazione a delinquere semplice, piuttosto che ad un'associazione ex art. 74 t.u.s., avendo la Corte territoriale precisato, invec:e, che la prima contestazione si sarebbe piuttosto dovuta aggiungere alla seconda, qui sub iudice e certamente provata anche con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].11.2. Del tutto generico è pure il secondo motivo di ricorso, nella cui esposizione parimenti non ci si confronta con l'articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 83-86) che - richiamando anche i dialoghi intercettati tra il ricorrente e il sodale [OSCURATO:PERSONA] - ha non illogicamente argomentato la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] che il denaro preteso da [OSCURATO:PERSONA] con minaccia nei confronti del debitore Zino, obbligato nei confronti di tale Maltarini in forza di canoni di locazione non pagati, denaro di cui il ricorrente fu in parte esattore, fosse frutto di un'estorsione. La conclusione è stata correttamente argomentata sia per il metodo spiccatamente antigiuridico e mafioso con cui il debitore fu costretto a pagare (attentamente ricostruito in sentenza), sia perché [OSCURATO:PERSONA] agiva al fine di conseguire un proprio illecito profitto, ben noto al suo complice [OSCURATO:PERSONA] al pari del metodo mafioso utilizzato, come ricavato dalla richiamata conversazione intercettata, ciò che in radice esclude la possibilità di configurare il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027•.03). 11.3. Quanto alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satelliti, con giudizio di fatto incensurabile e non specificamente contestato, la Corte territoriale ha ritenuto congrua una parziale riduzione rispetto alla determinazione fattane in primo grado. Trattandosi, dunque, di valutazione di merito non manifestamente illogica, la stessa non è sindacabile in questa sede, considerato anche che, nel caso in cui si tratti, come nella specie, di un aumento contenuto e ben lontano dall'aumento medio che si sarebbe potuto effettuare ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto all'analoga questione della determinazione della pena, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. A fronte dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, sulla Corte territoriale non incombeva al riguardo alcun onere motivazionale, né il ricorrente adduce la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è - come già l'appello, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - assolutamente generico e pertanto parimenti inammissibile, poiché il ricorrente non si confronta con le fonti di prove analizzate dai giudici di merito e dalle quali gli stessi, con valutazione globale aderente ai principi giurisprudenziali in mal:eria (v. supra, sub § 10.1), hanno tratto la prova di transazioni illecite riferite anche ad elevati quantitativi di droga, pure di cocaina, non illogicamente ritenute incompatibili con il fatto di lieve entità. 14. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult, parte, cod. proc. pen., trattandosi vizio di motivazione connesso ad una violazione di legge non dedotta nei motivi d'appello quali ricostruiti in sentenza a pag. 44. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie il ricorso ha mosso sul punto una contestazione generica, limitandosi a rilevare che il ricorrente aveva invocato la riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, t.u.s. Il conseguente, doveroso, esame dell'atto d'appello da parte del Collegio ha tuttavia consentito di constatare come quella doglianza non fosse invece stata avanzata con l'atto di appello o con motivi aggiunti presentati nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., essendo il relativo tema stato introdotto - non tempestivamente - soltanto con la memoria depositata all'udienza del giudizio di appello del 14 luglio 2021. 15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in relazione ad entrambi i motivi dedotti. 15.1. Quanto al primo motivo, le doglianze sono generiche, manifestamente infondate e sottendono una diversa ricostruzione del fatto inammissibile in sede di legittimità, non potendo la motivazione dirsi manifestamente illogica. Ed invero, il ricorrente trascura di considerare - ed in alcun modo si confronta con questa parte di motivazione - che il ruolo del ricorrente come complice e, anzi, "manovratore", di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio è stato concordemente riferito da numerosi collaboratori, sicché gli indizi tratti dalle conversazioni intercettate hanno semplicemente costituito un forte riscontro di quelle dichiarazioni e la prova della responsabilità l del ricorrente non può certo dirsi tratta da un unico indizio rappresentato dal "iocus" in cui furono sorpresi i correi. Del pari generica e non consentita in sede di legittimità è la contestazione circa l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, laddove, come nella specie, sorretta da motivazione non manifestamente illogica (v. supra, sub § 3.1.), come manifestamente infondata è la doglianza che le stesse siano state utilizzate benché intercorse tra terze persone, non essendo ciò ostativo al loro impiego come fonte di prova (cfr. Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 15.2. Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., pur essendo la stessa applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, va ribadita la necessità che la speciale tenuità riguardi sia il lucro, perseguito o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). Nel caso di specie, con motivazione non manifestamente illogica e solo genericamente contestata, la Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti da ultimo indicati per il riconoscimento dell'attenuante, sul rilievo che condotta di spaccio era ripetuta e relativa anche a quantitativi non esigui di sostanza. Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente argomentata, la stessa si sottrae a censura in questa sede di legittimità (per l'esclusione dell'attenuante nel caso di condotta espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato v. Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671). 16. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, non confrontandosi il ricorrente con le logiche affermazioni con cui la sentenza impugnata (pag. 94), analizzando le fonti di prova, ha ricostruito il ruolo concorsuale del ricorrente nell'attività di spaccio posta in essere secondo le direttive del correo Sedicina come tutt'altro che di minima importanza, ritenendolo, per contro, determinante nel prelevamento e nella consegna dello stupefacente oggetto di cessione. 17. I pressoché identici ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati. 17.1. Quanto al primo motivo, in diritto occorre premettere che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, la prova del dolo ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/201'3, Polisi, Rv. 257208), sicché, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandn, assume valore determinante l'idoneità dell'azione - che nella specie i ricorrenti non contestano sul piano causale - la quale va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012). In mancanza di circostanze che evidenzino ictu oculi l'animus necandi, la valutazione dell'esistenza del dolo omzidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, Marin, Rv. 237177), nonché il comportamento antecedente e susseguente al reato, la reiterazione dei colpi e tutti quegli elementi che, secondo quod plerumque accidit, abbiano un valore sintomatico (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras e aa., Rv. 234129). Reputa pertanto il Collegio che, nell'affermare l'animus necandi sulla base della ricostruzione del fatto - in questa sede incensurabile - operata in base agli elementi di prova acquisiti, la sentenza impugnata abbia fatto buongoverno degli esposti principi e rechi una motivazione non manifestamente illogica a sostegno di una valutazione di merito che non può essere altrimenti sindacata nel giudizio di legittimità (v. supra, sub § 4). Ed invero, del tutto correttamente la sentenza ha valorizzato elementi che, diversamente da quanto allegano i ricorrenti, non sono "inconsistenti", né "neutri", vale a dire: l'antecedente all'agguato mafioso che i due ricorrenti, su mandato del capo [OSCURATO:PERSONA], effettuarono nei confronti dei fratelli Valentino, esponenti di un clan rivale, vale a dire l'accoltellamento di [OSCURATO:PERSONA], genero del [OSCURATO:PERSONA] e pure lui affiliato al clan Mercante, per mano di [OSCURATO:PERSONA], che determinò il ricovero in ospedale del [OSCURATO:PERSONA], in prognosi riservata, per le ferite inferte (alla gamba ed alla schiena: «due millimetri dal polmone», commentarono i sodali nelle conversazioni intercettate); la massima di comune esperienza in ambito mafioso giusta la quale la vendetta - che nella specie immediatamente seguì - non poteva limitarsi ad un "avvertimento", ma doveva essere proporzionata all'offesa arrecata (la conforme sentenza di primo grado, a pag. 21, riporta peraltro il ribadito e chiarissimo proposito omicidiario manifestato dalla vittima [OSCURATO:PERSONA], davanti ai suoi sodali, subito dopo il suo ferimento: «lo devo uccidere...Madonna se non lo uccidono a questo oggi»);l'immediata e cruenta reazione di vendetta che, appunto, [OSCURATO:PERSONA] ordinò ai suoi sottoposti, dicendo loro di armarsi con due pistole, e che questi prontamente eseguirono ponendosi poi alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA]; la sparatoria ai danni di quest'ultimo, quella stessa sera, per mano dei due ricorrenti ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], il quale, avvertito da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] stava per aggredirlo da tergo, lo raggiunse dopo che questi si era nascosto dietro un'autovettura ed esplose al suo indirizzo un colpo, attingendolo di striscio, e provò immediatamente a sparargli cfi nuovo, senza tuttavia riuscire nell'intento perché la pistola si inceppò (si tratta della dinamica riferita ad un'amica, in un colloquio intercettato il giorno successivo, da [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva appreso il fatto dall'interessato [OSCURATO:PERSONA]„ a cui subito dopo ella aveva dato ospitalità a casa sua: v. anche sentenza di primo grado, pagg. 29 ss.; la dinamica di un primo sparo che attinse "di 'striscio" [OSCURATO:PERSONA] e del tentativo di esplosione di un altro colpo, impedito dall'inceppamento dell'arma, è stata confermata da numerose altre attendibili fonti di prova dettagliatamente richiamate nelle sentenze di primo e secondo grado); il successivo ordine nuovamente impartito a poche ore di distanza dal fatto dal capo [OSCURATO:PERSONA], informato di quanto accaduto, di far riparare la pistola che si era inceppata, manifestando il suo proposito omicida ad un altro sodale («Volantino deve sparire di qua»: su questo elemento i ricorsi tacciono); la "resa" dei Valentino, inizialmente rifiutata dal clan Mercante, come emerge dalle dichiarazioni, intercettate, fatte da [OSCURATO:PERSONA] ad un altro sodale («adesso stanno c:hiusi...non escono più...è mandato a dire che vogliono fare la pace...che pace devi Fare?.. .quello stava morendo il ragazzo ...[n.d.v. riferito a [OSCURATO:PERSONA]]). La ricostruzione e valutazione del fatto nei termini più sopra riassunti non è inficiata dalle altre critiche che i ricorrenti muovono alla sentenza, posto che: avendo gli appellanti rinunciato al motivo con cui invocavano la legittima difesa, non rileva se [OSCURATO:PERSONA] disponesse o no, in quel frangente, di un'arma - comunque certamente non utilizzata, chiosa non illogicamente la sentenza - sicché è generica la doglianza al proposito svolta circa il travisamento della conversazione ambientale tra le due donne e delle dichiarazioni rese dal collaboratore Sedicina, come pure quella sulla risposta, comunque non manifestamente illogica, data dalla Corte territoriale a giustificazione del proprio convincimento circa il fatto che, non avendo Valentino esploso alcun colpo, deve invece ritenersi "altamente probabile" che la vittima non disponesse di un'arma da fuoco ma, semmai, soltanto di un coltello (lo stesso poco prima utilizzato per aggredire [OSCURATO:PERSONA]); quanto al fatto che il primo, ed unico, colo° esploso prima dell'inceppamento della pistola attinse "di striscio" [OSCURATO:PERSONA], si tratta di circostanza che, con doppia decisione conforme, i giudici di primo e di secondo grado hanno concordemente ricostruito in base a plurime fonti di prova (v. pag. 99 sentenza impugnata) e la contestazione di travisamento probatorio mossa sul punto richiamando genericamente le dichiarazioni (de relato) del collaboratore Sedicina non vale a screditare la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e la conseguente, non illogica, conclusione ricavatane circa l'idoneità omicidiaria dell'azione e la prova dell'animus necandi; del resto - e il rilievo è comunque assorbente - non rileva indagare se quel colpo d'arma da fuoco "di striscio" (dunque, per pochissimo non andato a segno) abbia o meno provocato alla persona offesa una (più o meno profonda) ferita, poiché, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702); sul piano dell'elemento psicologico, va inoltre considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259465; Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402). 17.2. Per quanto appena osservato è infondato anche il secondo motivo dei ricorsi in esame, essendo chiare - e non manifestamente illogiche - le ragioni che, a fronte della ritenuta idoneità omicidiaria dell'azione di sparo e del ricostruito animus necandi, hanno indotto la Corte territoriale ad escludere, senza necessità di svolgere ulteriori argomentazioni, l'alternativa qualificazione giuridica del fatto come tentate lesioni proposta dagli appellanti. 17.3. Il terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è proposto per ragioni non consentite e manifestamente infondato, essendo noto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, del 27/04/2017, Mastro e a., Rv. 271243). Quando - come nella specie - venga determinata una pena base leggermente superiore al minimo edittale (vale a dire, otto anni di reclusione rispetto al minimo di sette anni, peraltro ridotta rispetto alla pena determinata in primo grado), non è dunque necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 18. Per le medesime ragioni appena esposte è inammissibile anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Al di là del rilievo (ininfluente) circa il ritenuto errore in bonam partem in cui, secondo la sentenza impugnata, era incorso il primo giudice e del richiamo alla previsione contenuta nell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. (giustamente ritenuta ostativa all'accoglimento della richiesta di applicazione di un aumento di mesi due di reclusione per ciascun reato), la sentenza attesta espressamente che l'aumento di mesi quattro di reclusione per ciascuno dei reati satelliti risulta "ampiamente congruo". Trattandosi di aumento ben lontano dalla metà dell'aumento massimo praticabile (pari al triplo della pena determinata per il reato base), in forza dei principi più sopra richiamati (§ 11.3) la decisione di merito è incensurabile in questa sede. 19. Certamente inammissibile - tanto che si sarebbe potuto procedere anche de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc:. pen. - è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale, ai sensi dell'art. 599.bis cod. proc. pen., ha concordato la pena, non certo illegale, della cui misura in questa sede si duole. Di fatti, per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, fatta eccezione per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. perì, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). 20. Del pari ictu ocull inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, in modo assolutamente generico e senza indicazione alcuna dei motivi di fatto e/o di diritto che sostengono la laconica doglianza, lamenta incomprensibilmente la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una motivazione - in alcun modo contestata - che del tutto logicamente ne conferma la penale responsabilità per il reato ascritto. 21. In conclusione, per quanto sopra osservato, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere rigettati perché complessivamente infondati, con condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I restanti ricorsi debbono invece essere di
Sentenza Cassazione n. 19975/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris