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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 18900/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22779-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; Ric. 2022 n. 22779 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 21/2022 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] - PALERMO, depositata il 14/02/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Aseguito di accertamenti della G uardia di finanza nei confronti delle societàEcoturistica s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., ch e avevano percepito in maniera indebita un finanziamento di complessivi € 3.052.874,85 concesso dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 488 del 1992, il procuratore regionale della Corte dei Conti convenne le dette società e i loro rispettivi legali rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al giudice contabile, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per un ammontare pari ai rispettivi finanziamenti.

All’esito di giudizi variamente definiti in primo grado e oggetto di altrettanti annullamenti in appello, con rinvio, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, con la sentenza n. 156/2019, condannò le società e gli amministratori al pagamento delle somme di giustizia, respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizione in quella sede sollevata.

Ric. 2022 n. 22779 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 3 - La decisione è stata confermata dalla Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana con sentenza n. 21/A/2021, depositata il 14/02/2022 e non notificata.

Avverso tale sentenza, la società Ecoturistica ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, sostenendo, in estrema sintesi, che la sentenza sarebbe in contrasto con l’art. 103 cost., per inesistenza del rapporto di servizio.

Il procuratore generale della Corte dei conti ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va rilevato che con ordinanza n. 7740/2023 di questa Corte, a Sezioni Unite, è stato respinto l’analogo ricorso proposto dai due amministratori, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, legali rappresentanti delle società Ecoturistica e Maina, citati in giudizio dalla Procura Regionale della Corte di conti per la Sicilia per essere condannati al risarcimento del danno causato al Ministero dello Sviluppo economico per l’ammontare dei finanziamenti richiesti ai sensi della legge n. 448 del 1992, in ragione di una serie di condotte poste in essere dai medesimi, nelle predette qualità, essendo stati parte del giudizio di responsabilità contabile definito con la sentenza qui impugnata.

Ad avviso di queste Sezioni Unite, non rileva la mancata riunione dei ricor si nn. 21997/2020 e 22779/2022, ai fini della decisione della medesima questione di giurisdizione posta nell'unico giudizio introdotto dinanzi al giudice contabile e n e a nche ricorrono ragioni per discostarsi dalla richiamata pronuncia.

La tesi sostenuta dalla ricorrente società è che il giudice contabile avrebbe errato nel fare applicazione del principio secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di un contributo pubblico, e il soggetto Ric. 2022 n. 22779 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 4 - privato fruitore (ivi compreso l’amministratore della società di capitali) che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione stessa, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.

A dire della ricorrente per la sussistenza del rapporto di servizio, ai fini indicati , non basta che il contributo economico a sostegno di una iniziativa privata persegua genericamente un interesse pubblico, perché tutte le spese della pubblica amministrazione sono destinate per definizione alla soddisfazione di interessi generali, ma è invece necessario che il soggetto privato, fruitore dicontributi pubblici, diventi egli stesso anche partecipe dello svolgimento di attività rientranti tra i compiti e tra le funzioni che l’ordinamento assegna istituzionalmente all’ente pubblico.

La giurisdizione contabile andrebbe affermata, a proposito della erogazione dei contributi pubblici, solo ove il rapporto di servizio si sia instaurato in senso specifico, quando cioè l’ente pubblico si sia avvalso dei privati per lo svolgimento di compiti propri; non mai invece laddove, come nel caso in esame, il contributo pubblico erogato sia stato destinato a sostenere iniziative di esclusivo rilievo privato (quali, la gestione di alberghi, villaggi turistici e simili), che non hanno a oggetto l’esercizio di funzioni, di servizi pubblici o comunque di attività svolte in nome e per conto, o nell’interesse, della pubblica amministrazione medesima.

In subordine, la ricorrente prospetta l ’eccezione di incostituzionalità degli artt. 81, 82 e 83, primo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e degli artt. 13 e 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in relazione all’art. 103 cost.

Il ricorso è infondato.

Ric. 2022 n. 22779 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 5 - La società ricorrente nega che un rapporto di servizio si sia mai costituito per la ragione che essa, concorrendo alla realizzazione di un’iniziativa economica di carattere privato, in realtà non avrebbe mai partecipato direttamente all’esercizio di funzioni, servizi o compiti intestati o comunque riferibili all’ente erogatore.

E’, in contrario,da osservare che in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, è sufficiente per il radicamento della giurisdizione contabile che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (v.

Cass. Sez.

Un.,n. 3100/2022).

Questo perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest’ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (cfr. Cass. Sez.

Un., n. 9659/2023 ; n. 30526/2019;n. 1774/2013; n. 29/2013).

Peraltro, in ipotesi di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste la responsabilità contabile anche di coloro che con la società fruitrice abbiano intrattenuto un rapportoorganico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche nei loro confronti (v.

Cass. Sez.

Un.n. 15893/2022; 18991 /20 17).

La casistica giurisprudenziale pone in evidenza l’ampia operatività del principio, che è stato enunciato in diverse fattispecie di responsabilità erariale ancorate alla illegittima percezione di benefici: per esempio, la realizzazione di impianti fotovoltaici, da concedere Ric. 2022 n. 22779 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 6 - solo a società distinte e autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge; o in casi di illecita percezione di contributi per l'editoria, essendo questi ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell'interesse pubblico al pluralismo dell'informazione, la possibilità di permanenza di imprese editrici nel mercato e, con essa, condizioni di adeguata concorrenzialità.

La fattispecie in esame non si sottrae al paradigma appena richiamato, perché la modalità con la quale si realizza il fine pubblico sotteso all’erogazione di un contributo, come quello che qui rileva, implica il coinvolgimento dell’imprenditoria privata nello specifico senso di essere questa uno strumento di concretizzazione del fine avuto di mira dal legislatore.

Si tratta del contributo di cui alla legge n. 488 del 1992, finalizzato a incentivare attività economiche funzionali alla crescita in aree svantaggiate, per la progressiva eliminazione delle condizioni di svantaggio mediante coinvolgimento dell’impresa privata.

L’iniziativa imprenditoriale si pone, dunque, essa stessa come funzionale alla realizzazione degli obiettivi politici di rilancio dell’attività produttiva nelle aree del Paese ritenute svantaggiate.

Non haalcun fondamento insistere, anche ai fini della paventata eccezione di incostituzionalità, su una sorta di ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio”.

Nella logica sottesa all’art. 103, secondo comma, cost., riferito alla materia della contabilità pubblica, rileva il nesso col profilo esecutivo della gestione contabile, devoluto al controllo della Corte dei conti anche sul piano della responsabilità.

Ilnesso ben si presta a esser ravvisato indipendentemente dalla qualifica del soggetto tramite il quale l’interesse pubblico è perseguito, perché nel moderno operare delle funzioni pubbliche non è affatto inconsueta l’adozione di modalità concrete alternative al Ric. 2022 n. 22779 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 7 - tradizionale operare della gestione contabile tramite l’iniziativa degli uffici pubblici.

Ciò non altera la predisposizione funzionale al perseguimento degli obiettivi ai quali una risorsa pubblica è destinata.

Pertanto, la prospettata questione di incostituzionalità va dichiarata manifestamente infondata, giacché, per quanto detto, non viola l’art. 103 cost. il principio – oramai consolidato - secondo cui il rapporto di servizio, ai fini della responsabilità per danno erariale, si configuri anche in base all’obbligo del privato di utilizzare i fondi pubblici secondo le regole e per i fini indicati dalla legge, o dall’ente pubblico erogatore dei finanziamenti.

La qualità di parte solo in senso formale del P rocuratore generale presso la Corte dei conti implica non doversi provvedere sulle spese processuali (Cass. Sez.

Un., n. 26995 /20 16; n. 11139/2017 edaltre).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22779-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; Ric. 2022 n. 22779 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 21/2022 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] - PALERMO, depositata il 14/02/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Aseguito di accertamenti della G uardia di finanza nei confronti delle societàEcoturistica s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., ch e avevano percepito in maniera indebita un finanziamento di complessivi € 3.052.874,85 concesso dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 488 del 1992, il procuratore regionale della Corte dei Conti convenne le dette società e i loro rispettivi legali rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al giudice contabile, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per un ammontare pari ai rispettivi finanziamenti. All’esito di giudizi variamente definiti in primo grado e oggetto di altrettanti annullamenti in appello, con rinvio, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, con la sentenza n. 156/2019, condannò le società e gli amministratori al pagamento delle somme di giustizia, respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizione in quella sede sollevata. Ric. 2022 n. 22779 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - La decisione è stata confermata dalla Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana con sentenza n. 21/A/2021, depositata il 14/02/2022 e non notificata. Avverso tale sentenza, la società Ecoturistica ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, sostenendo, in estrema sintesi, che la sentenza sarebbe in contrasto con l’art. 103 cost., per inesistenza del rapporto di servizio. Il procuratore generale della Corte dei conti ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va rilevato che con ordinanza n. 7740/2023 di questa Corte, a Sezioni Unite, è stato respinto l’analogo ricorso proposto dai due amministratori, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, legali rappresentanti delle società Ecoturistica e Maina, citati in giudizio dalla Procura Regionale della Corte di conti per la Sicilia per essere condannati al risarcimento del danno causato al Ministero dello Sviluppo economico per l’ammontare dei finanziamenti richiesti ai sensi della legge n. 448 del 1992, in ragione di una serie di condotte poste in essere dai medesimi, nelle predette qualità, essendo stati parte del giudizio di responsabilità contabile definito con la sentenza qui impugnata. Ad avviso di queste Sezioni Unite, non rileva la mancata riunione dei ricor si nn. 21997/2020 e 22779/2022, ai fini della decisione della medesima questione di giurisdizione posta nell'unico giudizio introdotto dinanzi al giudice contabile e n e a nche ricorrono ragioni per discostarsi dalla richiamata pronuncia. La tesi sostenuta dalla ricorrente società è che il giudice contabile avrebbe errato nel fare applicazione del principio secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di un contributo pubblico, e il soggetto Ric. 2022 n. 22779 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - privato fruitore (ivi compreso l’amministratore della società di capitali) che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione stessa, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate. A dire della ricorrente per la sussistenza del rapporto di servizio, ai fini indicati , non basta che il contributo economico a sostegno di una iniziativa privata persegua genericamente un interesse pubblico, perché tutte le spese della pubblica amministrazione sono destinate per definizione alla soddisfazione di interessi generali, ma è invece necessario che il soggetto privato, fruitore dicontributi pubblici, diventi egli stesso anche partecipe dello svolgimento di attività rientranti tra i compiti e tra le funzioni che l’ordinamento assegna istituzionalmente all’ente pubblico. La giurisdizione contabile andrebbe affermata, a proposito della erogazione dei contributi pubblici, solo ove il rapporto di servizio si sia instaurato in senso specifico, quando cioè l’ente pubblico si sia avvalso dei privati per lo svolgimento di compiti propri; non mai invece laddove, come nel caso in esame, il contributo pubblico erogato sia stato destinato a sostenere iniziative di esclusivo rilievo privato (quali, la gestione di alberghi, villaggi turistici e simili), che non hanno a oggetto l’esercizio di funzioni, di servizi pubblici o comunque di attività svolte in nome e per conto, o nell’interesse, della pubblica amministrazione medesima. In subordine, la ricorrente prospetta l ’eccezione di incostituzionalità degli artt. 81, 82 e 83, primo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e degli artt. 13 e 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in relazione all’art. 103 cost. Il ricorso è infondato. Ric. 2022 n. 22779 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - La società ricorrente nega che un rapporto di servizio si sia mai costituito per la ragione che essa, concorrendo alla realizzazione di un’iniziativa economica di carattere privato, in realtà non avrebbe mai partecipato direttamente all’esercizio di funzioni, servizi o compiti intestati o comunque riferibili all’ente erogatore. E’, in contrario,da osservare che in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, è sufficiente per il radicamento della giurisdizione contabile che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (v. Cass. Sez. Un.,n. 3100/2022). Questo perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest’ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (cfr. Cass. Sez. Un., n. 9659/2023 ; n. 30526/2019;n. 1774/2013; n. 29/2013). Peraltro, in ipotesi di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste la responsabilità contabile anche di coloro che con la società fruitrice abbiano intrattenuto un rapportoorganico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche nei loro confronti (v. Cass. Sez. Un.n. 15893/2022; 18991 /20 17). La casistica giurisprudenziale pone in evidenza l’ampia operatività del principio, che è stato enunciato in diverse fattispecie di responsabilità erariale ancorate alla illegittima percezione di benefici: per esempio, la realizzazione di impianti fotovoltaici, da concedere Ric. 2022 n. 22779 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - solo a società distinte e autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge; o in casi di illecita percezione di contributi per l'editoria, essendo questi ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell'interesse pubblico al pluralismo dell'informazione, la possibilità di permanenza di imprese editrici nel mercato e, con essa, condizioni di adeguata concorrenzialità. La fattispecie in esame non si sottrae al paradigma appena richiamato, perché la modalità con la quale si realizza il fine pubblico sotteso all’erogazione di un contributo, come quello che qui rileva, implica il coinvolgimento dell’imprenditoria privata nello specifico senso di essere questa uno strumento di concretizzazione del fine avuto di mira dal legislatore. Si tratta del contributo di cui alla legge n. 488 del 1992, finalizzato a incentivare attività economiche funzionali alla crescita in aree svantaggiate, per la progressiva eliminazione delle condizioni di svantaggio mediante coinvolgimento dell’impresa privata. L’iniziativa imprenditoriale si pone, dunque, essa stessa come funzionale alla realizzazione degli obiettivi politici di rilancio dell’attività produttiva nelle aree del Paese ritenute svantaggiate. Non haalcun fondamento insistere, anche ai fini della paventata eccezione di incostituzionalità, su una sorta di ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio”. Nella logica sottesa all’art. 103, secondo comma, cost., riferito alla materia della contabilità pubblica, rileva il nesso col profilo esecutivo della gestione contabile, devoluto al controllo della Corte dei conti anche sul piano della responsabilità. Ilnesso ben si presta a esser ravvisato indipendentemente dalla qualifica del soggetto tramite il quale l’interesse pubblico è perseguito, perché nel moderno operare delle funzioni pubbliche non è affatto inconsueta l’adozione di modalità concrete alternative al Ric. 2022 n. 22779 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - tradizionale operare della gestione contabile tramite l’iniziativa degli uffici pubblici. Ciò non altera la predisposizione funzionale al perseguimento degli obiettivi ai quali una risorsa pubblica è destinata. Pertanto, la prospettata questione di incostituzionalità va dichiarata manifestamente infondata, giacché, per quanto detto, non viola l’art. 103 cost. il principio – oramai consolidato - secondo cui il rapporto di servizio, ai fini della responsabilità per danno erariale, si configuri anche in base all’obbligo del privato di utilizzare i fondi pubblici secondo le regole e per i fini indicati dalla legge, o dall’ente pubblico erogatore dei finanziamenti. La qualità di parte solo in senso formale del P rocuratore generale presso la Corte dei conti implica non doversi provvedere sulle spese processuali (Cass. Sez. Un., n. 26995 /20 16; n. 11139/2017 edaltre). Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della rico
Sentenza Cassazione n. 18900/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris