CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 45170/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, decidendo a seguito di annullamento, per vizio di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ad opera di questa Corte - Sez. 5, n. 49496 del 18 giugno 2018 - della sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 novembre 2015, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona del 25 marzo 2015 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui all'art. 496 cod. pen. (capo a) e all'art. 648 cod. pen. (capo b), condannandolo alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello di Perugia, riqualificato il delitto contestato al capo b) ai sensi degli artt. 48, 477 e 482 cod. pen. e ritenuta la continuazione, ha ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine al dinego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Nel caso di specie, la Corte di appello ha affermato che non può ritenersi che in futuro l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, perché, pur essendo formalmente incensurato, è stato arrestato già cinque volte e sono pendenti a suo carico altri procedimenti penali perché egli è solito utilizzare numerosi alias. La motivazione suddetta è, peraltro, conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che ha affermato che è legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena all'imputato che, pur esattamente identificato nelle generalità, in passato ne abbia fornito di diverse, trattandosi di condotta sintomatica della volontà di sottrarsi ai dovuti accertamenti di polizia e giudiziari (Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Saldi, Rv. 252783; Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv. 247432). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] chelli