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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32687/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino - nel riformare la pronuncia del Tribunale di Torino - aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.581 cod. pen., confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi dì carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte alle pagine 8 e ss. della sentenza impugnata; - che, in particolare, del tutto generiche e finalizzate ad ottenere un'inammissibile rilettura degli esiti dell'intera istruttoria dibattimentale sono le richieste di riconoscimento della scriminante della legittima difesa e la riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art.588 cod. pen.; - che il secondo motivo di ricorso - proteso al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - è del tutto generico, poiché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza; - che il terzo motivo di ricorso - con il quale si censura il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti - replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che «In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino - nel riformare la pronuncia del Tribunale di Torino - aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.581 cod. pen., confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi dì carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte alle pagine 8 e ss. della sentenza impugnata; - che, in particolare, del tutto generiche e finalizzate ad ottenere un'inammissibile rilettura degli esiti dell'intera istruttoria dibattimentale sono le richieste di riconoscimento della scriminante della legittima difesa e la riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art.588 cod. pen.; - che il secondo motivo di ricorso - proteso al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - è del tutto generico, poiché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza; - che il terzo motivo di ricorso - con il quale si censura il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti - replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che «In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estenso
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