CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 gennaio 2024
Cassazione n. 32128/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/101/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 2, I. 26/2019, alla pena di anni uno di reclusione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo chiede che la Corte di cassazione, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 d.l. 13 maggio 2023, n. 48 per violazione degli artt. 3, 117 Cost. e 7 Cedu. Premette la ricorrente che la corte territoriale avrebbe con motivazione non condivisibile, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione su indicata per violazione del principio della retroattività della norma più favorevole, che trova fondamento nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. In estrema sintesi, argomenta la ricorrente, che la legge di bilancio 2023 ha abolito il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 ascritto all'imputata, con effetti dal 1.1.2024; per effetto dell'intervento abrogativo si è determinato un vero e proprio fenomeno abrogativo della norma incriminatrice di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. 4/2019 e, con la legge n. 83 del 2023, si è introdotta una norma transitoria con la quale le disposizioni abrogate sono applicate per i fatti commessi sino al 31 dicembre 2023. Tale disposizione sarebbe in contrasto con il principio della retroattività della legge più favorevole. L'effetto derogatorio del principio di retroattività della legge più favorevole, introdotto dalla disposizione di cui all'art. 13 della legge 83 del 2023, sarebbe incompatibile con l'art. 2 cod.pen. e irragionevole essendo priva di giustificazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e condanna per fatto diverso. Argomenta la ricorrente la nullità della sentenza che ha condannato l'imputata per un fatto diverso ovvero nel non avere comunicato successivamente alla domanda una circostanza incidente sul diritto all'erogazione del beneficio a seguito della modifica normativa della lett. c-bis inserita dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, essendo stata condannata per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 7, comma 2, I. 26/2019 e 125 cod.proc.pen., lamentando il difetto dell'elemento soggettivo del reato, errore scusabile a seguito di ignoranza inevitabile della legge extrapenale, con riferimento alla introdotta lett. c-bis ad opera della legge n. 26 del 2019, ai sensi dell'art. 47 comma 3 e 5 cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 83 del 2023 è manifestamente infondata. Va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel giudizio incidentale di costituzionalità, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata su istanza di parte o dal giudice d'ufficio e, ai sensi del successivo art. 24, l'eccezione respinta può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo. Sulla base di questi principi, il Collegio, su istanza della ricorrente, esamina la questione prospettata che, seppur rilevante nel caso in esame, risulta manifestamente infondata. 2. La questione è stata affrontata da questa Corte di legittimità con recenti pronunce (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate) ove si ripercorrono le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento dell'istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguente eliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del 2019 e successive modificazioni. L'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anche della disposizione dell'art. 7 che conteneva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge, che è stata abrogata con effetti decorrenti dal 10 gennaio 2024. Pertanto, sebbene la Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 10 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esame, era decorrente dal 1° gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti. Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modif. con I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, ha previsto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Di tale disposizione dubita della legittimità costituzionale, la ricorrente, per violazione del principio dell'irragionevolezza di tale norma con la quale si è derogato al principio di retroattività della lex mitior secondo le note pronunce della Corte costituzionale n. 236 del 2011 e della [OSCURATO:PERSONA] c/Italia. 3. Così delineata la questione, reputa, il Collegio, che la questione sia manifestamente infondata avendo il legislatore ritenuto, con valutazione di per sé non manifestamente irragionevole, posticipare gli effetti abrogativi mantenendo con la disposizione transitoria della cui legittimità costituzionale si dubita. Sul punto, anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto-5 legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). È evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 10 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019. Ma siffatta deroga che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo ai principi ricavabili dall'art. 3 Cost., non è censurabile in questa sede in quanto sorretta da una ragionevole giustificazione, ed è, altresì, rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011). Con tale previsione, infatti, il legislatore ha inteso assicurare tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione, a far tempo dal 10 gennaio 2024, e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche (cfr. Sez. 3, n. 7541/2024 cit.). 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. non ha fondamento giuridico e risulta manifestamente infondata. Come risulta dal capo di imputazione elevato nei confronti dell'Albanese, era contestata la fattispecie di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 per avere reso false informazioni nella specie omettendo di comunicare all'amministrazione finanziaria, entro sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione, informazione dovute ai fini della revoca del beneficio, in quanto ometteva di dichiarare di essere stata condannata con sentenza irrevocabile, della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., continuando così a percepire il reddito di cittadinanza per un totale di C 3.358,00. L'Albanese è stata condannata per le omissioni informative, introdotte dalla lett. c- bis della legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la cui omessa comunicazione rileva ai fini del mantenimento dei presupposti per percepire il beneficio dal momento che i requisiti devono sussistere, ai sensi dell'art. 1 cit., al momento della domanda, ma devono persistere per tutto il periodo. Ora, l'Albanese è stata condannata perché non aveva comunicato, entro il semestre dall'entrata in vigore della legge di conversione, le informazioni rilevanti ai fini della permanenza dei presupposti per percepire il reddito di cittadinanza (anzi nel caso in esame l'omissione dell'informazione era motivo di revoca). Vi è correlazione tra accusa e sentenza essendo stata condannata, l'Albanese, per l'omissione informativa, consistita nel non avere comunicato di essere stata condannata per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., come contestato nel capo di imputazione. 5. Anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poichè le norme contenute nel D.L. n.4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino" (cfr. Sez. 3, n. 44924 del 2023, non massimata). 6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric