CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05761/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 168. R.G. 27525 - 2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 474, 648 e 712 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in tema di sussistenza del delitto presupposto - quello di cui all'art. 474 cod. pen. - e di piena consapevolezza della contraffazione); considerato, peraltro, che i predetti motivi - oltre che reiterativi - risultano manifestamente infondati poiché afferenti ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]