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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 11669/2022

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso 22799-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; 614 - intimata - avverso la sentenza n. 74/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 799/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 22799/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Locri per ottenere l'accertamento (negativo) dell'insussistenza del debito contributivo dell'importo di Euro 5.940,58, risultante da una cartella di pagamento asseritamente notificatagli nel 2002, di cui era venuto a conoscenza per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione; eccepì l'omessa notifica della cartella e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa; costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che l'azione avrebbe dovuto essere esercitata non nei confronti dell'agente della riscossione, ma nei confronti dell'INPS, titolare del presunto credito; il Tribunale di Locri accolse la domanda, sul rilievo che, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella, il credito contributivo era ormai divenuto "inesigibile" per intervenuta prescrizione; in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva ribadito l'eccezione sollevata in primo grado, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Locri, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui non risponde l'intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Considerato che:

1. con l'unico motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt.112, 325 e 326 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3"), il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; il ricorrente deduce che, nella memoria difensiva ritualmente depositata nel giudizio di appello, per un verso aveva dedotto di avere A.C. 17.02.2022 N. R.G. 22799/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani provveduto alla notificazione della sentenza di primo grado (facendo così decorrere il termine "breve" di cui all'art.325 c.p.c. per l'impugnazione della stessa), per altro verso aveva eccepito la decorrenza di questo termine, con conseguente decadenza della società soccombente dal diritto di proporre il gravame;

2. il motivo è fondato; dall'esame degli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva sollevato l'illustrata eccezione di inammissibilità dell'appello nella memoria difensiva ritualmente depositata, ma aveva altresì debitamente depositato l'originale di notifica della sentenza di primo grado; questa notifica era stata eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso lo studio del difensore domiciliatario, in data 2 luglio 2014; al momento del deposito del ricorso in appello (avvenuto in data 4 agosto 2014) doveva quindi ritenersi ormai decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, entro il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe potuto proporre impugnazione; il gravame, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, per essere sceso il giudicato sulla sentenza emessa dal Tribunale di Locri;

3. in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Corte reggina (la quale, omettendo di delibare la fondata eccezione dell'appellato, è incorsa del denunciato error in procedendo) deve, dunque, essere cassata senza rinvio perché l'appello non poteva essere proposto (art.382, comma terzo, c.p.c.), mentre il rapporto tra le parti resta regolato dalla sentenza di primo grado, passata in giudicato;

4. all'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'intimata al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del grado di appello e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo.A.C. 17.02.2022 N. R.G. 22799/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Condanna l'intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per il primo e in Euro 3.000,00 per il secondo, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso nella Camera di consiglio della Quarta Sezione Civile il giorno 17 febbraio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] MIO Giudtvarir, [OSCURATO:PERSONA] rrti P [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 22799-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; 614 - intimata - avverso la sentenza n. 74/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 799/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 22799/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Locri per ottenere l'accertamento (negativo) dell'insussistenza del debito contributivo dell'importo di Euro 5.940,58, risultante da una cartella di pagamento asseritamente notificatagli nel 2002, di cui era venuto a conoscenza per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione; eccepì l'omessa notifica della cartella e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa; costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che l'azione avrebbe dovuto essere esercitata non nei confronti dell'agente della riscossione, ma nei confronti dell'INPS, titolare del presunto credito; il Tribunale di Locri accolse la domanda, sul rilievo che, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella, il credito contributivo era ormai divenuto "inesigibile" per intervenuta prescrizione; in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva ribadito l'eccezione sollevata in primo grado, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Locri, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui non risponde l'intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Considerato che: 1. con l'unico motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt.112, 325 e 326 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3"), il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; il ricorrente deduce che, nella memoria difensiva ritualmente depositata nel giudizio di appello, per un verso aveva dedotto di avere A.C. 17.02.2022 N. R.G. 22799/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani provveduto alla notificazione della sentenza di primo grado (facendo così decorrere il termine "breve" di cui all'art.325 c.p.c. per l'impugnazione della stessa), per altro verso aveva eccepito la decorrenza di questo termine, con conseguente decadenza della società soccombente dal diritto di proporre il gravame; 2. il motivo è fondato; dall'esame degli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva sollevato l'illustrata eccezione di inammissibilità dell'appello nella memoria difensiva ritualmente depositata, ma aveva altresì debitamente depositato l'originale di notifica della sentenza di primo grado; questa notifica era stata eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso lo studio del difensore domiciliatario, in data 2 luglio 2014; al momento del deposito del ricorso in appello (avvenuto in data 4 agosto 2014) doveva quindi ritenersi ormai decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, entro il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe potuto proporre impugnazione; il gravame, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, per essere sceso il giudicato sulla sentenza emessa dal Tribunale di Locri; 3. in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Corte reggina (la quale, omettendo di delibare la fondata eccezione dell'appellato, è incorsa del denunciato error in procedendo) deve, dunque, essere cassata senza rinvio perché l'appello non poteva essere proposto (art.382, comma terzo, c.p.c.), mentre il rapporto tra le parti resta regolato dalla sentenza di primo grado, passata in giudicato; 4. all'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'intimata al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del grado di appello e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo.A.C. 17.02.2022 N. R.G. 22799/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l'intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per il primo e in Euro 3.000,00 per il secondo, oltre accessori e spese generali come per legge. Così deciso nella Camera di consiglio della Quarta Sezione Civile il giorno 17 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] MIO Giudtvarir, [OSCURATO:PERSONA] rrti P [OSCURATO:PERSONA] D
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