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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 24011/2026

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di Bolognacon ordinanza del 04/03/2026udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianzadi Bologna.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, infunzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con provvedimento in data 09/12/2025, hatrasmesso per competenza al Tribunale di sorveglianza di Bologna l’istanza diliberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità dicui all’art. 56 bis l. 689 del 1981, avanzata da [OSCURATO:PERSONA].2.

Con provvedimento del 13/01/2026, il Tribunale di sorveglianza diBologna, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui èpervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, ha declinato la propria competenza adecidere in ordine all’istanza di liberazione anticipata, in favore del [OSCURATO:PERSONA] perle indagini preliminari del Tribunale di Mantova, che aveva applicato il lavoro dipubblica utilità.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenutocon requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza delMagistrato di sorveglianza di Bologna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto dicompetenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasiprocessuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici aconoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'interventodi questa Corte.Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere delMagistrato di sorveglianza di Bologna.2.

Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio dellaliberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia statasostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis l. 689 del 1981.Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., comeevidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv.287687 – 01 e Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv. 289436 - 01, èapplicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d.riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del1981, 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvederesul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citatesentenze, il dato normativo è inequivoco.L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, daultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, alcomma 4, prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e alcomma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e ilpubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente perterritorio».Le pur articolate considerazioni svolte nell’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Bologna, fondate sull’opportunità di concentrare in capo algiudice dell’esecuzione anche la competenza sulla concessione della liberazioneanticipata, non consentono, tuttavia, di superare in via interpretativa il datotestuale, rispetto al quale le esigenze di ordine sistematico prospettate nonpossono che recedere.3.

Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce citate, cui intal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza delMagistrato di sorveglianza di Bologna a decidere sulla richiesta formulata daAntony [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza diBologna cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Bolognacon ordinanza del 04/03/2026udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianzadi Bologna.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, infunzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con provvedimento in data 09/12/2025, hatrasmesso per competenza al Tribunale di sorveglianza di Bologna l’istanza diliberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità dicui all’art. 56 bis l. 689 del 1981, avanzata da [OSCURATO:PERSONA].2. Con provvedimento del 13/01/2026, il Tribunale di sorveglianza diBologna, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui èpervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, ha declinato la propria competenza adecidere in ordine all’istanza di liberazione anticipata, in favore del [OSCURATO:PERSONA] perle indagini preliminari del Tribunale di Mantova, che aveva applicato il lavoro dipubblica utilità.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenutocon requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza delMagistrato di sorveglianza di Bologna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto dicompetenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasiprocessuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici aconoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'interventodi questa Corte.Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere delMagistrato di sorveglianza di Bologna.2. Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio dellaliberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia statasostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis l. 689 del 1981.Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., comeevidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv.287687 – 01 e Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv. 289436 - 01, èapplicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d.riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del1981, 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvederesul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citatesentenze, il dato normativo è inequivoco.L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, daultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, alcomma 4, prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e alcomma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e ilpubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente perterritorio».Le pur articolate considerazioni svolte nell’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Bologna, fondate sull’opportunità di concentrare in capo algiudice dell’esecuzione anche la competenza sulla concessione della liberazioneanticipata, non consentono, tuttavia, di superare in via interpretativa il datotestuale, rispetto al quale le esigenze di ordine sistematico prospettate nonpossono che recedere.3. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce citate, cui intal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza delMagistrato di sorveglianza di Bologna a decidere sulla richiesta formulata daAntony [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza diBologna cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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